Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12000 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/06/2020), n.12000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28612-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO CAMERA LAVORO

TERRITORIALE DI TERAMO, in persona del Segretario Generale pro

tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARLO SCARPANTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 856/2016 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) impugnava un avviso di accertamento con cui la Direzione Provinciale di Teramo, Ufficio Territoriale, recuperava a tassazione le imposte ipocatastali auto liquidate in misura fissa, anzicchè proporzionale, al momento della registrazione dell’atto (n. 2167, serie 1 T) stipulato il 27.10.2014, con il quale la CGIL di Teramo aveva acquistato dalla società Persico Immobiliare s.r.l. un bene immobile strumentale (studio- accatastato come A10), oltre tre posti auto (accatastati C/6), al prezzo di Euro 699,000,00. La contribuente sosteneva che nella fattispecie non avrebbero trovato applicazione all’art. 10 TUIC, comma 1, e al TUIC, art. 1 bis della Tariffa allegata, dal momento che l’immobile acquistato non era qualificabile come immobile strumentale per natura, ma come immobile abitativo, avendo i requisiti di cui alla L. n. 408 del 1949, art. 13 (c.d. legge Tupini). La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo respingeva il ricorso con sentenza n. 415/02/2015. CGIL proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dell’Abbruzzo che, con sentenza n. 856/04/16, accoglieva il gravarne, ritenendo che per qualificare come strumentale o abitativo la porzione di un fabbricato doveva aversi riguardo alla natura dell’immobile in cui la porzione stessa era inserita, che nella specie era un fabbricato ad uso prevalentemente abitativo, come desumibile dai provvedimenti amministrativi di natura autorizzatoria in base ai quali era stato realizzato. I giudici di appello precisavano, inoltre, che le singole unità immobiliari erano state accatastate in A/10 e C6 solo in seguito al cambio di destinazione d’uso, senza particolari opere di trasformazione, con la conseguenza che si trattava di immobili che potevano essere utilizzati sia come abitazione che come ufficio.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un unico motivo di ricorso. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, C.G.I.L., si è costituita con controricorso ed ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, in particolare: del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 ter, del Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale D.Lgs. n. 347 del 1990, c.d. TUIC, art. 10, comma 1, al predetto TUIC, Tariffa allegata, art. 1 bis, della L. n. 408 del 1949, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici di appello avrebbero confuso grossolanamente la qualificazione del fabbricato come ad uso prevalentemente abitativo ai sensi della L. n. 408 del 1949, art. 13, con la qualificazione delle singole porzioni del fabbricato stesso ed, in particolare, con la qualificazione dell’immobile acquistato dalla resistente. Si deduce che, come evidenziato sin dal primo grado del giudizio, ai sensi del TUIC, art. 10, comma 1, e al predetto testo unico TUIC, Tariffa allegata, art. 1 bis, sarebbero assoggettate ad imposta proporzionale, anzicchè fissa, le volture catastali e le trascrizioni di atti che importano trasferimento di proprietà dei beni immobili strumentali, di cui al D.P.R n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 ter. Dalla lettura della disposizione apparirebbe evidente che quando la cessione ha ad oggetto una porzione di fabbricato bisogna avere riguardo alle caratteristiche della singola porzione, non dell’intero fabbricato in cui la porzione stessa è inserita. Si argomenta che una interpretazione logico sistematica della normativa non potrebbe far sorgere dubbi sull’inquadramento tra gli immobili strumentali per natura del fabbricato oggetto della cessione, in quanto accatastato come A10.

2. La prospettata censura è fondata, con conseguente accoglimento del ricorso.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale si fonda su una circostanza di fatto, tanto rilevante ai fini di causa, quanto pacifica e comunque incontrovertibile nel presente giudizio di legittimità, ossia che l’immobile è stato accatastato, a seguito di cambio di destinazione d’uso in categoria A/10 (ufficio e studi privati).

L’accatastamento depone per il carattere strumentale del bene. La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Ciò premesso, secondo la disciplina introdotta dal D.L. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, convertito in L. 248 del 2006: “Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 10 TUIC, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’art. 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 ter); ” b) dopo l’art. 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenza che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 ter), anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”. Dalla piana lettura della norma emerge che le imposte ipotecarie e catastali debbono essere applicate in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali, ed un immobile è strumentale quando è accatastato in categoria A10.

A tale riguardo, questa Corte ha precisato che: ” In tema d’imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al D.Lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA” (Cass. n. 17284 del 2017; cfr. Cass. n. 22768 del 2016). Da ciò deriva, al contempo, la non pertinenza al decisum della tesi difensiva sostenuta dalla controricorrente, secondo cui il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra assumerebbe rilievo ai fini del regime tributario applicabile solo se il mutamento di destinazione d’uso, nel caso concreto da abitazione ad ufficio, richieda la realizzazione di opere edilizie che ne comportino la radicale trasformazione.

Ne consegue, pertanto, che i giudici di appello hanno errato nel ritenere non applicabile le imposte in misura proporzionale sulla base del rilievo che, nella specie, si tratterebbe di unità immobiliari che potrebbero essere utilizzate, indifferentemente, sia come ufficio che come abitazione, senza necessità radicali trasformazioni, argomento non decisivo proprio in ragione dell’accatastamento dell’immobile in categoria A10 (studi e uffici privati).

3. In definitiva, la Corte accoglie il ricorso va accolto e cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, mentre parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 giugno 2020

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