Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12004 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. II, 10/06/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 10/06/2016), n.12004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30202/2011 proposto da:
COMUNE SAN MASSIMO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, V. IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO
MAZZOCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARIA GRAZIA PICCIANO;
– ricorrente –
contro
INTUR INIZIATIVE TURISTICHEE MOLISANE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 186/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/04/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato PICCIANO Maria Grazia, difensore del ricorrente
che ha chiesto inammissibilità per carenza di interesse, deposita in
udienza procura a margine;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità per carenza
interesse in subordine accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel giudizio di appello contro la sentenza 276/06 del Tribunale di Campobasso, proposto dal Comune di San Massimo contro la Intur spa (anche nella qualità di incorporante della Campitello 2000 spa) in materia di inadempimento e nullità contrattuale, retrocessione di terreni e accertamento della proprietà, la Corte di Appello di Campobasso con sentenza non definitiva depositata il 20.9.2011 ha rilevato di ufficio la nullità dell’atto introduttivo della lite, degli atti processuali collegati (in motivazione indicati) e della sentenza impugnata, disponendo per la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
2. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ente territoriale formulando tre censure.
2.1 Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 156 c.p.c., comma 3, art. 183 c.p.c., comma 3, art. 350 c.p.c., art. 359 c.p.c., art. 101 c.p.c., comma 2, art. 384 c.p.c., comma 3: la Corte d’Appello con una decisione “a sorpresa” non ha consentito di interloquire sulla questione della legittimazione passiva.
2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 3, artt. 350 e 359 c.p.c.:
secondo il ricorrente la Corte d’Appello non poteva rilevare di ufficio il difetto di legittimazione passiva perchè si era formato il giudicato implicito.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., art. 183 c.p.c., comma 3, artt. 350 e 359 c.p.c.: ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello, non avendo rilevato la questione nell’udienza di trattazione, non avrebbe potuto più farlo successivamente.
La Intur spa non svolge difese in questa sede.
All’udienza di discussione il codifensore del Comune ha formalizzato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione manifestata con la memoria depositata in udienza giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso (art. 100 c.p.c.).
Il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016