Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1200 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 12/03/2019, dep. 21/01/2020), n.1200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7613/2015 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHELINI 10,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ROMANO;

– ricorrente principale –

Z.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 221, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI S.

GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato

GIULIANO MARIA POMPA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso principale e all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3676/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto di citazione del 18/1/2006 l’arch. I.E. conveniva in giudizio la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio dei Fatebenefratelli, chiedendo la condanna dell’ente convenuto al pagamento del corrispettivo per l’attività professionale – progettazione di un (OMISSIS) e relativi adempimenti burocratici – espletata in favore dell’ente. Con comparsa del 22/6/2006 interveniva in giudizio l’ing. Z.A.P. il quale, sulla base del medesimo contratto dedotto in giudizio dall’attrice, chiedeva a sua volta la condanna dell’ente convenuto al pagamento del compenso professionale a lui dovuto.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 2743/2009, accoglieva la domanda dell’attrice e dell’intervenuto, condannando l’ente convenuto al pagamento, in favore di ciascuno dei due professionisti, di Euro 119.564,68, oltre IVA e cassa previdenza.

2. Avverso la pronuncia proponeva appello la Provincia Religiosa di San Pietro. Hanno resistito al gravame I.E. e Z.A.P..

Con sentenza 11 settembre 2014, n. 3676, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha riquantificato il compenso globalmente dovuto in Euro 191.303,49, ha poi affermato che tale compenso andava diviso in parti uguali tra tutti e tre i professionisti che avevano partecipato alla progettazione (gli appellati I. e Z., nonchè l’arch. S.A.) e ha condannato la Provincia Religiosa di San Pietro al pagamento in favore di ciascuno degli appellati di Euro 63.767,49.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione I.E. e, con distinto atto, Z.A.P..

Ad entrambi i ricorsi resiste con distinti controricorsi la Provincia Religiosa di San Pietro.

Memorie hanno depositato la ricorrente I., la controricorrente Provincia Religiosa di San Pietro e il ricorrente Z., quest’ultimo decorso il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va qualificato come principale il ricorso di I.E., proposto per primo, e come incidentale il successivo ricorso di Z.A.P..

2. Il ricorso principale di I.E. è articolato in cinque motivi.

a) Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 436 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame proposta dalla ricorrente a causa della genericità dei motivi, essendosi l’ente limitato “a proporre pedissequamente le argomentazioni già svolte nelle comparse conclusionali”.

Il motivo è infondato: la ricorrente ripropone l’eccezione già proposta in appello e dal giudice – nel rispetto di quanto disposto dall’art. 342 c.p.c. (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017) – rigettata, in quanto l’articolazione dei motivi di gravame, ha ritenuto la Corte d’appello, “è sufficientemente dettagliata e consente alla Corte di individuare con esattezza sia i punti della decisione attinenti all’impugnazione che le ragioni per le quali l’ente appellante ne chiede la riforma”.

b) Il secondo, il terzo e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi ed è opportuno il loro esame congiunto:

– il secondo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’appello, nel procedere ad una nuova ripartizione delle spettanze progettuali, riformato un capo della sentenza impugnata che poneva a fondamento un fatto (la spettanza del compenso ai due professionisti nella misura del 50% ciascuno) non oggetto di contestazione tra le parti;

– il terzo motivo, che riporta violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., lamenta la tardività dell’eccezione sollevata dall’ente religioso in relazione alla ripartizione delle spettanze progettuali tra i tre professionisti, eccezione spiegata soltanto in sede di comparsa conclusionale in primo grado e perciò illegittimamente riproposta in sede di appello;

– il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., nonchè errata interpretazione del contratto di conferimento dell’incarico del 17 maggio 2000, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che nel contratto oggetto di causa fosse previsto un unico incarico per tutti e tre i professionisti, da ripartirsi di conseguenza in tre parti uguali.

I tre motivi non possono essere accolti. Iniziando dal quinto, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia interpretato il contratto che le ha conferito l’incarico violando le regole legali di ermeneutica, ma le clausole del contratto non trascrive (in particolare quelle relative al compenso), in violazione dell’obbligo di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., non consentendo a questa Corte di verificare l’eventuale violazione delle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Quanto al secondo motivo, la misura del compenso era stata contestata dall’ente sin dalla comparsa di risposta (sia pure con riferimento al 50%), e la contestazione è poi dal medesimo stata precisata e, comunque, la percentuale del compenso costituisce non un’eccezione (e veniamo al terzo motivo), ma una mera difesa dell’ente rispetto ai fatti costitutivi alla base della domanda della ricorrente.

c) Il quarto motivo denuncia difetto ed errata motivazione della sentenza appellata circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello – con una “obbiettiva deficienza del criterio logico” – ritenuto che sul compenso determinato dal consulente tecnico d’ufficio andasse applicata un’ulteriore riduzione del 20%.

Il motivo non può essere accolto. Come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8038/2018, “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”. Nel caso in esame, ha luogo nessuna di tali ipotesi: il giudice d’appello con coerenza argomenta che il consulente tecnico d’ufficio ha operato una riduzione del 20% per effetto della natura del progetto, ma che il contratto prevedeva, all’art. 7, una ulteriore riduzione del 20h tenuto conto della natura degli enti interessati e delle finalità peculiari dell’opera e ha così stabilito una ulteriore decurtazione del 20%. La ricorrente sostiene “ad una lettura della specifica professionale redatta dal CTU” si può vedere come questi abbia applicato all’interno del calcolo della parcella la riduzione prevista dall’art. 7 e poi l’ulteriore riduzione del 20%, ma ciò non risulta dal testo della sentenza impugnata, così che il vizio denunciato non è ravvisabile, tanto più che la ricorrente d’altro canto si limita a un generico rinvio alla “lettura della specifica”.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

3. Il ricorso incidentale di Z.A.P. è articolato in sei motivi che propongono censure analoghe a quelle dei cinque motivi del ricorso principale:

a) Il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame proposta dal ricorrente a causa della genericità dei motivi ed è infondato per le ragioni di cui supra, sub 2a).

b) Il secondo motivo, che riporta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando la tardività dell’eccezione dell’ente religioso in relazione alla ripartizione delle spettanze progettuali tra i tre professionisti, eccezione spiegata soltanto in sede di comparsa conclusionale in primo grado e quindi illegittimamente riproposta ed esaminata in sede di appello, è inammissibile. Il fatto decisivo per il giudizio denunciabile davanti a questa Corte ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è infatti unicamente il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

c) Il terzo motivo ripropone, sotto il diverso profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la censura relativa alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione dell’ente religioso in merito alla ripartizione delle spettanze processuali, eccezione che la sentenza di primo grado, sostiene il ricorrente, aveva già ritenuto tardiva in un capo non oggetto di specifica impugnazione e sul quale pertanto era ormai sceso il giudicato.

Il motivo è infondato in quanto – v. supra, sub 2b – non si tratta di una eccezione in senso proprio, ma di una mera difesa e in ogni caso il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla tempestività dei rilievi circa la posizione del terzo professionista sollevati dall’ente, essendosi limitato a dire “prescindendo da ogni considerazione in ordine alla tempestività dei rilievi” (cfr. il testo della pronuncia di primo grado, riportato a p. 5 del ricorso incidentale).

d) Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, artt. 16,18 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello ritenuto che sul compenso determinato dal consulente tecnico d’ufficio andasse applicata un’ulteriore riduzione del 20% per effetto della natura del progetto, così violando le disposizioni richiamate e la giurisprudenza di questa Corte al riguardo.

Il motivo non può essere accolto in quanto il giudice d’appello non si è pronunciato circa la natura esecutiva ovvero di massima del progetto, ma ha invece, in accoglimento del motivo di gravame dell’ente, ritenuto che oltre alla già applicata riduzione del 20% relativa alle “manchevolezze” del progetto, andasse applicata la riduzione (che evidentemente ha ritenuto non applicata dal consulente tecnico d’ufficio, di cui riporta le affermazioni) circa la natura degli enti interessati.

e) Il quinto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè difetto di motivazione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il compenso dovuto dovesse essere suddiviso in parti uguali tra i tre professionisti incaricati.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello, a differenza di quello di primo grado che ha fatto leva sulla diversità dell’oggetto dell’incarico, ha invece valorizzato il fatto che nel contratto d’incarico il compenso fosse determinato in maniera complessiva, senza “alcuno specifico o diverso criterio dt’ ripartizione tra i tre tecnici, sicchè l’importo va considerato dovuto in parti uguali (in mancanza appunto di diverso criterio pattizio)” (p. 11 del provvedimento impugnato). L’interpretazione del contratto appare plausibile e – come affermato da questa Corte – l’ermeneutica accolta nella sentenza impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di un testo contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva ptoposto l’interpretazione poi disattesa del giudice di merito non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata elisa l’interpretazione, pur essa plausibile (cfr., ex multis, Cass. 28319/2017).

f) Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio: la Corte d’appello ha ritenuto che l’importo quantificato nell’espletata consulenza tecnica d’ufficio fosse da dividersi per tre, senza tenere conto del fatto che il consulente tecnico d’ufficio aveva quantificato solo il compenso spettante a I. e Z., senza tenere conto della progettazione architettonica affidata a S..

Il motivo è inammissibile. Come si è già ricordato (supra, sub 2c) secondo le sezioni unite di questa Corte (Cass. 8038/2018), “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”, ipotesi queste che non sono ravvisabili nel caso di specie.

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

4. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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