Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12003 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/06/2020), n.12003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 9845-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAXA ROSATA RE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 2,

presso lo dell’avvocato PIERLUIGI GALELLA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5538/2017 de la COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 5538/06/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, svolgendo tre motivi, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato dall’Agenzia delle entrate alla società Saxa Rosata Re Srl, con il quale veniva rettificato un DO-CFA proposto dalla contribuente, con attribuzione di nuovi dati di classamento e rendita. La Commissione Provinciale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo adeguata la motivazione dell’avviso impugnato. Saxa Rosata Re Sri proponeva appello, sottolineando come i giudici di merito avessero completamente disatteso i risultati a cui era pervenuta la perizia prodotta dalla contribuente nel corso del giudizio. Il gravame veniva accolto dall’adita Commissione, con la decisione impugnata. Saxa Rosata Re S.r.l. si è costituita con controricorso ed ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per inesistenza e carenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si argomenta che secondo la giurisprudenza di legittimità il vizio di motivazione della sentenza si converte in violazione di legge, quando è così radicale da comportare la nullità della sentenza per mancanza della motivazione. E’, infatti, evidente che una sentenza caratterizzata da omessa o apparente motivazione (perchè contraddittoria o manifestamente illogica) è invalida perchè priva di uno dei requisiti indispensabili (previsti dall’art. 132 c.p.c.) al raggiungimento del suo scopo. Nella fattispecie, secondo la società ricorrente, sarebbe facilmente riscontrabile il suindicato vizio di motivazione, in quanto, la motivazione della sentenza, risulterebbe, con ogni evidenza, carente e tale da presentare i caratteri della inconferenza, in quanto non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali i giudici di appello avrebbero accolto il gravame, limitandosi ad argomentare che: “l’ufficio non ha dimostrato la sua logica amministrativa e non ha indicato gli elementi tecnici posti a base della variazione catastale effettuata”, ed “ad affermare che la società appellante attraverso una perizia tecnica prodotta in giudizio ha evidenziato una serie di elementi tecnici validi alla tesi difensiva”, senza indicare quali sarebbero tali elementi.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 1939, n. 1249 e successivamente modificato dal D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514); del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142; del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11 (convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe interpretato adeguatamente la normativa in materia catastale, sostenendo che l’Ufficio non aveva dimostrato la legittimità della variazione non avendo indicato gli elementi tecnici da cui desumere il proprio convincimento.

3.Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle argomentazioni con le quali l’Ufficio ha chiarito l’applicazione della normativa catastale relativa agli immobili rientranti nelle categorie speciali come quello in esame, evincibile sia nella motivazione dell’atto impugnato che nei suoi scritti difensivi in primo grado.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tutta-tiva, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

In sostanza, una motivazione è apparente, quindi affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019). Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile; in entrambi i casi, invero, e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 16599 del 2016).

Venendo al caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale, con riferimento alle prospettate censure sostanzialmente relative al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, hanno ritenuto di accogliere l’appello proposto dalla contribuente sostenendo testualmente che: “la società ha presentato appello, allegando una perizia tecnica da cui si evidenziano una serie di elementi tecnici validi alla tesi difensiva, ovvero risulta confermata la categoria catastale originaria, e non come sostiene erroneamente l’Agenzia del Territorio, la quale invece non ha dimostrato la variazione catastale effettuata dall’ufficio con un nuovo valore catastale e nuova categoria catastale e gli elementi tecnici da cui avesse tratto tale convincimento, ovvero la sua logica amministrativa”. Orbene, ritiene questa Corte che siffatta motivazione non espliciti in maniera comprensibile le ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione. Le considerazioni esposte potevano, al più, costituire argomentazioni a presupposto di successive valutazioni (mancanti nella sentenza) idonee a sorreggere la decisione del ricorso, dalle quali comprendere sotto quale profilo la perizia tecnica, allegata dalla società ricorrente, poteva essere idonea a sostenere l’invalidità dell’atto impositivo, e quindi a confutare le argomentazioni difensive prospettate dall’Ufficio, del quale si dice, apoditticamente, che non abbia illustrato le ragioni della variazione catastale. Ne consegue che non può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cifr. Cass. n. 16599 del 2016).

L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente”, come sopra delineata.

5. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso da cui consegue l’assorbimento dei restanti (che potranno essere riproposti innanzi al giudice del rinvio); la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 giugno 2020

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