Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12000 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 10/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 10/06/2016), n.12000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14685-2012 proposto da:

G.P., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GUIDI;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

COMUNE SALICE D’ULZIO – SAUZE D’OULX, in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARNESINA 136,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CICCIA;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2338/2011 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 06/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GABRIELE PIROCCHI, difensore del Comune, che si

riporta agli atti depositati e deposita una cartolina di ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso

incidentale per quanto di ragione.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

G.P. ricorreva al Giudice di Pace di Susa avverso l’ordinanza, ex L. n. 689 del 1981, del Comune di Sauze d’Oulx con cui veniva irrogata la prevista sanzione di Euro 150,00 per violazione della L.R. Piemonte n. 32 del 1982, art. 11 per percorrenza vietata di tratto di pista da sci denominata (OMISSIS), rigettando, comunque, le tardive osservazioni proposte dal ricorrente avverso i verbali dei Carabinieri della locale Stazione dell’Arma n.ri 1 e 2 del 2008.

L’adito Giudice di Pace respingeva il proposto ricorso con sentenza n 335/2008.

Il G. appellava detta decisione del Giudice di prime cure innanzi al Tribunale di Torino, in funzione di Giudice di Appello, che – con sentenza in data 21 marzo 2011 – accoglieva l’appello dichiarando illegittima ed annullando l’ordinanza ingiunzione opposta, con condanna dell’ amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali.

Per la cassazione della suddetta decisione di secondo grado ricorre il G. con atto affidato a quattro ordini di motivi.

Resiste con controricorso il Comune intimato, che – a sua volta –

propone ricorso incidentale fra l’altro eccependo l’inammissibilità del ricorso principale.

Parte ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- La sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso principale è infondata.

Non risulta che il procuratore di parte ricorrente, così come ex adverso eccepito, abbia “sottoscritto il ricorso senza essere munito di procura speciale”.

La procura risulta comunque apposta sul retro dell’atto.

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge (nella fattispecie l’art. 91 c.p.c.) per mancato riconoscimento delle spese di lite del primo grado.

La censura è prospettata anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 poichè il Tribunale, con l’impugnata sentenza, “pur avendo in toto accolto l’appello” non avrebbe “nulla disposto in merito, ignorando totalmente la domanda, senza alcuna motivazione”.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di “violazione della L.R. Piemonte n. 32 del 1982, art. 11 in relazione alla nozione di percorso “fuori strada”.

4.- Con il secondo motivo parte ricorrente incidentalmente lamenta la violazione dell’art. 11 L.R. cit. in relazione all’inclusione nel novero di detti percorsi delle piste sciistiche.

5.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di violazione degli artt. 2 e 3 C.d.S., richiamato per fornire una corretta nozione di percorso “fuoristrada”.

6.- Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale si censura il vizio di motivazione in relazione all’individuazione del luogo ove fu commessa la violazione.

7.- La Corte ritiene di dover procedere immediatamente all’esame, atteso il suo carattere dirimente, del ricorso incidentale, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logica.

Tali motivi sono fondati.

L’impugnata sentenza ha ritenuto che la concreta fattispecie per cui è controversia non appariva regolata dalle norme invocate ed, in particolare, dalla L.R. Piemonte n. 32 del 1982, art. 11.

Senonchè detta norma, proprio espressamente rubricata “fuoristrada”, vieta per i mezzi motorizzati “percorsi fuoristrada”.

Nella fattispecie, pertanto, non poteva che trovare applicazione il principio -in questa sede ribadito e, come di seguito, affermato –

per cui, allorchè una norma di legge fornisce adeguato parametro normativo al fine del corretto inquadramento (in ipotesi della identificazione di percorsi fuori strada vietati ai mezzi motorizzati) deve tenersi conto, evitando così la violazione di legge, della medesima norma.

Peraltro la gravata decisione si espone alle mosse censure (in particolare a quella di cui al secondo motivo del ricorso incidentale) anche sotto il profilo della inclusione delle piste di sci nell’ambito delle previsioni normative di cui alla citata normativa regionale, la quale -viceversa, al penultimo comma della stessa – sancisce l’inclusione delle piste da sci nell’ambito dei detti percorsi fuori strada.

In ogni caso l’impugnata sentenza è del tutto deficitaria, sotto il profilo della contestata carenza motivazionale, in ordine alla pur dovuta (ma assente) individuazione – al fine della corretta decisione, in concreto, della fattispecie – del luogo ove fu commessa la violazione, dovendosi ribadire – tal proposito – il principio per cui è sempre doveroso, nella materia de qua, la precisa individuazione del luogo ove si assume la commissione della contestata violazione.

In conclusione il ricorso incidentale va accolto con conseguente cassazione della gravata decisione e rinvio al Tribunale di Torino affinchè la controversia sia decisa uniformandosi ai principi innanzi esposti.

7.- L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di quello principale.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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