Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12004 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11184-2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96,

presso lo studio dell’avvocato EMILIO MANGANIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DEL CUORE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. ALOISI 29,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BERNARDINO TEMPESTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO D’AMBROSIO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Di.Gest. s.r.l. (conduttrice) convenne innanzi il Tribunale di Lecce V.M. (locatore) chiedendo la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), per vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c., segnatamente per il mancato allacciamento alla rete fognaria del servizio di lavatoio; il V. chiamò in causa, formulando domanda di manleva, M. e S.F., conduttori di altro immobile ubicato al primo piano del medesimo stabile da lui locato e ai quali il V. stesso aveva affidato il compito di realizzare l’impianto per lo smaltimento dei liquami dell’intero fabbricato.

Divenuta definitiva, per giudicato interno, la risoluzione A contrattuale invocata dalla società conduttrice, la Corte di Appello di Lecce – quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte del 7 febbraio 2012, n. 1694 – rigettava la domanda di manleva con sentenza del 23 aprile 2013 n. 214/2013. A suffragio della decisione, la Corte salentina assumeva, in sintesi, che: con scrittura privata del (OMISSIS), V.M. aveva dato atto della realizzazione ad opera di S.M. dell’impianto di smaltimento dei liquami conformemente alle normative vigenti e con la diligenza del buon padre di famiglia; l’accoglimento della domanda dì risoluzione era ascrivibile al solo inadempimento del V., per aver omesso di collegare agli impianti fognari già realizzati ed adeguati dal S. il lavatoio ubicato nei locali concessi in locazione alla Di.Gest. s.r.l., locali rimasti nella esclusiva disponibilità del locatore.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre, affidandosi a tre motivi, V.M.; resiste con controricorso S.F.. L’altra parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia attribuito valenza liberatoria alla scrittura privata inter partes stipulata nel (OMISSIS), in maniera contraria alle regole di ermeneutica negoziale stabilite dagli artt. 1362 e 1363 c.c., non attenendosi al senso letterale della parole ed omettendo di indagare la comune volontà delle parti, e dall’art. 1366 c.c., violando il principio della interpretazione secondo buona fede del contratto.

La censura è inammissibile.

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (orientamento consolidato: da ultimo, tra le tante, Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 04/03/2014, n. 5016; Cass. 30/04/2010, n. 10554).

Sulla scorta di detto principio, cui il Collegio intende dare continuità, con essi, alquanto si appalesa la inammissibilità dei descritti motivi: infatti, parte ricorrente si è limitato, in maniera una difformità dell’esegesi operata nella sentenza impugnata rispetto ai criteri normativi di ermeneutica negoziale e, in ultima analisi, a sollecitare questa Corte ad una (per quanto detto non consentita) nuova e differente lettura interpretativa della pattuizione negoziale.

Le censure sono del pari inammissibili poichè, pur astrattamente accedendo al risultato interpretativo propugnato dal ricorrente, non attingono la distinta ed autonoma ratio decidendi posta dalla Corte salentina a fondamento del decisum (cioè a dire l’ascrivibilità della risoluzione contrattuale unicamente al contegno inadempiente del V.): ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, e poi ribadito, ex plurimis, da Cass. 29/05/2015, n.11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931; Cass. 28/01/2013, n. 1891; Cass. 23/01/2013, n.1610; Cass. 14/02/2012, n. 2108).

2. Con il terzo motivo, per “insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” si deduce come erroneamente la gravata sentenza abbia ritenuto il ricorrente nella disponibilità dell’immobile locato alla Di.Gest. s.r.l. e quindi tenuto all’allacciamento del lavatoio alle fogne, omettendo invece l’accertamento dell’inosservanza degli obblighi di diligenza dei Serra nella realizzazione dell’impianto.

Anche questa censura è inammissibile: siccome diretta avverso una sentenza pronunciata nell’aprile 2013, e quindi dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), essa è invero formulata in modo palesemente non conforme ai rigorosi requisiti richiesti per il vizio di motivazione dalla giurisprudenza di questa Corte.

Costituisce infatti jus receptum che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debba essere intesa, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. La novellata disposizione ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nella vicenda de qua, alcuno dei descritti vizi motivazionali è stato nemmeno prospettato dal ricorrente, il quale ha lamentato una (irrilevante e nemmeno sussistente) contraddittoria motivazione, in realtà proponendo una inaccettabile istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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