Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12004 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/06/2020), n.12004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6537-2017 proposto da:

SOIM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MACEDONIA 10, presso

lo studio dell’avvocato TANIA GAROFOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DEL TERRITORIO DI SALERNO, in persona

d l Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BATTIPAGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7747/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 68/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La SOIM s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI dell’anno 2007, pretesa per un immobile (opificio industriale) acquistato dalla società in data 28 gennaio 2006. Deduce di avere già versato VICI sulla base della rendita castale di Euro 18.850,00, rilevata attraverso la consultazione della visura catastale. L’ufficio, di contro, considera la rendita catastale di Euro 29.814,00.

2. – La CTP annulla l’avviso, affermando che la modifica della rendita non è stata notificata al dante causa dell’acquirente. La CTR della Campania, con sentenza depositata in data 8.9.2016, ha riformato la sentenza impugnata, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

3. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

RITENUTO

che:

4. – Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 212 del 2000, art. 6. Secondo la ricorrente ha errato la CTR nel non tenere conto che l’ufficio non ha provato di avere notificato la rendita al precedente proprietario. La Agenzia invero afferma che la rendita è stata modificata il 20 gennaio 2006, che l’atto di acquisto è del 28 gennaio 2006 e che nell’atto notarile del 28 gennaio è stato indicato il valore corretto e cioè Euro 29.814,00 (pag. 8 del controricorso). Tuttavia ciò è contestato dalla ricorrente, la quale invece afferma che dagli atti di causa non risulta in che data la rendita è stata modificata. La CTR ha affermato sul punto che “non appare – in definitiva – plausibile che la società ricorrente (la quale con ogni ripetuta evidenza è stata perfettamente in grado di verificare la reale ed effettiva rendita catastale attribuita all’immobile oggetto di acquisto, trasfondendo il relativo dato nel rogito) possa giovarsi della mancata notifica della sottesa variazione al proprio avente causa”.

Il motivo è fondato.

La CTR, rendendo la motivazione sopra riportata, non ha fatto corretta applicazione del principio di cui all’art. 2697 c.c. in quanto, una volta ritenuto che la nuova rendita non era stata notifica all’avente causa della società, avrebbe dovuto accertare se l’Ufficio, tramite il contratto del 28.1.2006 o altri documenti, abbia dato prova che la rendita è stata effettivamente modificata prima del contratto di acquisto e se di ciò abbia avuto conoscenza l’acquirente, per il tramite di una espressa indicazione nell’atto di acquisto stesso, il che di per sè sarebbe idoneo a provare che la rendita è stata modificata prima, ovvero altro documento equipollente.

5. – Con il secondo motivo si lamenta l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa applicazione del giudicato esterno, in quanto la CTR non ha tenuto conto di altre due sentenze di merito, relative alla stessa questione, che hanno annullato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 ed il 2009.

Il motivo è infondato.

Le sentenze invocate non sono state prodotte corredate dalla attestazione del loro passaggio in giudicato. E’ infatti principio già affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità che affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. 20974/2018).

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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