Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12001 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Sebastiano Veniero 78, presso l’avv. Mario Pettorine rappresentata e

difesa dall’avv. CELEBRIN Primo, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 51, n. 145/51/05 del 24 giugno 2005,

depositata il 24 giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento che rettificava la proposta di rendita presentata dalla contribuente medesima con la procedura DOCFA;

Preso atto che l’amministrazione ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione;

Rilevato che il ricorso si fonda su quattro motivi, con il secondo dei quali si rinnova l’eccezione relativa alla mancata notifica dell’atto di classamento anche agli altri comproprietari;

Rilevato che trattandosi di rendita catastale attribuita ad un immobile di cui più soggetti sono proprietari, sussiste tra i medesimi una ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio relativo all’accertamento della rendita, che non può che espressa in una medesima misura nei confronti di tutti i comproprietari;

Ritenuto, pertanto, che, se da un lato, la notifica della variazione della rendita ad uno solo dei proprietari non comporta di per sè la nullità dell’atto, dall’altro, il giudice già in primo grado ex officio doveva rilevare la mancata integrità del contraddittorio e disporne l’integrato nei confronti degli altri comproprietari;

Ritenuto che il difetto del contraddittorio è rilevabile d’ufficio in questa sede di legittimità e che resti assorbito ogni altro motivo di ricorso;

Ritenuto che consequenzialmente debbano essere cassate tanto la sentenza di secondo grado, quanto quella di primo grado, con rinvio delle parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;

Ritenuto che le ragioni della decisione costituiscano condizione per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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