Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12003 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
C.C. e S.N.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia (Bari), Sez. 14, n. 57/14/05 del 26 maggio 2005, depositata il
16 giugno 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione del classamento di un immobile contestato in quanto non congruo con la circostanza che il fabbricato era stato costruito in zona destinata ad edilizia economica e popolare;
Preso atto che il contribuente non si è costituito;
Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente alla avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico complesso motivo, con il quale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’immobile debba essere accatastato come abitazione di tipo economico e popolare in categoria A/3 e non come civile abitazione in categoria A/2;
Ritenuto che le censure sviluppate nel ricorso siano censure di merito intese a sostituire la valutazione della parte a quella del giudicante, il quale ha congruamente motivato il proprio accertamento di fatto sulle caratteristiche dell’immobile in questioni rilevanti ai fini di determinarne l’accatastamento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che non occorra provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011