Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12000 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
Fallimento C.C.I.R. – Costruzioni Consulenze Impianti Rappresentanze
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli 27, presso l’avv.
ANTONELLI Marco, che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 28, n. 49/28/04 del 20 ottobre 2004, depositata il 22
novembre 2004, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di avviso di accertamento ai fini IRPEG ed 1LOR divenuto definitivo, e conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per ritenuta tardività dello stesso;
Letto il controricorso della curatela fallimentare del Fallimento della società contribuente;
Letta la memoria, depositata dalla parte controricorrente;
Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale, l’amministrazione ricorrente contesta la affermata tardività dell’appello, stante la sospensione dei termini di impugnazione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto nel caso di specie l’impugnazione proposta dalla società contribuente non riguardava solo la cartella, bensì anche l’avviso di accertamento che si contestava fosse stato mai notificato, sicchè la controversia concerneva un atto impositivo definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, con la conseguente applicazione della sospensione dei termini per proporre l’appello, nel caso non decorsi (v. per un’analoga prospettiva Cass. n. 2280 del 2007);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011