Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1200 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 1200 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 18/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 18427-2013 proposto da:

LI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato LORENZO
ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANDREA PERRONE e BENITO PERRONE;

contro
CANTIERI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE
87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO VASSALLE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1361/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/03/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo del ricorso ed assorbiti gli altri;
uditi gli avvocati Andrea Perrone, Guido Baroni per delega
dell’avvocato Benito Perrone e Roberto Vassalle.
Fatti di causa

1. Con sentenza del 30/1-27/3/2013, la Corte d’appello di Milano, in
accoglimento dell’impugnazione proposta da Elisa Cantieri nei
confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della
sentenza resa dal Tribunale di Milano n.6893 del 18/2-25/5/2009, ha
dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto-quadro,
dell’operazione di investimento effettuata il 19/7/2000 da Elisa
Cantieri con la Banca Popolare di Sondrio per l’acquisto di obbligazioni
«Repubblica Argentina Eur 9,25% 20.7.2000/20.7.2004», ed ha

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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– ricorrente –

conseguentemente condannato la Banca a restituire all’ appellante la
somma di euro 59.942,87, oltre interessi legali dal 19/9/2007 al
saldo; ha condannato altresì l’ appellante a restituire alla Banca le
obbligazioni argentine di cui è causa ed ha posto le spese di ambedue
i gradi del giudizio a carico dell’appellata.

premesso che il contratto quadro, da redigersi in forma scritta a pena
di nullità ex art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n.58, è elemento essenziale
per la validità di ogni operazione di investimento, che si pone come
semplice negozio esecutivo, ha rilevato che in causa risultava
prodotto solo un modulo contrattuale, datato 11/11/1997,
predisposto dalla banca e sottoscritto dalla cliente, privo di ogni
manifestazione di volontà negoziale della prima e della sottoscrizione
del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta,
ancorchè corredata dalla dichiarazione prestampata «un esemplare
del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai
soggetti abilitati a rappresentarVi», a valere quale dichiarazione
unilaterale ricognitiva della sola cliente, inidonea a dar vita al
contratto a forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la
stipulazione.
E, osserva la Corte territoriale, quando la forma scritta è richiesta
«ad substantiam»,

come per l’intermediazione finanziaria, il

documento è necessario per l’esistenza stessa del negozio, deve
essere prodotto in giudizio ed essere sottoscritto da tutte le parti, né
il contratto poteva ritenersi concluso «per adesione» con la sola
sottoscrizione del cliente o in forza del successivo ordine di borsa o
delle successive comunicazioni della banca, prive di valenza
negoziale, né poteva la nullità essere sanata con l’esecuzione
spontanea delle parti, così come erano irrilevanti le manifestazioni di
volontà desumibili da comportamenti attuativi.

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Per quanto specificamente ancora interessa, la Corte del merito,

Né la banca si sarebbe potuta avvalere dell’orientamento secondo il
quale la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l’ha
sottoscritto determina il sorgere di un contratto valido, che avrebbe
richiesto la produzione non solo della «parte» relativa al cliente, ma
anche di quella della banca, e che comunque, intervenendo

la radicale nullità.
La Corte d’appello ha disatteso l’interpretazione del Tribunale,
secondo cui la forma scritta, prescritta per finalità di comunicazione e
trasparenza, varrebbe a tutelare solo l’investitore, mentre analoghe
ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi nella banca, per cui
l’investitore, che ha firmato, non avrebbe interesse a sollevare
l’eccezione, rilevando che la ratio della certezza e della ponderazione,
sottesa alla forma scritta a pena di nullità, è riscontrabile anche nel
contratto di negoziazione di strumenti finanziari; che detto contratto
non può essere ridotto al mero documento destinato ad informare il
cliente delle condizioni che la banca intende utilizzare nei successivi
acquisti, ma costituisce un vero accordo, inteso a costituire e regolare
tra le parti rapporti di carattere patrimoniale; che anche per la banca,
la sola sottoscrizione del cliente è insufficiente a creare un valido
titolo contrattuale.
Secondo il Giudice del merito, è ben possibile che il cliente, facendo
valere la nullità del contratto- quadro, possa chiedere la nullità solo di
alcune operazioni, essendo detta sanzione specificamente prevista
dalla legge, e rispondente anche a finalità di interesse generale,
ravvisabili nella regolarità dei mercati e nella stabilità del sistema
finanziario, da cui la facoltà legittima dell’investitore di agire in
relazione ai singoli ordini, aventi autonoma valenza di negozi
esecutivi del contratto quadro; e lo stesso carattere relativo della
nullità esclude che l’investitore possa essere tenuto a dolersi anche di
operazioni eseguite in buona fede e produttive di utili, difettando di

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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successivamente all’operazione di cui è causa, ne avrebbe confermato

interesse e anzi, ove questi dovesse scegliere tra agire per la nullità
dell’intero rapporto o subire la violazione dell’intermediario per
evitare un maggior danno, verrebbe meno lo stesso carattere
protettivo della nullità.
La Corte territoriale ha infine disposto la restituzione dei titoli alla

importi delle cedole maturate sui titoli, costituenti «frutti civili»
dell’investimento, che, in difetto di prova contraria, devono ritenersi
ottenuti in buona fede dall’investitore, da cui l’applicazione dell’ art.
1148 cod.civ.
Avverso detta sentenza la Banca Popolare di Sondrio ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Elisa Cantieri ha depositato controricorso.
Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art.380-bis.1. cod.
proc. civ., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine,
il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato le memorie ex art.380-bis.1 cod.proc.civ.
Con ordinanza depositata il 17/5/2017, la causa è stata rimessa al
primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite civili,
in relazione alla questione di massima di particolare importanza ex
art.374, comma 2, cod.proc.civ., che si pone in relazione al secondo
motivo di ricorso, ove respinto il primo, già oggetto di precedente
ordinanza di rimessione, per avere il giudice del merito disatteso la
rilevanza dell’exceptio doli sollevata per paralizzare l’uso «selettivo»
della nullità, ex art.18 Eurosim, e per non avere quindi «valutato la
contrarietà a buona fede della pretesa di far valere il difetto di forma
del contratto quadro, per porre nel nulla non tutte ma solo alcune
delle operazioni compiute».
Il primo presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle sezioni
unite.

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Banca ed ha respinto la richiesta di questa, di restituzione degli

In prossimità della pubblica udienza, ambedue le parti hanno
depositato le memorie illustrative, ex art.378 cod.proc.civ.
Ragioni della decisione
2. Col primo motivo di ricorso, la Banca denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 3, d.lgs. 23/7/1996, n. 415

intesa a favorire la ponderazione dei contraenti e la certezza del
rapporto contrattuale, mentre la ratio dell’art.18 Eurosim è nel senso
di assicurare la trasmissione al contraente debole (il cliente) delle
condizioni contrattuali, così colmando le asimmetrie informative tra le
parti; la forma scritta funge da veicolo del contenuto del contratto, e
pertanto l’unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, come
confermato dall’obbligo di consegnare a questi la copia del contratto,
dal tenore letterale della norma, dal fatto che solo il cliente può far
valere la nullità, dal riscontro comparatistico con la disciplina tedesca
del credito al consumo, dalla pronuncia di legittimità del 22/3/2012,
n. 4564.
Alla stregua di detti rilievi, secondo la ricorrente, deve ritenersi un
fuor d’opera il riferimento della Corte territoriale alla

ratio della

certezza e della ponderazione, visto che il contratto- quadro è un
mero accordo normativo e non comporta alcun trasferimento
patrimoniale, e, a ritenere prevalente la finalità della ponderazione,
sarebbe ben difficile giustificare la libertà di forma dei singoli ordini di
investimento.
Col secondo motivo, logicamente subordinato al primo, la ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375
cod.civ., e 18, commi 1 e 3, d.lgs. 415/1996, per avere la Corte di
merito escluso la rilevanza dell’exceptio doli sollevata dalla Banca per
paralizzare l’uso selettivo della nullità, mentre tale eccezione ha

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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(cd.Eurosim), sostenendo che la previsione dell’art.1350 cod.civ. è

natura di rimedio di carattere generale, e l’ordinamento vigente
conferma come il principio di buona fede oggettiva possa impedire
l’esercizio di un diritto pur astrattamente previsto da una norma.
Secondo la ricorrente, si tratta di verificare l’utilizzo di un rimedio in
modo «scindibile», così da conseguirne i benefici, senza sopportarne

Col terzo mezzo, in subordine, la Banca denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 820, 1148, 1418, 1458 e 2033 cod.civ.,
per avere la Corte del merito rigettato la richiesta di restituzione delle
cedole, qualificate come frutto civile dell’investimento, ottenute, in
difetto di prova contraria, in buona fede dall’investitore.
La ricorrente obietta che la Corte territoriale sul punto ha applicato i
principi di cui alli art.1148 cod.civ. (ed anche dell’art.2033 cod.civ.)
ad una fattispecie del tutto diversa da quella presupposta, dato che
detta norma è applicabile solo nel giudizio di rivendica e non nel caso
sia esercitata azione personale e che la nullità del contratto d’acquisto
tra cliente ed intermediario produce gli stessi effetti che
deriverebbero dal venir meno del contratto di mutuo sottostante: da
una parte, la restituzione del capitale versato e dall’altra, la
restituzione dei titoli e del corrispettivo ricevuto(le cedole).
3. Prima di esaminare la questione di diritto posta col primo motivo,
vanno valutate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla
controricorrente, di carenza di potere rappresentativo processuale e
sostanziale dei conferenti la procura, dott.Luigi Negri quale «Direttore
centrale» e dott. Sergio Del Giorgio quale «procuratore», nonchè l’
impossibilità di verificare, sulla base della copia notificata del ricorso,
se la procura sia stata rilasciata e da chi, prima della notifica del
ricorso, e di improcedibilità ex art.366 n.6 cod.proc.civ., stante la
mancanza della specifica elencazione degli atti e dei documenti su cui
è basato il ricorso
Dette eccezioni sono da ritenersi infondate.

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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gli svantaggi.

Ed infatti, la banca ha depositato e notificato alla controparte, ex
art.372 cod.proc.civ., le delibere del Consiglio di amministrazione di
nomina dei sigg. Negri e Del Giorgio quali rispettivamente «Direttore
centrale principale» e «Procuratore» e di conferimento a dette figure
del potere di rappresentanza in giudizio e di nomina allo scopo di

conferenti la procura nella copia notificata del ricorso, va richiamato il
principio espresso nella pronuncia 21/11/2000, n. 14999 ( e conformi
le successive sentenze del 15/5/2001, n.6679 e del 31/3/2006, n.
7611), secondo cui l’art. 125, comma 1, cod. proc. cív., che prescrive
la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti,
non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a
margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non è
sottoscritta dalla parte nella copia notificata (nella specie la
sottoscrizione di uno dei ricorrenti figurava sull’originale ma non sulla
copia notificata dell’atto, che pur indicava quel soggetto tra i
ricorrenti).
È altresì infondata l’eccezione di improcedibilità ex art. 366 n.6
cod.proc.civ., atteso che nel primo motivo è chiaro il riferimento al
documento «denominato “contratto di negoziazione”, sottoscrizione,
collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari», sub
doc.12, fascicolo di primo grado, ed è incontestato, nonché
ampiamente menzionato dalla sentenza impugnata, che in detto
documento manchi la sottoscrizione dell’intermediario, di talchè non
incide nella specie la mancata specifica indicazione nella nota finale;
gli altri due motivi di ricorso sono di puro diritto e non richiedono
l’esame di atti o documenti.
Passando all’esame del merito, va rilevato che nella specie, dato che
la domanda spiegata dalla sig. Cantieri è intesa a far valere la nullità
dell’operazione di investimento del 19/7/2000, con le relative
conseguenze, per la addotta mancanza di un valido contratto-quadro,

IR ic. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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avvocati e procuratori; quanto alla mancata sottoscrizione dei

occorre vagliare detto profilo avuto riguardo alla disciplina applicabile
alla data dell’operazione di investimento, il che vuoi dire che, pur
risalendo all’11/11/1997 la scrittura a cui le parti hanno fatto
riferimento, ed essendo applicabile a detta data

ratione temporis,

l’art. 18, commi 1 e 3, d.lgs. 415/1996, abrogato dall’art. 214,

n.10943 del 1997, è alla successiva disciplina di cui al d.lgs. 58/98 ed
al Regolamento Consob n.11522 del 1998 che occorre avere riguardo,
proprio perché rileva il collegamento tra l’operazione del 2000 ed il
contratto quadro, la cui regolamentazione è mutata nel tempo,
peraltro non in senso sostanziale per quanto qui interessa, vista la
successiva analoga disposizione di cui all’art.23, comma 1, del d.lgs.
58/1998.
Ai fini della compiuta valutazione del profilo che qui specificamente
interessa, va ricordato che il modulo contrattuale, su cui si è
sviluppato il contenzioso tra le parti, porta la sola sottoscrizione della
cliente, e vi è contenuta la dichiarazione prestampata che: « un
esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente
sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi».
Ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 58/1998, nella formulazione applicabile
nella specie, e per la parte che qui rileva, «LI contratti relativi alla
prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob,sentita la
Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti,
particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra
forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è
nullo.
2.E’ nulla ogni pattuizione
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere
solo dal cliente…”.

Rtc. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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comma 1, letti]) del d.igs. 24/2/1998, n.58 ed il regolamento Consob

Detto disposto normativo pone la questione, specifico oggetto di
rimessìone da parte della I sezione civile con l’ordinanza del
27/4/2017, n. 10447, «se il requisito della forma scritta del contratto
di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche
la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario».

nonché dal successivo art.18 del d.lgs. 23/7/1996, n.415, così
qualificato in quanto destinato a costituire la regolamentazione dei
servizi alla cui prestazione si obbliga l’intermediario verso il cliente, è
stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità accostabile per alcuni
aspetti al mandato, derivandone obblighi e diritti reciproci
dell’intermediario e del cliente, e le successive operazioni sono state
considerate quali momenti attuativi dello stesso(così le pronunce
Sez.U. 19/12/2007, nn.26724 e 26725).
Per costante giurisprudenza, l’art.23 del d.lgs. 58/1998, laddove parla
di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti-quadro e non
ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non
è soggetta a requisiti formali, salvo la diversa previsione
convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso, si richiamano le
pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del
29/2/2016, n. 3950, del 13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011,
n.28432).
Ne consegue che la questione della nullità per difetto di forma scritta
nell’intermediazione finanziaria riguarda, salvo eccezioni del
regolamento negoziale, unicamente il contratto-quadro, che è alla
base delle singole operazioni concluse nel tempo.
Per la nullità del contratto- quadro qualora sia prodotto, come nella
specie, un modulo sottoscritto solo dall’investitore, si è pronunciata
ripetutamente la sezione semplice, con le recenti pronunce del
24/2/2016, n. 3623; del 24/3/2016, n. 5919; dell’11/4/2016, n.
7068; del 27/4/2016, nn. 8395 e 8396; del 19/5/2016, n. 10331 ( da

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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Il contratto-quadro, già previsto dall’art.6 della legge 2/1/1991, n.1

ultimo, la decisione del 3/1/2017, n. 36 si è espressa in senso
conforme in relazione all’analoga disposizione di cui all’art. 117 d.lgs.
24/9/1993, n. 385).
In particolare, nell’ampia e complessa motivazione, la sentenza
5919/2016, premesso che ben si sarebbe potuto provare il contratto

contenute in documenti distinti, purché risultante il collegamento
inscindibile tra gli stessi, così da evidenziare inequivocabilmente la
formazione dell’accordo, ha applicato il principio di carattere generale,
secondo cui se è prevista la forma scritta ad substantiam, il contratto
deve essere provato a mezzo della produzione in giudizio; si è poi
concentrata sulla possibilità, negata, di desumere la conclusione del
contratto dalla dichiarazione sottoscritta dalla cliente di avere ricevuto
copia del contratto sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare
la banca; ha di seguito ritenuto preclusa la prova testimoniale, non
ricorrendo il caso della perdita incolpevole ex art.2724 n.3 cod. civ.,
quella per presunzioni ex art.2729 cod.civ., ed a mezzo del
giuramento ex art.2739 cod.civ.; ha escluso infine che potesse
invocarsi nella specie il principio secondo il quale la produzione in
giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha
sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, dato che si
sarebbe in tal modo potuto ritenere perfezionato il contratto, ma solo
con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”.
Su detto ultimo profilo, vale la pena di segnalare la difforme
pronuncia del 22/3/2012, n.4564, che, in relazione al contratto di
conto corrente bancario, disciplinato dall’analoga normativa ex
artt.117 e 127 d.lgs. 385/1993, ha escluso la nullità per difetto di
forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione,
visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto,
e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio
del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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in forma scritta anche in presenza di sottoscrizioni delle parti

mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in
precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta.
A detto precedente si è rifatta l’ordinanza del 7/9/2015, n. 17740,
per ritenere valida la clausola compromissoria prevista nel contratto
dì intermediazione finanziaria.

questione che qui specificamente interessa è stata correttamente
portata all’attenzione delle sezioni unite come di massima di
particolare importanza ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., e non
per dirimere un contrasto tra le sezioni semplici o all’interno della
stessa sezione.
Tanto premesso, deve aversi in primis riguardo al profilo della nullità,
come prevista dalla normativa richiamata, ponendosi, solo ove debba
concludersi per il vizio radicale, l’ulteriore questione dell’equipollenza
a mezzo della produzione in giudizio della scrittura.
A riguardo, pur non attribuendosi alla formulazione letterale della
norma efficacia dirimente, va evidenziato che nell’art.23 t.u.f. si
enfatizza la redazione per iscritto, e, per dato normativo chiaramente
espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la
consegna di un esemplare al cliente, che è l’unica parte che può far
valere la nullità.
Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in modo
inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla
prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al
cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso
di inosservanza della forma prescritta.
Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma.
La nullità per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così
come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il
cui contenuto, previsto di base dall’art.30 del Regolamento Consob,

Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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Dette due pronunce sono sostanzialmente isolate, tanto che la

siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve
rimanere a disposizione dell’investitore.
Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad
assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica

operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in
sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato,
considerandosi che è l’investitore che abbisogna di conoscere e di
potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle
modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del
contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.
Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell’investitore si
riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del
credito.
L’avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione
normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui
interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l’interpretazione dei
profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del
contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento
in forma scritta come espressione della regolamentazione del
rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell’atto.
Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l’altro composito, in
quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna
del documento contrattuale), nell’ambito di quel che è stato definito
come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti
secondo quella che è la funzione propria della norma e non
automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità.
Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa,
correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente
sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca,

Ric. 2013 n. 18427 sez. 5U – ud. 21-11-2017

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dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole

volta che risulti provato l’accordo( avuto riguardo alla sottoscrizione
dell’investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento
negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all’esecuzione del
contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all’investitore,
necessiti ai fini della validità del contratto-quadro.

della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in
senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria
della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere
redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere
sottoscritto dall’investitore, e che a questi deve essere consegnato un
esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a
mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente
indicati.
Si

impone

a

questo

punto

un’ulteriore

osservazione:

tradizionalmente, alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono
due funzioni, l’una rilevante sul piano della formazione del consenso
delle parti, l’altra su quello dell’attribuibilità della scrittura, e l’art.
2702 cod.civ. rende chiaro come la sottoscrizione, quale elemento
strutturale dell’atto, valga ad attestare la manifestazione per iscritto
della volontà della parte e la riferibilità del contenuto dell’atto a chi
l’ha sottoscritto.
Tale duplice funzione è nell’impianto codicistico raccordata alla
normativa di cui agli artt.1350 e 1418 cod. civ., che pone la forma
scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del
contratto, e non prettamente sul piano della funzione; la specificità
della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua
finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento,
come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e
dell’accordo, rimanendo assorbito l’elemento strutturale della
sottoscrizione di quella parte, l’intermediario, che, reso certo il

Rie. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito

raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente
sul modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e la consegna
dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere
alcuna specifica funzione.
Né l’interpretazione qui seguita incide sulla doverosa, specifica
ponderazione con cui l’investitore sceglie di concludere il contratto-

quadro né porta a concludere per un singolare contratto «a forma
scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori
solo per l’altra parte che nulla ha invece sottoscritto», scenario che
non tiene conto della precipua ricostruzione imposta dalla normativa
e che omette integralmente di considerare che la nullità può essere
fatta valere solo dall’investitore.
Nella ricostruzione che qui si è offerta, inoltre, la previsione della
nullità, azionabile solo dal cliente, in caso di inosservanza dei requisiti
di forma della redazione per iscritto e della consegna dell’esemplare
alla parte, si palesa quale sanzione per l’intermediario, ben
armonizzandosi nello stesso contesto del d.lgs. 58/1998, che è nel
complesso inteso a dettare regole di comportamento per
l’intermediario, e rispetta il principio di proporzionalità, della cui
tenuta si potrebbe dubitare ove si accedesse alla diversa
interpretazione( e sulla rilevanza cardine del principio di
proporzionalità queste sezioni unite si sono di recente espresse, sia
pure nell’ambito della responsabilità civile, ai fini del riconoscimento
di sentenza straniera comminatoria di danni punitivi nella pronuncia
del 5/7/2017, n. 16601).
E’ stato sostenuto da autorevole dottrina che la normativa in oggetto
sarebbe intesa non solo alla tutela del cliente, ma risponderebbe
anche all’esigenza di garantire una buona organizzazione interna della
banca, da ciò conseguendo la nullità del contratto-quadro ove privo
della sottoscrizione del delegato dell’istituto di credito: tale
ricostruzione, pur muovendo dall’esigenza di modificare

in melius

Li
Ric. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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prassi organizzative non del tutto commendevoli, oltre a non trovare
un solido fondamento nella normativa che qui si esamina, sembrando
una sorta di giustificazione a posteriori della nullità, si muove in
un’ottica esasperatamente sanzionatoria, e perviene ad un risultato
manifestamente sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è

A riguardo, ragionando in termini più generali, può affermarsi che
nella ricerca dell’interpretazione preferibile, siccome rispondente al
complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal
legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via
diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto
l’interesse particolare, l’interprete deve essere attento a circoscrivere
l’ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero
coinvolto l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti
conseguenze distorte o anche opportunistiche.
L’interpretazione seguita è altresì in linea con le disposizioni
dell’ordinamento europeo, che nell’art. 19, par. 7 della direttiva
2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 ( Mifid 1),
recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell’art. 25, par. 5
della direttiva 2014/65/UE(Mifid 2), a cui è stata data attuazione con
il d.lgs. 3/8/2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di
trasparenza e di tutela degli investitori, punta l’accento sulla
registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo
evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto
concordato.
Né la conclusione muterebbe a ritenere ancora in vigore l’art.39 della
direttiva 2006/73/CE del 10/8/2006, con il riferimento all’« accordo di
base scritto, su carta o su altro supporto durevole, con il cliente, in
cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del
cliente».
Conclusivamente, va affermato il seguente principio di diritto:

Rie. 2013 n. 18427 sez. SU – ud. 21-11-2017

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qui preordinata.

« Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai
servizi di investimento, disposto dall’art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n.
58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga
consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione
dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche

comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono conseguentemente
assorbiti.
4.1. Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
ulteriori mezzi, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla
Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al
principio di diritto sopra indicato e che provvederà anche alla
statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 21/11/2017
I Presidente
Il Consi liere est.

dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di

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