Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12 del 04/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 04/01/2021), n.12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8696-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/02/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 42/2005, sez. 17, respingeva il ricorso proposto da M.C.M. avverso il diniego di rimborso della maggior ritenuta irpef operata dal sostituto d’imposta Enel spa sulle somme erogate a titolo di liquidazione e rinvenienti da prestazioni di previdenza integrativa accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

Questa Corte con sentenza 24927/13 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR Piemonte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., per la mancata attuazione del principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza di rinvio.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, della L. n. 482 del 1982, artt. 16, 17 e 41, e dell’art. 2697 c.c..

I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente fondati.

La sentenza di questa Corte n. 24927/13 ha stabilito che in sede di rinvio la Commissione regionale “accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 T.U.I.R., comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R..

La sentenza oggi ricorsa non, si è conformata ai predetti principi.

La motivazione da essa fornita è la seguente: “Il fondo PIA non era dotato di autonomia giuridica e patrimoniale distinta da quella dell’Enel ma però i capitali versati dal dipendente e dal datore di lavoro sono stati investiti da Enel ed hanno generato una redditività corrispondente alla redditività ottenuta da Enel sul mercato. Conseguentemente vengono attentamente valutati da questo Collegio e giudicati attendibili i conteggi che determinano il rendimento netto spettante al sig. M. e sul quale il sostituto d’imposta avrebbe dovuto applicare la minore aliquota del 12,50% in base alla L. n. 482 del 1985, art. 6. Conseguentemente compete il rimborso nella misura indicata nel dispositivo. I conteggi che dimostrano il rendimento maturato dal sig. M. non rappresentano un elemento nuovo ma chiariscono semplicemente la valutazione effettuata a seguito del principio di diritto a cui ci si è attenuti”.

La motivazione fornita dalla Commissione regionale non ha in alcun modo tenuto conto degli adempimenti richiesti da questa Corte.

La sentenza oggi ricorsa si è limitata ad una affermazione, assolutamente generica e priva di ogni concreto riferimento, di avere attentamente valutato e giudicati attendibili i conteggi che avevano determinato il rendimento netto spettante al sig. M..

La Commissione regionale non ha quindi fornito la richiesta adeguata illustrazione di quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali. In assenza di tale indagine, non ha quantificato con adeguata esplicazione la parte della somma complessivamente erogata al contribuente corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di, lavoro e, quindi, non ha neppure fornito spiegazione dell’ammontare dell’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) sulla quale andava applicata solo a tale parte l’aliquota del 12,50%.

Sussiste quindi la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, onde la sentenza impugnata va cassata con ennesimo rinvio alla Commissione regionale del Piemonte, in diversa composizione, affinchè adempia a quanto disposto dalla sentenza di questa Corte 24927/13 provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione regionale del Piemonte, in diversa composizione, affinchè adempia a quanto disposto dalla sentenza di questa Corte 24927/13 provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2021

 

 

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