Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12002 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 10/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 10/06/2016), n.12002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22765-2011 proposto da:

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PIACENTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO ROSSO;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI

SANTO SPIRITO 4/2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PISENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA TURRIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato MEDURI Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TURRIN Luca, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 271/11 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande con la quale M.C. aveva chiesto nei confronti di P.M., proprietario di un fondo confinante, l’accertamento negativo di una servitù di passaggio con veicoli e mezzi meccanici esercitata sui fondi di proprietà dell’istante, nonchè quelle di condanna alla demolizione di marciapiede e rampa di accesso al garage, e ancora di reintegra del possesso. Era confermata la decisione del tribunale di condanna del convenuto alla regolarizzazione della luce.

Per quel che ancora interessa, i Giudici ritenevano che: in relazione all’azione negatoria proposta a tutela del mapp. 84 in corrispondenza di un sedime a suo tempo occupato da una cabina elettrica poi demolita, l’attrice non aveva fornito la prova del diritto di proprietà, che non poteva ricavarsi dalle confuse considerazioni formulate dal consulente sul contenuto degli estratti catastali attesa l’assenza di un contratto scritto di acquisto; per quel che riguardava il mapp. 83 dell’attrice, sul quale il convenuto rivendicava la servitù di passaggio non solo pedonale – dall’inizio della strada sino al punto in cui esisteva cabina elettrica – con l’atto per notar Fabricio del 17-11-1956 fu costituita a favore del fondo attualmente del P. servitù di transito “per tutti gli usi” con espressione letterale chiara che escludeva la limitazione al solo passaggio pedonale. L’esame della domanda di reitegra del possesso, che peraltro sarebbe stata tardiva oltreche improponibile in sede petitoria, era considerato assorbito e superfluo.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.C. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo censura l’interpretazione che la sentenza impugnata aveva dato della clausola “per tutti gli usi” senza avere considerato quanto ancora previsto nel predetto rogito circa l’effettivo contenuto della servitù e quanto stabilito nell’atto di vendita a favore di P. e R. del 1960, evidenziando che l’accesso autorizzato relativamente al prolungamento oltre la cabina elettrica non era stato mai aperto e che la relativa servitù si era estinta per non uso atteso che la presenza di una cabina elettrica rendeva impossibile l’esercizio della servitù. In effetti, demolita la cabina elettrica nei primi anni 60, il P. aveva acquistato esclusivamente una servitù pedonale, posto che la realizzazione della rampa di accesso agli autoveicoli era stata realizzata soltanto nel 1985, sicchè il termine per usucapione era stato interrotto con l’atto di citazione notificato nel 2002.

1.2.- Il motivo è infondato La sentenza ha proceduto all’interpretazione del titolo convenzionale di acquisto della servitù evidenziando come, secondo il chiaro tenore letterale, la servitù era stata costituita non soltanto per uso pedonale ma che con mezzi meccanici.

Orbene, la interpretazione di un contratto (nella specie costitutiva della servitù de qua), consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, chè altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione. Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso legittimità; l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass.7500/2007; 24539/2009).

Nella specie, in cui non è stata denunciata la violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e ss., il motivo si risolve nella prospettazione di una soggettiva ricostruzione della volontà negoziale. D’ altra parte, la estinzione per non uso della servitù per impossibilità di esercizio è questione nuova e, come tale, inammissibile, non risultando trattata dalla sentenza impugnata mentre il riferimento all’acquisto per usucapione appare del tutto inconferente avendo la sentenza accertato la costituzione della servitù in base a un titolo convenzionale.

2.1. – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso la prova della proprietà del mapp. 84, denunciando l’erroneo esame delle indicazioni catastali.

2.2.- Il motivo è infondato.

La sentenza, nell’escludere la legittimazione ad agire in negatoria servitutis, ha ritenuto non dimostrata la proprietà del mapp. 84, in quanto non menzionata nei titoli di acquisto prodotti: il riferimento alle risultanze catastali appare del tutto ultroneo, posto che le stesse non potrebbero in proposito avere alcuna rilevanza.

3.1. – Il terzo motivo è assorbito, in quanto concerne questione a sua volta ritenuta assorbita dalla sentenza impugnata.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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