Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 120 del 04/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 120 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 1 3925-201 1 proposto da:
SOC11.A’A’CANIAR PLAST SC 1)1 PARATORI CARMEL() & C.
00907590038 in persona del legale rappresentante pro tempore,
Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRAL\TA 320,
presso lo studio dell’avvocato NIAZZA RICCI (AGI AOLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZARIANI MARISA,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CHIMICA SUD I)ISTRIBUZIONI ,ISRI, 10163990152;

– intimata –

Data pubblicazione: 04/01/2013

avverso la sentenza n. 103/2010 del TRIBUN:1,1,E di “VERBANI .1 Sezione Distaccata di DOMODOSSOL.1 clel 23.6.2010, depositata il
03/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2012

dal

Consigliere

Relatore

Dott.

R:\ 1Th \Il

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARN.111.0
SGR(..)1.
La Corte,
premesso in fatto:
V’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1 .- 11 fribunale di Verbania — Sezione distaccata di Domodossola —in
riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace, ha accolto
l’opposizione proposta dalla s.r.l. Chimica Sud Distribuzione al decreto
ingiuntivo notificatole dalla s.n.c. Camar Plast, recante condanna al
pagamento di f: 1.799,92, a saldo della fornitura di materiale plastico da

L’opponente aveva eccepito che la fornitura non pagata (carta da
imballaggio destinata a tintorie) era affetta da vizi ed era stata
contestata da coloro a cui l’aveva rivenduta, poiché macchiava gli abiti
confezionati ed era maleodorante.
Il Giudice di appello ha ritenuto dimostrate sia la tempestività della
denuncia dei vizi, sia l’esistenza dei vizi medesimi, traendo argomento
dai documenti prodotti dall’opponente (lettere provenienti dai clienti).
Camar Plast propone tre motivi di ricorso per cassazione.
I:intimata non ha depositato difese.

Ric. 2011 n. 13925 sez. M3 – ud. 15-11-2012
-2-

LANZILI,O,

2.- Con il primo e il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione
degli art. 115 cod. proc. civ., 1495 e 2729 cod. civ., nonché vizi di
motivazione, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto provate
sia l’esistenza dei vizi, sia la tempestività della denuncia, sulla base di
documenti provenienti da terzi, di cui la creditrice non ha chiesto la

alle istanze già formulate in tal senso.
Soggiunge che i vizi erano apparenti, sicché i termini di cui all’art. 1495
cod. civ. avrebbero dovuto essere fatti decorrere dalla data della
consegna della merce e non dalle date. in cui Chimica Sud ha ricevuto
le lettere di contestazi(me.
Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 1460 cod. civ., poiché
il giudice di appello non ha accolto la sua eccezione di inadempimento
della controparte, a causa del mancato pagamento) dell’intero prezzo.
3.- 1 tre motivi — che possono essere congiuntamente esaminati, perché
connessi — sono inammissibili prima ancora che manifestamente
infondati, poiché mettono) in questione l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove da parte del giudice di appello: cinesi -ioni
assistite da congrua e logica motivazione, quindi non suscettibili di
riesame in questa sede.
Va soggiunto che l’istanza di ammissione delle prove testimoniali a
conferma dei vizi e della relativa denunzia risulta ritualmente proposta
da Chmica Sud fra le conclusioni precisate in appello e riportate nella
sentenza impugnata; sicché la mancata ammissione è riferibile al
convincimento del g.a. della non necessità di prove ulteriori a supporto
della tesi dell’opponente.

Il g•a., in base al suo discrezionale potere di valutazione delle prove, ha
ritenuto di poter decidere la vertenza senza necessità di procedere
all’ammissione delle prove testimoniali (in relazione alle quali peraltro
Ric. 2011 n. 13925 sez. M3 – ud. 15-11-2012
-3-

conferma in giudizio tramite prove testimoniali, avendo essa rinunciato

la ricorrente non afferma di avere dedotto prova contraria) ed ha
ampiamente motivato la sua decisione (cfr. pag. 3 e s eg. della
sentenza).
L’esame e il rigetto dell’eccezione di inadempimento è consequenziale
all’accertamento dell’esistenza dei vizi. Il g.a. ha infatti accertato che

alla merce contestata.
4.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in camera di
consiglio”.
– I a relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.

II P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere rigettato.
Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronunzia sulle
spese.
P.Q.NI.

I ,a Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione
civile, il 15 novembre 2012.

l’opponente ha sospeso il pagamento della sola parte di prezzo relativa

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