Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1200 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 22/01/2010), n.1200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27034/2004 proposto da:

P.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO PARUTA 3, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI

MALVINA, rappresentata e difesa dall’avvocato WURZBURGER Guglielmo;

– ricorrente –

contro

V.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato TURINI

RAFFAELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SALOME’ Salvatore,

SALOME’ ANTONIO;

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato INSABATO

LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato STARACE ALDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2492/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato WURZURGER Guglielmo, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli depositato il 10.6.1999 P.A.M., premesso di possedere un fabbricato articolato su due livelli, composto da quattro vani oltre accessori, la cui proprietà le era stata trasmessa alla morte del “de cuius” P.M., e di essere proprietaria di un attiguo corpo di fabbrica di circa mq. 40 sito al piano terra, immobili entrambi ubicati in (OMISSIS), rispettivamente ai numeri civici (OMISSIS), esponeva:

– l’istante utilizzava da oltre 30 anni, come i propri familiari, lo spazio ed il giardino antistanti l’ingresso del fabbricato di cui al civico 3 e retrostanti il civico (OMISSIS), raccogliendo i frutti pendenti dagli alberi piantati nel giardino stesso;

– in occasione di recenti opere di riattazione di ristrutturazione dell’edificio antistante il fabbricato sopra descritto, nel periodo (OMISSIS) V.P. e P.S. avevano posto in essere una serie di attività lesive del possesso e dei diritti della ricorrente, ovvero:

a) avevano occluso l’ingresso del vialetto di accesso al fabbricato di cui al civico (OMISSIS) con lamiere, asportando l’antico cancello ivi esistente;

b) avevano lastricato mediante la posa in opera di mattonelle per esterni nonchè recintato mediante l’apposizione di una ringhiera il giardino e lo spazio innanzi descritti, abbattuto alberi da frutta realizzando un ballatoio con scalino dinanzi all’ingresso del fabbricato dell’esponente, tanto da costituire un molesto ed insidioso ostacolo al transito;

c) avevano rimosso il cancelletto e gli scalini collocati tra il giardino e lo spazio retrostante l’edificio sito al civico (OMISSIS);

d) avevano rimosso la veranda in legno e vetro ubicata al primo piano del menzionato edificio di cui al civico (OMISSIS), con veduta sul giardino, costruendo un ambiente in muratura con prolungamento della relativa soletta.

Ciò premesso P.A.M. chiedeva ordinarsi ai resistenti di reintegrare l’istante nel possesso, nonchè condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni subiti.

Si costituivano in giudizio il V. e P.S. chiedendo il rigetto del ricorso; il V. in particolare deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, avendo dato solo dei suggerimenti tecnici per la sistemazione del giardino a P.S., che di esso era proprietaria esclusiva; quest’ultima assumeva che la ricorrente, trasferitasi a (OMISSIS) nel (OMISSIS) senza poi far ritorno nella casa di (OMISSIS), non era nel possesso dell’area cosiddetta giardino.

Il Tribunale adito con sentenza del 22.2.2002 rigettava il ricorso.

Proposta impugnazione da parte di P.A.M. cui resistevano P.S. ed il V., che proponeva appello incidentale, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20.7.2004, ha rigettato entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza P.A.M. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui P.S. ed il V. hanno resistito con separati controricorsi; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1130, 1141, 1144, 1146, 1168, 1170 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata anzitutto perchè non ha considerato che l’esponente già nel giudizio di primo grado aveva chiesto, oltre la reintegra del possesso, anche l’ordine di cessazione di ogni turbativa, inerente sia allo stravolgimento dello stato dei luoghi ed al cambiamento di destinazione della zonetta in questione, sia agli effetti invasivi derivanti da immissioni conseguenti alla costituenda autorimessa.

P.A.M. poi sostiene che il giudice di appello, nel negare il possesso ovvero il compossesso preteso dall’esponente sul giardino suddetto, ha omesso la valutazione sulle risultanze testimoniali ed ha ignorato, disattendendo una richiesta di ispezione, lo stato dei luoghi e le attività sugli stessi compiute, posto che il giardino era stato trasformato in una autorimessa.

La ricorrente rileva poi che, pur non essendo stato provato da controparte che l’esponente fosse detentrice e non titolare di possesso, la Corte Territoriale ha erroneamente applicato l’art. 1144 c.c., riguardante gli atti di tolleranza e non invece l’art. 1141 c.c., che regola il mutamento della detenzione in possesso, e non ha considerato che P.S. nella comparsa di costituzione e risposta aveva ammesso che nel (OMISSIS), ovvero all’atto della morte del di lei padre P.M., P.A.M. aveva acquisito il possesso dei beni.

La censura è infondata.

La Corte Territoriale ha premesso che il giudice di primo grado non era incorso in alcun vizio di omessa pronuncia, essendosi egli pronunciato soltanto sulla domanda ritualmente introdotta in quella sede da P.A.M., avente ad oggetto la reintegra nel possesso del giardino antistante il fabbricato di sua proprietà in (OMISSIS), cosicchè dovevano ritenersi inammissibili in quanto nuove le domande introdotte per la prima volta con l’atto di appello, come quella relativa alle immissioni di scarichi nocivi o quella riguardante il viale di accesso, trasformato secondo l’appellante “in uno squallido ballatoio”.

Orbene tale statuizione è stata impugnata solo genericamente, e quindi inammissibilmente, dall’attuale ricorrente, che invero non ha dedotto di aver specificatamente formulato nel primo grado di giudizio le domande proposte nel giudizio di appello.

La sentenza impugnata, poi, ha affermato che il giudice di primo grado aveva esaminato correttamente tutte le risultanze istruttorie, ivi comprese le deposizioni testimoniali, e che in ordine a tale valutazione l’appellante non aveva proposto specifici motivi di appello, ma solo una generica contestazione; ha aggiunto che nessuna prova del possesso del giardino poteva trarsi dalla circostanza che dall’edificio dell’appellante si potesse godere di una veduta su un giardino con piante e fiori, in quanto il possesso di un bene si manifesta con l’esercizio di fatto di una attività corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale, mentre la possibilità di godere indirettamente di un’area destinata a verde non rientra in tale prospettazione giuridica.

La Corte Territoriale, inoltre, ha rilevato l’assenza di una qualsiasi prova della frequentazione del giardino in oggetto da parte dell’appellante e dei suoi familiari dopo il loro trasferimento a (OMISSIS) nel (OMISSIS), e che la frequentazione del giardino stesso da parte di P.A.M. prima del (OMISSIS), inquadrata dal giudice come frutto di atto di tolleranza, non aveva alcun rilievo nella specie, in quanto per ottenere la reintegra occorre fornire la prova di un possesso prossimo all’atto di spoglio.

Il giudice di appello ha quindi ritenuto che P.S. aveva la facoltà, in quanto rientrante nei suoi poteri di possessore del bene, di pavimentare il giardino e di trasformarlo in area di sosta di autovetture.

Occorre a questo punto osservare che, in presenza di un tale accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, i profili di censura sollevati dalla ricorrente – alcuni dei quali riguardano inammissibilmente la sentenza di primo grado – devono essere disattesi in quanto tendenti a prospettare una diversa e comunque generica valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Invero è evidente che in tema di azione di spoglio il possesso (o il compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, presuppone una relazione di fatto, da parte di colui che chiede la reintegra, con il bene unitariamente considerato.

Orbene nella specie, in presenza della valutazione del quadro probatorio offerta dalla Corte Territoriale, la ricorrente si limita inammissibilmente a dedurre un suo possesso o compossesso riguardo al giardino suddetto mediante una attività “corrispondente al diritto di proprietà e/o comproprietà ovvero, in subordine, espressione di un possesso e/o compossesso limitato all’esercizio di altri diritti reali, quali l’usufrutto” (pagine 11 – 12 del ricorso), secondo termini e modalità quindi non solo generici ma prospettati anche come eventuali o alternativi, essendo evidente che, atteso che il possesso (o il compossesso) può manifestarsi tramite una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, colui che propone un’azione di reintegrazione nel possesso ha l’onere di dedurre e provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e dunque la specifica situazione di cui assume essere stato spogliato, salva ovviamente la qualificazione giuridica della stessa da parte del giudicante.

Inoltre, come si è esposto, il giudice di appello ha evidenziato una assenza di prova della frequentazione del giardino in oggetto da parte dell’appellante e dei suoi familiari dopo il trasferimento a (OMISSIS) avvenuto nel (OMISSIS), e tale rilievo è decisivo, visto il termine di un anno decorrente dal sofferto spoglio previsto dall’art. 1168 c.c., per proporre l’azione di reintegrazione; in proposito è pur vero che il possesso può essere mantenuto “solo animo”, ma è evidente che P.A. aveva comunque l’onere specifico – in realtà non assolto, secondo la valutazione della Corte di merito – di provare di essere rimasta nella virtuale disponibilità del giardino stesso e quindi nella possibilità di ripristinare il “Corpus possessionis” quando lo avesse voluto, in particolare anche in epoca prossima all’atto di spoglio.

In definitiva, quindi, correttamente la sentenza impugnata, una volta esclusa la prova di un possesso o di un compossesso sul giardino in questione da parte di P.A.M., ha affermato che P.S. aveva la facoltà, in quanto rientrante nei suo poteri di possessore del bene, di pavimentare il giardino e di trasformarlo in area di sosta di autovetture.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguo la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei due controricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 e di Euro 1000,00 per onorari in favore di ciascuno dei due controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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