Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12004 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10186/2020 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena, 9,

presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Malara, e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Ilaria Di Punzio, per procura speciale in calce

al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7747/2019,

depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da G.M., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ne aveva respinto l’opposizione al provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

2. La Corte di merito, confermando l’impugnato provvedimento, ha ritenuto non credibile il racconto reso dal richiedente protezione ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, declinata nelle forme dello status di rifugiato e di quella sussidiaria, esclusa altresì una condizione di vulnerabilità legittimante l’accesso alla protezione umanitaria.

3. G.M. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.M., cittadino del Senegal, nel racconto reso dinanzi alla competente Commissione territoriale e, successivamente, in sede di audizione dinanzi all’adito Tribunale di Roma, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese perchè in seguito ad una rivolta popolare verificatasi nella sua città, (OMISSIS), nel corso della quale un potente politico aveva subito l’incendio della propria casa e del suo panificio per avere espresso commenti negativi verso il grande Marabut della città, il richiedente, pur estraneo ai fatti, era stato arrestato e processato e condannato a cinque anni di reclusione e dopo essere rimasto in carcere per un anno e nove mesi e quindi rilasciato perchè il Marabut aveva richiesto la grazia, su ricorso di C.M. veniva di nuovo ricercato dalla polizia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte di merito aveva negato la protezione sussidiaria pur apprezzando che la vicenda descritta si era effettivamente verificata poichè non era stato fornito riscontro del fatto che il richiedente ne fosse rimasto coinvolto. Solo in sede di ricorso per cassazione il ricorrente era riuscito a farsi inviare il mandato di liberazione a seguito della pena espiata di un anno e nove mesi che il difensore espone di allegare al ricorso. Il riconoscimento della protezione può fondarsi sul timore di essere perseguitati da agenti, terzi estranei all’organizzazione dello Stato o da segmenti anche non organizzati della società civile quando i soggetti che offrono protezione non possono o non vogliono fornirla e lo sttao di provenienza non abbia un sistema giuridico effettivo che permetta di assicurare livelli adeguati di protezione.

2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, per avere il collegio omesso la valutazione comparativa di cui alla sentenza di questa Corte n. 4455 del 2018 e non avere svolto alcuna indagine sul grado di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia e non aver ritenuto, nella natura di clausola aperta dell’art. 5 cit., la situazione di estrema vulnerabilità sofferta dal richiedente in caso di rientro nel Paese di origine per la situazione di estrema povertà ed in mancanza di sostegno familiare. La condizione esistente nel Senegal di cui davano atto fonti aggiornate tra cui anche il sito del Ministero degli affari esteri dava atto dell’esistenza di obiettivi sensibili e di evitare talune rotte.

3. Il primo motivo è inammissibile perchè a fronte dell’articolato giudizio reso dalla Corte di appello sulla non credibilità del racconto reso nella parte in cui il richiedente aveva riferito di un suo diretto coinvolgimento nel riportato episodio violento occorso nella città di origine, il ricorrente deduce genericamente, nel corpo del ricorso per cassazione, di aver rimediato alla mancanza di allegazione contestatagli dai giudici di merito, che hanno rilevato come lo stesso non avesse prodotto alcun documento attestante la sua detenzione, versando con l’odierno ricorso il “mandato di liberazione”.

In tal modo il ricorrente, fermo il rilievo della non producibilità nel giudizio di legittimità di documenti se non ai limitati fini della nullità ed ammissibilità del proposto mezzo ex art. 372 c.p.c., non si confronta con la motivazione di non credibilità contenuta nell’impugnata sentenza (Cass. n. 19989 del 10/08/2017).

La Corte territoriale nel formulato giudizio ha infatti da una parte rimarcato che i descritti disordini hanno portato all’arresto di una puntuale categoria di soggetti, un gruppo di “talibè” seguaci e studenti della guida spirituale della città e “non semplici passanti” (p. 3) e dall’altra il fatto che dopo il rilascio dei condannati in seguito alla grazia loro riconosciuta, in ragione di “un semplice ricorso del soggetto danneggiato, la polizia abbia potuto procedere di nuovo all’arresto” (p. 3).

Si tratta di passaggi non attinti, nel loro rilievo, dal motivo proposto che si connota, nel resto, come meramente assertivo di una protezione mancata e dei suoi presupposti applicativi e ancora neppure puntuale nel reclamare protezione figurando, affastellati, nel medesimo motivo, ragioni di sostegno del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e finanche di quella umanitaria.

4. Il secondo e terzo motivo sono anch’essi inammissibili. Premesso che la valutazione comparativa delle situazioni godute nel Paese in cui lo straniero ha richiesto protezione ed in quello di provenienza non integra un fatto omesso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma una violazione di legge per inosservanza del modello di giudizio che presiede allo scrutinio del diritto alla protezione umanitaria come definito dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 4455 del 2018), in ogni caso il ricorrente non deduce sulla sua situazione di individuale vulnerabilità in caso di rientro nel Paese di origine (Cass. n. 13573 del 02/07/2020) non allegando, se non genericamente, la situazione del Senegal e richiamando, nell’esposizione, peraltro, del motivo n. 1, l’esistenza di contratti di lavori e di bonifici effettuati in favore dei propri parenti in patria, di cui non vi è menzione nell’impugnata sentenza che, per contro, segnala invece la mancata deduzione da parte del richiedente protezione di un suo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia.

Il motivo manca quindi per l’indicato contenuto anche di autosufficienza in ordine ad una tempestiva allegazione nel giudizio di merito del fatto solo in ricorso dedotto (Cass. n. 2038 del 24/01/2019).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardiva costituzione dell’Amministrazione rimasta così intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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