Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12001 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. II, 10/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 10/06/2016), n.12001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29152-2011 proposto da:

R.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO

ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

D.A. QUALE AMM.RE DELLA ANTICA TRATTORIA SNC,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo

studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO CUOMO;

C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EGIDIO PAOLUCCI;

– controricorrenti –

e contro

G.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2787/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Esposito Francesco Saverio difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Pio Centro con delega depositata in udienza dell’Avv.

Cuomo Antonino difensore dell’Antica Trattoria snc che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 336 del 2008 il tribunale di Torre Annunziata, sezione di Sorrento rigettava la domanda di R.L. tendente ad ottenere la condanna dell’Antica trattoria di D.A. snc al rilascio per detenzione senza titolo del terrazzo di copertura del proprio immobile in (OMISSIS) e la riconvenzionale della terza chiamata G.T., che aveva locato l’immobile alla trattoria, compreso il terrazzo, per ottenere la declaratoria di usucapione, condannando il R. alle spese in favore dell’Antica trattoria.

Proposto appello dal R. l’Antica Trattoria ne chiedeva il rigetto ed in subordine chiedeva di ritenere la G. responsabile di ogni conseguenza, l’appellata C.R., dante causa del R. e terza chiamata da quest’ultimo per la garanzia da evizione, in conseguenza della riconvenzionale della G., chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 31.8.2011, rigettava l’appello richiamando la decisione di primo grado, l’atto 10.10.1985 nel quale non poteva ritenersi compreso il terrazzo in questione oggetto di esplicito trasferimento alla C., l’inapplicabilità dell’art. 818 c.c., comma 1 e l’irrilevanza del titolo in base al quale era occupato il terrazzo in mancanza della prova della proprietà.

Ricorre R. con tre motivi, resistono Antica Trattoria e C..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione per non avere la corte di appello considerato che il terrazzo era stato espressamente menzionato nell’atto di acquisto della C. e che al momento dell’accatastamento non aveva ricevuto autonoma individuazione in quanto ricompreso nel terraneo.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1362 e vizi di motivazione anche in relazione al comportamento complessivo delle parti alla luce delle deposizioni.

Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 818 e 1117 c.c. in ordine all’esclusione del vincolo pertinenziale.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.

Come dedotto la sentenza ha richiamato la decisione di primo grado, l’atto 10.10.1985 nel quale non poteva ritenersi compreso il terrazzo in questione oggetto di esplicito trasferimento alla C., l’inapplicabilità dell’art. 818 c.c., comma 1 e l’irrilevanza del titolo in base al quale era occupato il terrazzo in mancanza della prova della proprietà.

Ciò premesso la prima censura, nell’invocare vizi di motivazione, richiede un riesame del merito inammissibile in questa sede, non è autosufficiente nel richiamo agli atti invocati e non considera che occorreva una puntuale doglianza sui criteri ermeneutici adottati.

La seconda omette di considerare che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea –

anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi, come sembra dai ricorrenti, la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive –

detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2 che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d’interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

La terza censura ripropone un tema già affrontato e risolto dalla sentenza alle pagine cinque e sei senza offrire argomenti idonei a ribaltare la decisione.

La sentenza ha statuito che non era possibile applicare il principio stabilito dall’art. 818 c.c., comma 1, secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto, in quanto era del tutto carente in termini di allegazioni e prove la circostanza della sussistenza tra il vano terraneo (espressamente contemplato nell’atto come oggetto della compravendita) ed il terrazzo (non menzionato) di un vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c..

In particolare, non vi era prova che il terrazzo in questione fosse stato destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento del vano terraneo di proprietà dell’appellante, avendo conservato una sua individualità fisica, tant’è che, sin da quando il vano terraneo e il terrazzo erano entrambi in proprietà della C., il terrazzo in questione aveva avuto non solo funzione di copertura del sottostante vano a piano terra, ma era stato autonomamente destinato dalla C. a servizio del ristorante “La Scarola” in cambio di derrate alimentari.

Ad escludere il rapporto di pertinenzialità vi era poi la circostanza che la convenuta Antica Trattoria aveva contestato che l’appellante avesse un accesso diretto al terrazzo ed il R., sul quale incombeva il relativo onere, non aveva provato il contrario.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2500 di cui 2300 per compensi in favore di ciascun controricorrente.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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