Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11999 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
Ipam Ecologia Srl in fallimento, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma – Sez. staccata di Latina), Sez. 40, n. 592/40/04 del 23 aprile
2004, depositata il 12 novembre 2004, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR a seguito di verifica della Guardia di Finanza, conclusosi in secondo grado con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello della società contribuente per difetto di specificità dei motivi;
Preso atto che la società contribuente non si è costituita;
Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’appello incidentale dell’Ufficio, il quale non poteva essere travolto dalla dichiarata inammissibilità dell’appello principale perchè non era tardivo, stante la sospensione dei termini ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e non era condizionato, stante il fatto che l’impugnazione concerneva la riduzione dell’importo dell’accertamento, capo non impugnato dall’appello principale;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la sentenza impugnata omette di pronunciarsi e comunque di motivare in ordine alle conseguenze della dichiarata inammissibilità dell’appello principale sulle sorti dell’appello incidentale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011