Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12002 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8580-2015 proposto da:

F.S., B.C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AMBA ARADAM 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

COLONNELLI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., CARITAS ITALIANA in persona del direttore Don

SO.FR.AN. suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso lo studio

dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO FALLETI giusta procura a margine

del Controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7480/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato CRISTIANO COLONNELLI;

udito l’Avvocato FERRUCCIO ZANNINI;

udito l’Avvocato GIANCARLO FALLETI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di intimazione di sfratto del 15 marzo 2005 i sigg.ri S.F. e S.A. convenivano davanti al Tribunale di Roma i sigg.ri B.C. e F.S., esponendo di essere divenuti proprietari, a seguito del decesso di S.G., di un appartamento sito in (OMISSIS) condotto in locazione dai B.- F. in base ad un contratto verbale del 1 luglio 1978, a canone mensile di Euro 389,78.

Gli intimanti riferivano che i conduttori avevano, nel tempo, eseguito pagamenti inferiori al dovuto, quanto meno tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004 per complessivi Euro 11.091,80, e che si erano altresì resi morosi delle mensilità di gennaio e marzo 2005, per complessivi Euro 1.169,34.

Chiedevano pertanto che venisse convalidato lo sfratto per morosità.

I convenuti contestavano che fosse stato concluso un contratto di locazione, sottolineavano che esso sarebbe stato, in ogni caso, nullo per mancanza della prova scritta, affermavano di essersi immessi nell’immobile fin dal 1973, di aver esercitato il possesso per oltre 30 anni animo domini, di esserne divenuti proprietari per usucapione, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Roma, ordinato il mutamento del rito ed acquisite le memorie integrative ex art. 426 c.p.c., prove documentali e prove testimoniali, con sentenza del 30/03/2008 dichiarava l’inammissibilità della domanda di rilascio, introdotta dai locatori con le memorie integrative ex art. 426 c.p.c., l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione e rigettava la domanda di risoluzione del contratto, proposta dagli S., condannandoli al pagamento delle spese.

La Corte d’Appello di Roma, adita dagli S., con sentenza del 7 gennaio 2015, previo accertamento dell’ammissibilità della domanda di rilascio formulata dagli appellanti, accertava che gli stessi avevano fornito prova del contratto verbale di locazione, attraverso dichiarazioni IRPEF per redditi d’affitto, ricevute di bonifici bancari riguardanti il canone di locazione, verbali di assemblea condominiale e prove testimoniali; riteneva univoco il quadro indiziario relativo ai pagamenti del canone, mentre non attribuiva rilievo, perchè incerta nei contenuti e nella provenienza, ad una scrittura privata prodotta dai convenuti, secondo la quale i pagamenti sarebbero stati effettuati da B.C.M. per onorare un debito della sorella defunta, contratto con il dante causa degli S..

Accertato il contratto e verificato l’ammontare dell’inadempimento la Corte, in accoglimento dell’appello, dichiarava risolto il contratto verbale di locazione stipulato tra le parti nel (OMISSIS), ordinava il rilascio dell’immobile, condannava i conduttori, in solido, al pagamento, in favore di S.A. e Caritas Italiana, succeduta a S.F., dell’importo di Euro 34.437,00 a titolo di canoni di locazione arretrati, oltre che alle spese del giudizio.

Avverso la sentenza i sigg.ri B. e F. hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria.

Resistono S.A. e la Caritas Italiana con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2729 c.c. sulla prova presuntiva e art. 2697 c.c.sull’onere della prova).

Nella prospettazione dei ricorrenti il giudice avrebbe omesso di conferire rilevanza alla scrittura privata prodotta in giudizio ed alla tesi dell’adempimento di un debito pregresso, tesi suffragata anche da una prova testimoniale, ed avrebbe illegittimamente affidato la propria valutazione a mere presunzioni, prive della gravità, precisione e concordanza richieste dall’art. 2729 c.c.

Il quadro indiziario univoco, acclarato dal giudice, non sarebbe supportato nè da prova documentale nè da prova orale.

Il motivo è inammissibile in quanto volto a riproporre un esame di merito sulla ricostruzione dei fatti di causa, inaccessibile in questa sede.

Esso è in ogni caso infondato in quanto il ragionamento del giudice d’appello è basato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

La ratio decidendi della sentenza appellata consiste nel dedurre da una serie di elementi noti – quali le ricevute di bonifici, le dichiarazioni IRPEF per reddito da locazione, i verbali di assemblea condominiale (cui S.G. aveva partecipato in qualità di proprietario), la prova testimoniale del teste M., la regolarizzazione dei pagamenti successivi alla diffida del 17/3/2003 – un elemento ignoto, e cioè l’esistenza del contratto orale di locazione dell’immobile.

L’esistenza del contratto di locazione è desunta, dunque, all’esito di un ragionamento presuntivo che appare logico ed immune da censure, completato, peraltro, quanto alla decorrenza del contratto ed al canone di locazione, in assenza di riferimenti certi, dall’applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 58.

L’unico elemento discordante, rispetto alle presunzioni del giudice, consiste in una prospettazione – anch’essa frutto di un impianto logico probabilistico ed affidato ad una scrittura contestata sulla veridicità e generica nella provenienza e nel contenuto (e confermata da una sola prova testimoniale) – di pagamenti in adempimento tardivo di un debito pregresso contratto da una sorella della B. con S.G..

Alle condivisibili valutazioni della Corte di merito di inverosimiglianza circa l’adempimento di un debito contratto trent’anni prima si aggiunge il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni – le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito – rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass., 3, 5/12/2011 n. 26022).

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c. valutazione delle prove).

Sarebbe violata la norma di cui all’art. 116 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe ritenuto inverosimile l’esistenza di una obbligazione tra la sig.ra B.C.M. e il sig. S.G. per la restituzione di un importo di Lire 20.000.000, nonostante detta obbligazione fosse provata dalla scrittura privata (OMISSIS) con la quale la sig.ra B.M.P., istituendo quale unica erede B.C.M. in F., la investiva dell’incarico di assolvere ai suoi debiti (in particolare di Lire 20.000.000 contratto con il sig. S.G.) e dalla prova testimoniale dell’avv. Del Sette.

La Corte d’Appello avrebbe fatto cattivo governo dell’art. 116 c.p.c. omettendo di conferire rilevanza a questi elementi.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto intende proporre a questa Corte un giudizio sul merito e addirittura la ricerca della prova dei fatti, che certamente non può trovare ingresso in questa sede.

Il motivo è in ogni caso infondato in quanto il giudice non ha omesso di valutare gli elementi di prova forniti dai conduttori ma ha ritenuto che i medesimi, a differenza di tutti gli altri indizi relativi al contratto di locazione, non avessero il requisito di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 7.000 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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