Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11999 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/06/2020), n.11999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5101-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., NINFEA IMMOBILIARE SRL in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIER CESARE TACCHI VENTURI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1232/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con atto a rogito T. Notaro del 29 settembre 2010, la società Ninfea Immobiliare s.r.l. in sede di registrazione, chiedeva l’imposizione agevolata ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5, dichiarando che l’immobile trasferito era compreso in un Piano di Recupero. L’Ufficio notificava l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), con il quale veniva rivalutato il terreno compravenduto da Euro 37.000,00 ad Euro 225.000,00, accertando un valore di Euro 250,00 al metro quadro, da cui conseguiva la decadenza del regime agevolativo, in quanto poteva riguardare solo la parte dell’area in precedenza edificata, senza che potesse essere estesa anche la lotto non soggetto ad edificazione, il terreno inoltre non poteva beneficiare del trattamento agevolativo avendo un diverso valore da quello dichiarato perchè ritenuto edificabile e non agricolo. La società Ninfea Immobiliare s.r.l. e B.A. impugnavano l’atto, con separati ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, ritenendo che non si trattasse di terreno edificabile e che, dunque, il valore dichiarato fosse assolutamente congruo. L’adita Commissione, previa riunione, respingeva i ricorsi con sentenza n. 106/03/2014, in ragione dell’edificabilità del terreno e del fatto che l’agevolazione dovesse valere solo per l’area in precedenza edificata e non per l’area limitrofa. I contribuenti appellavano, la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza n. 1232/21/2015, accoglieva gli appelli riuniti, ritenendo legittimamente inserito nel piano di recupero edilizio, anche il terreno in contestazione con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione svolgendo tre motivi. La società Ninfea Immobiliare S.r.l. e B.A. si sono costituiti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la decisione della Commissione Tributaria Regionale sarebbe nel complesso viziata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di secondo grado avrebbe deciso sulla base di argomentazioni mai proposte nei ricorsi introduttivi. In particolare, si lamenta che l’affermazione “l’unica circostanza certa e non contestata, nella vicenda in questione, è che l’area per cui è causa sia compresa in un piano di recupero”, in realtà sarebbe circostanza estranea all’oggetto del processo, in quanto i ricorrenti avrebbero fondato le proprie deduzioni difensive sul fatto che il terreno in questione fosse agricolo a prescindere da ogni altra considerazione e, come tale; non potesse essere valutato come terreno edificabile. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe deciso, ritenendo che, in quanto il terreno faceva parte di un piano di recupero edilizio, conseguentemente dovesse essere assoggettato alle imposte agevolate già solo per questo motivo, e che si trattasse in ogni caso di terreno edificabile. Tale circostanza non sarebbe mai stata dedotta dalle parti che, invece, avevano chiesto che il giudice stabilisse che, non trattandosi di terreno agricolo ma edificabile, allora doveva essere escluso dall’agevolazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la decisione della Commissione Tributaria Regionale erroneamente riterrebbe che non sarebbe possibile escludere una parte dei terreni che, seppure inseriti nel piano di recupero, non abbiano le caratteristiche relative alla necessità del recupero edilizio. I giudici di appello erroneamente ritengono sufficiente l’inserimento nel piano di recupero edilizio del terreno, pur in assenza di costruzioni insistenti su di esso.

3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici di appello, pur affermando che il terreno sarebbe edificabile, da cui si dovrebbe far discendere la possibilità di valutazione, successivamente, la escludono per il solo fatto che il bene si trova inserito in un piano di recupero. I ricorrenti lamentano che mancherebbe la parte della motivazione che darebbe conto delle ragioni per le quali si sarebbe ritenuta applicabile l’agevolazione anche in relazione ad un terreno sul quale non era presente alcuna costruzione precedente alla vendita. I giudici di appello non darebbero conto delle ragioni che hanno indotto a discostarsi dal ragionamento seguito dal primo giudice.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato, non ricorrendo nella fattispecie il dedotto vizio motivazionale, atteso che, per come è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata e dalle deduzioni difensive dei contribuenti articolate nel controricorso, la questione della sussistenza dei presupposti per usufruire del regime agevolativo di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5 era stata proposta nel corso dei giudizi di merito. La stessa Agenzia delle entrate, anche nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva ribadito la correttezza del proprio operato deducendo che il terreno oggetto di compravendita faceva parte di un’area che nel suo complesso era stata inserita in Piano di Recupero edilizio, cui faceva seguito la relativa convenzione urbanistica (v.pag. 3 del controricorso). La questione proposta nel corso del giudizio di primo grado era stata oggetto di censura in grado di appello, atteso che i contribuenti lamentavano che l’area non era fabbricabile, come invece deduceva l’Amministrazione fiscale, ma agricola, e ricadeva in un piano di Recupero adottato dalla Regione Veneto (v. pag. 4 del controricorso). A tale riguardo l’Ufficio (v. motivazione della sentenza impugnata), nel corso del giudizio di appello aveva rilevato che: “Il terreno, inserito nel piano di recupero, avrebbe dovuto considerarsi edificabile, sia perchè identificato nel Catasto fabbricati, sia perchè avrebbe dovuto considerarsi irrilevante il certificato di destinazione urbanistica identificativo dell’originaria zona in cui si sarebbe trovato il mappate”. Da ciò rileva, al contempo, la non pertinenza al decisum delle censure così prospettate, basate su un elemento della fattispecie (l’edificabilità del terreno) che la Commissione Tributaria Regionale ha sì considerato, sulla base di una valutazione in fatto bene argomentata e comunque qui non sindacabile, senza però porla ad effettivo fondamento della “ratio decidendi” infine adottata; appunto basata sulla univoca e direttamente disciplina risultante dalla L. n. 168 del 1982, art. 5.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati per le considerazioni che seguono.

a) La L. n. 168 del 1982, art. 5 prevede l’applicazione dell’Imposta di Registro e delle Imposte Ipotecarie e Catastali in misura fissa agli atti di trasferimento di proprietà immobiliari, siano essere aree edificabili o immobili veri e propri, purchè gli atti traslativi siano perfezionati a favore di soggetti attuatori di piani di recupero, di cui alla L. n. 457 del 1978, artt. 27 e s.s., sia nel caso in cui gli interventi siano da ricondursi all’iniziativa pubblica che a quella privata, purchè convenzionati.

b) Nel caso in esame, non è contestato, per non essere stato dedotto il contrario da parte dell’Ufficio, che il terreno oggetto di compravendita e per il quale in sede di registrazione parte acquirente veniva chiesta l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5, era assoggetto a Piano di Recupero. I giudici di appello, con accertamento in fatto (insindacabile in sede di legittimità, in quanto privo di vizi logici) hanno testualmente affermato: “L’unica circostanza certa e non contestata, nella vicenda in esame, è che l’area per cui è causa sia compresa in un piano di recupero” ed ancora “Quello che rileva, però, è che, come detto, l’area appare senza dubbio compresa in un piano di recupero e, ai sensi di legge (art. 5 citato), suscettibile di godere, in sede di trasferimento dell’agevolazione fiscale, cioè l’applicazione dell’imposta fissa, prevista dalla norma”.

L’Ufficio, proponendo censure diversamente rubricate, nella sostanza deduce insussistenza del regime agevolativo sulla base del rilievo che sarebbe illegittimo l’inserimento in un piano di recupero di aree non edificate (nella specie un terreno limitrofo ad aree edificate), atteso che il piano di recupero opera solo per zone in cui esiste già un tessuto urbanistico – edilizio che deve essere recuperato. Nel corso dei giudizi di merito ha, altresì, dedotto che l’agevolazione non sarebbe applicabile, in ragione di un diverso valore del terreno da quello dichiarato ritenuto edificabili e non agricolo.

c) In tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali, in misura fissa, prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e s.s., postula che, al momento della registrazione, vi sia presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionato) della L. n. 457 del 1978, ex art. 27 e s.s., e nella realizzazione di inteventi di recupero da parte dei loro acquirenti (Cass. n. 27904 del 2018; Cass. n. 18676 del 2015; Cass. n. 1215 del 2013; Cass. n. 1253 del 2014).

Il beneficio fiscale, consistente nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell’acquirente dell’immobile, può essere conservato a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell’atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, che inizia a decorrere dal momento in cui l’intento del contribuente sia rimasto ineseguito, ossia dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell’atto (Cass. n. 18676 del 2016).

I piani di recupero, come individuati dalla L. n. 457 del 1978, art. 28 “prevedono la disciplina per il recupero degli immobili dei complessi edilizi degli isolati e delle aree (…) anche attraverso interventi di ristrutturazioni urbanistiche”. In particolare, questi hanno come destinazione “le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso” (L. n. 457 del 1978, art. 27). Si tratta, dunque, di strumenti urbanistici a carattere attuativo che nascono con lo specifico scopo di contribuire ad adattare il tessuto edilizio e urbanistico esistente a finalità specifiche, mediante la realizzazione di interventi di recupero. Dalla piana lettura della norma emerge chiaramente che i piani di recupero, individuati dalla citata L. n. 457 del 1978, art. 28, prevedono anche la disciplina per il recupero di “aree”, quindi, terreni non edificati, ma edificabili purchè inseriti nel predetto piano. Il piano di recupero, infatti, è uno strumento complesso con cui l’Amministrazione valuta la compatibilità del tessuto preesistente con le nuove esigenze urbanistiche, potendo rivedere l’assetto urbanistico, ad esempio, con una diversa distribuzione dei luoghi, reperimento di aree di interesse pubblico, riassetto delle vie di comunicazione. Dalla lettura della citata L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 31 si rileva la relazione tra piano di recupero, patrimonio edilizio e interventi preordinati alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Ne consegue che la tesi dell’Ufficio, che ritiene l’applicazione del regime agevolativo solo laddove si interviene su manufatti da recuperare, già esistenti, e non su aree inedificate, ma edificabili (come quella in esame), ossia zone in cui insiste già un tessuto urbanistico – edilizio che deve essere recuperato, non può essere condivisa, trattandosi di una interpretazione che contrasta con il dettato legislativo.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 giugno 2020

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