Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12002 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Gestione Industria Alberghi S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Vicenza 17, presso l’avv. DI DOMENICO Giuseppe, che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 19, n. 34/19/05 del 14 marzo 2005, depositata il 17

marzo 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento che rettificava la dichiarazione per il 1989 ai fini IRPEG ed ILOR, recuperando a tassazione poste diverse;

Letto il controricorso della società contribuente;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate.

Rilevato che il ricorso si fonda su due motivi con i quali si contesta sotto diversi profili il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione da parte della sentenza impugnata;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha valutato analiticamente le riprese a tassazione, enunciando con sintetica ma congrua motivazione, le ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenuto non giustificata la pretesa tributaria;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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