Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12003 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23169-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MUTELIA SPA IN AS, in persona dei commissari straordinari avv.

P.F., prof.ssa S.D. e dott. V.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

BONOMI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 807/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO TESTA;

udito l’Avvocato MARCELLO BONOTTO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007, S.M. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30736/07, con cui il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto di pagare in favore di Eutelia S.p.a. (già Edisontel S.p.a.) la somma di Euro 9.898,86, quale corrispettivo di sei fatture emesse nell’anno (OMISSIS), relative a servizi di telefonia prestati dalla società in virtù di contratto sottoscritto tra le parti.

Eccepì, da un lato, la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti portati nelle fatture del (OMISSIS), in assenza di validi atti interruttivi, dall’altro, l’inesistenza del credito indicato nella fattura del (OMISSIS), poichè riferito a canone di locazione per linee telefoniche che egli aveva già disattivato, dopo essersi trasferito in altra sede.

Si costituì la creditrice opposta, contestando le eccezioni avversarie e producendo i tabulati del traffico telefonico intercorso sulle linee oggetto di contratto sino all’anno 2004.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 12176/2009, respinse l’opposizione.

Considerò infondata l’eccezione di prescrizione dei debiti maturati nell’anno 2002, dovendosi ritenere valido atto interruttivo la diffida ad adempiere inviata da Eutelia nel gennaio 2004 tramite raccomandata presso il domicilio indicato dallo S. nel contratto e ritirata presso tale domicilio da soggetto che ha sottoscritto con firma illeggibile l’avviso di ricevimento.

Alla luce della prova documentale del traffico telefonico, offerta dalla creditrice, considerò infondata anche la contestazione del credito portato nella fattura del (OMISSIS).

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 807/2014, del 26 febbraio 2014.

Secondo la Corte di Appello, l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, inviato anche al fine dell’interruzione della prescrizione con raccomandata a mezzo del servizio postale, si deve presumere giunto a destinazione anche solo sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, in assenza dell’avviso di ricevimento.

Inoltre, la querela di falso proposta dallo S. relativamente alla firma apposta sull’avviso di ricevimento sarebbe ininfluente, perchè il creditore non allega che sia stato personalmente il debitore a sottoscrivere l’avviso, potendo il plico essere regolarmente consegnato a persona incaricata a riceverlo, o presentatasi come tale.

Non è inoltre ravvisabile nullità dell’avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria quando lo stesso, debitamente consegnato presso il domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta della quale non risulti la qualità o la relazione con il destinatario stesso, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, tramite querela di falso la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o professionale.

Il debitore non avrebbe fornito tale prova, e non avrebbe potuto farlo mediante l’espletamento delle prove testimoniali dedotte che non erano idonee a superare la presunzione, derivante dall’avviso di ricevimento, della presenza nei locali di via (OMISSIS), a gennaio 2004, di persona incaricato del ritiro della corrispondenza per conto di S..

Di conseguenza, sarebbe stato valida la costituzione in mora inviata tramite raccomandata il 19 gennaio 2004, ai fini di interrompere il termine di prescrizione.

Quanto alla fattura del (OMISSIS), la Corte ha ritenuto inammissibile perchè nuovo il documento prodotto in appello dallo S. (una lettera da parte di Eutelia attestante la disattivazione delle linee telefoniche da 30 settembre 2003). Ha quindi condiviso la motivazione del Tribunale, fondata sull’esistenza di prova documentale attestante che le utenze rimasero pienamente operative fino al 2004, ritenendo ininfluente la circostanza che egli, in quell’epoca, esercitasse ancora nell’immobile indicato la propria attività professionale.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione S.M., sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso la Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 115 e 221 c.p.c., degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., del D.P.R. 23 marzo 1973, n. 56, art. 37 unitamente al D.M. 9 aprile 2001, artt. 39, 40, 44 e del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 unitamente al D.M. 1 ottobre 2008, artt. 2, 19, 20 e 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ininfluenti sia la querela di falso, presentata dal ricorrente nei confronti della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’Eutelia il 19.1.2004, sia le prove documentali e testimoniali dedotte nella memoria art. 183 c.p.c., n. 2 c.p.c., presumendo che l’avviso di ricevimento della raccomandata fosse stato sottoscritto da persona incaricata dal destinatario, pur in mancanza di identificazione di detta persona da parte dell’Agente Postale.

In realtà, i documenti depositati avrebbero inequivocabilmente dimostrato che lo S., sin dalla fine del 2002 inizio del 2003 non aveva più domicilio a via (OMISSIS) (dove era stata consegnata la suddetta raccomandata), nè ivi aveva alcuna persona incaricata a ricevere la posta.

La Corte milanese avrebbe poi violato l’art. 2729 c.c. in ordine al divieto di praesumptio de praesumpto, presumendo prima, contro quanto emergente dai suddetti documenti, che il sottoscrittore della ricevuta di ritorno fosse persona incaricata dallo S. e presumendo ulteriormente che la sottoscrizione del presunto incaricato fosse vera.

Inoltre, la decisione impugnata contrasterebbe con la normativa che disciplina la regolare consegna della corrispondenza, in virtù della quale l’agente postale, nell’ipotesi di rinvenimento nel domicilio del destinatario di persona diversa da quest’ultimo, dovrebbe indicare quantomeno l’identità del sottoscrittore nell’avviso di ricevimento, dovendo presumersi che abbia preventivamente accertato l’idoneità a ricevere l’atto in base alla suddetta normativa. In mancanza di tale indicazione, deve ritenersi che la consegna sia avvenuta direttamente nelle mani del destinatario, con conseguente rilevanza e decisività della querela di falso proposta dallo S. per accertare che la firma ivi apposta non era la sua.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa dell’art. 345 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile un documento indicato nell’atto di appello e prodotto al momento della costituzione nel fascicolo di parte appellante (doc. n. 4 lettera Edisontel del 2.10.2003) poichè nuovo”.

Poichè al giudizio si applica la disciplina prevista dalla L. n. 353 del 1990, la Corte di appello, ai fini dell’ammissibilità del documento, avrebbe dovuto valutare se tale documento era indispensabile ai fini della decisione e se la mancata produzione in primo grado dipendeva da causa non imputabile allo S..

5. Occorre partire dall’esame del secondo motivo che è infondato.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito ha affermato che la documentazione prodotta dalla creditrice e contenuta nel supporto magnetico in atti contiene analitica elencazione delle telefonate effettuate e dei servizi fruiti fino al novembre 2004 dalle utenze indicate nel contratto sottoscritto tra le parti. Ha ritenuto quindi provato che le utenze rimasero operative fino alla data sopradetta e che il tabulato conteneva data orari delle chiamate, numeri chiamati, durata delle conversazioni e descrizioni del traffico telematico. Ne consegue che la sentenza impugnata ha implicitamente escluso l’indispensabilità del nuovo documento.

Del resto, come più volte affermato da questa Corte (Cass. 24620/2015; Cass. 18231/2008) deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell’utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. E’ necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere ad essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo. Nel caso di specie tutto ciò non è stato fatto, il ricorrente infatti si è solo limitato a sostenere che quell’immobile non svolgeva più la sua attività professionale. Circostanza valutata del tutto irrilevante dalla Corte d’appello e che ha, pertanto, implicitamente ritenuto non indispensabile il documento prodotto fuori dai termini.

5.1. L’infondatezza del secondo motivo renderebbe superfluo l’esame del primo che è comunque anche esso infondato.

Infatti relativamente ai profili di doglianza che riguardano i documenti, il ricorrente postula un’inammissibile revisione della valutazione effettuata nel giudizio di merito, che comunque non sarebbe idonea a superare la presunzione, affermata dalla Corte di Appello, di ricevimento dell’atto interruttivo della prescrizione.

Infatti, da tali documenti emerge solo che lo S. avrebbe trasferito la propria attività in altra sede e non che, nella precedente sede, non ci sarebbe stato alcun soggetto a ricevere la posta per suo conto.

Relativamente alle censure che riguardano la validità dell’avviso di ricevimento si evidenzia che, come rilevato anche nella sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza di questa Corte sugli atti interruttivi della prescrizione “l’uso della lettera raccomandata, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può presumersi il suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna” (v. Cass. n. 9861/98; Cass. n. 7181/96; Cass. n. 10536/03; Cass. civ. Sez. lavoro, 22-02-2006, n. 3873).

Di conseguenza, le suddette censure appaiono irrilevanti.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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