Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11999 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 13/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 11999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15789/2014 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CONSOLATO

6, presso lo studio dell’avvocato MARIA MELANIA SANNINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ESINI, CARLO EMILIO

ESINI, MARCO DA VILLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SKANDIA LEBEN FL AG, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI

VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO DI

GARBO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

BROCCHIERI giusta procura speciale notarile;

MONTE PASCHI SIENA SPA già MPS BANCA PERSONALE SPA, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA

CISANBI, GUIDO FERRARINI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2355/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato MARCO DA VILLA;

udito l’Avvocato MASSIMO LUCONI;

udito l’Avvocato GAETANO IORIO FIORELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 10 dicembre 2013, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal notaio Dott. A.P. nei confronti di Skandia Leben FL AG e della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già MPS Banca Personale S.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 29 giugno 2012. Con questa erano state rigettate le domande avanzate dal Dott. A. per sentire condannare le convenute: a) accertata la nullità/annullabilità della polizza vita unit linked denominata “AXA Innovation Sip”, proposta dalla compagnia di assicurazioni Skandia Leben FL AG e distribuita dall’allora AXA Sim Spa (che poi ha ceduto il ramo d’azienda alla MPS Banca Personale S.p.a.), al pagamento della somma di Euro 1.675.465,43 (pari al danno in quel momento corrispondente a quanto investito, detratto il valore di riscatto dell’epoca); b) in via subordinata, dato l’inadempimento contrattuale della convenuta Skandia Leben all’esecuzione dell’ordine di riscatto totale della predetta polizza vita, al pagamento del valore di riscatto residuo collegato alle quote dei fondi (OMISSIS), pari (in quel momento storico) alla somma di Euro 1.254.538,00, oltre interessi come da punto 5.6 delle condizioni di polizza; c) ancora in via subordinata, al risarcimento del danno subito per la responsabilità delle convenute nel dare corso al contratto di assicurazione sottoscritto, quantificando detto danno in Euro 1.675.475,43 o in altra somma da determinarsi. Era avanzata anche domanda di risoluzione contrattuale, in via subordinata rispetto alla domanda di nullità, per l’inadempimento delle convenute agli obblighi in materia di informativa pre e post contratto ed appropriatezza/adeguatezza dell’investimento.

1.1. La Corte d’appello, investita con quattro motivi di gravame (il secondo dei quali non più rilevante, per espressa rinuncia contenuta nel ricorso), ha, per quanto qui rileva, così deciso: a) sul motivo indicato nella rubrica dell’atto di appello come “nullità per contrarietà al D.M. n. 228 del 1999, art. 16 (nella parte in cui prevede(va) che l’importo minimo della quota iniziale dei fondi speculativi non può essere inferiore ad Euro 500.000 e che le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento), omessa e contraddittoria motivazione”, la Corte, dopo una premessa sulla genericità del motivo, ne ha ritenuto comunque l’infondatezza nel merito perchè, nel caso di specie, era stata superata la soglia iniziale minima di investimento ed il fondo non era stato oggetto di sollecitazione all’investimento rivolta al pubblico, ma di proposta contrattuale fatta all’interessato; b) sul motivo indicato nella rubrica dell’atto di appello come “la disciplina del T.U.F., omessa pronuncia, violazione art. 112 c.p.c., difetto di motivazione”, la Corte ne ha ritenuto l’inammissibilità per “totale genericità”, per non avere l’appellante specificato le violazioni ascritte ad emittente e collocatore delle polizze in questione; c) sul motivo indicato nella rubrica dell’atto di appello come “l’inadempimento, errata interpretazione dei fatti di causa, violazione art. 112 c.p.c., errata applicazione artt. 10 e 13 condizioni generali di polizza” (relativo alla mancata liquidazione, da parte della convenuta Skandia Leben FL AG, del valore di riscatto riguardante i due fondi (OMISSIS)), la Corte ha ritenuto che, essendo stati quei fondi “sospesi”, l’assicurato recedente non avesse diritto ad ottenere il corrispondente valore di riscatto alla data della dichiarazione di recesso, poichè pretesa contrastante “irrimediabilmente con le condizioni di contratto” (pag. 9 della sentenza). Rigettato perciò l’appello, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore di entrambe le appellate.

2. Il Dottor A.P. propone ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria.

La società Skandia Leben FL AG, con sede nel (OMISSIS), e la società Monte dei Paschi di Siena S.P.A. (già MPS Banca Personale S.p.a.) si difendono con distinti controricorsi e memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si denuncia omessa ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè errata interpretazione ed applicazione del D.M. 24 maggio 1999, n. 228. Il ricorrente sostiene che l’art. 16 di questo decreto si dovrebbe ritenere applicabile alla polizza in questione, pur se riferito direttamente ai fondi speculativi, per il parallelismo esistente tra l’acquisto diretto di fondi speculativi e l’acquisto attraverso una polizza, quale quella oggetto di causa, che, essendo una polizza “unit linked pura” (perchè priva di qualsivoglia forma di protezione del capitale investito e di qualsiasi forma di garanzia di rendimento minimo), comporta rischi identici ai quali l’investitore sarebbe stato esposto acquistando direttamente quote di fondi hedge. Aggiunge che, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, art. 79, e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 27 (codice delle assicurazioni private), anche la Compagnia Skandia Leben, di diritto non italiano, ma operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, deve rispettare le norme imperative o di interesse generale interne, quale sarebbe appunto il citato art. 16. Nel merito, deduce che il comma 3 di questo si sarebbe dovuto interpretare come riferito a ciascuna sottoscrizione di fondi speculativi, che non avrebbe potuto essere inferiore a 500.000 Euro, sicchè egli (che aveva investito complessivamente Euro 1,8 milioni la prima volta ed Euro 785.730,00 la seconda, con investimento suddiviso in quattro distinti fondi speculativi) avrebbe superato la soglia soltanto per la prima sottoscrizione di uno dei fondi ((OMISSIS)), ma non per le altre. Inoltre, a detta del ricorrente, sarebbe illogica la motivazione fornita dalla Corte per escludere che, nel caso di specie, ci fosse stata una sollecitazione all’investimento, in quanto il giudice non avrebbe considerato che la polizza assicurativa “Axa Innovation Vip/Sip” era un prodotto proposto da promotori finanziari come vera e propria offerta al pubblico a sottoscrivere le quote dei fondi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E’ inammissibile per la parte riferita alla soglia quantitativa di investimento, perchè – come rilevano le resistenti – introduce una questione di fatto mai posta nei precedenti gradi, quale è quella della ripartizione tra più fondi del capitale complessivamente versato sottoscrivendo un’unica polizza. La Corte d’appello si è infatti pronunciata sulla diversa questione della conformità alla normativa regolamentare della previsione, contenuta nel contratto de quo, di un premio minimo iniziale di soli Euro 30.000,00. Questa risulta essere la questione originariamente posta dal ricorrente, avendo il Dott. A. sostenuto che soltanto per la previsione contrattuale in oggetto, asseritamente contraria a norma imperativa, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità della polizza.

Il giudice di merito ha contrapposto alla delibazione del contratto in astratto, richiesta dall’appellante, la verifica dell’investimento complessivamente effettuato in concreto: constatato perciò il versamento di una somma di importo superiore al minimo iniziale fissato dal regolamento, ha confermato il rigetto della domanda di nullità.

Orbene – precisato che il testo del D.M. n. 228 del 1999, art. 16, non è quello citato in ricorso (“l’ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi speculativi non può essere inferiore a 500 mila (di) Euro”), bensì quello cui si riferiscono entrambe le controricorrenti (“l’importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 Euro”) – non può essere affrontata per la prima volta in questa sede la questione dell’interpretazione della norma regolamentare, nel caso in cui, anzichè essere applicata all’investimento diretto in fondi speculativi, venga applicata all’acquisto di polizze unit linked distribuite da una compagnia di assicurazione. A voler, in ipotesi, ammettere siffatta applicazione, l’espressione “quota iniziale”, ivi contenuta, potrebbe essere intesa come riferita sia alla singola sottoscrizione effettuata dal gestore (come sostenuto dal ricorrente, senza che, come detto, la questione risulti posta nei gradi pregressi) sia, invece, al capitale interamente versato al momento della sottoscrizione della polizza (come sostenuto dalle controricorrenti).

Trattasi di questione interpretativa nuova, inammissibile in sede di legittimità perchè presuppone come rilevante l’indagine di fatto volta a verificare se e come l’investimento iniziale del ricorrente -dal medesimo riconosciuto come complessivamente superiore alla soglia dimensionale del regolamento – fosse stato ripartito tra le sottoscrizioni di ciascuno dei fondi di riferimento.

Dato che non risulta affatto che nell’atto di appello si fosse fatta questione dell’ammontare delle singole sottoscrizioni in concreto effettuate, la questione posta nella prima parte del motivo è inammissibile.

1.2. Il motivo è altresì inammissibile nella parte riferita alle modalità di offerta della polizza, ritenute legittime dal giudice di merito.

In sostanza, il ricorrente richiede il controllo di legittimità sulla motivazione fornita dalla Corte d’appello per escludere, nel caso concreto, la sollecitazione all’investimento rivolta al pubblico.

Questo controllo non è più consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come innovato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che impone l’indicazione di un fatto storico decisivo e controverso tra le parti, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito (cfr., per le modalità di deduzione del vizio ai sensi di questa norma, Cass. S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Anche a voler considerare le circostanze di fatto sulle quali il motivo è basato (vale a dire il testo tipizzato della polizza e la sua collocazione per il tramite di una rete di promotori finanziari), va evidenziato che le stesse non risultano aver formato oggetto di contraddittorio nelle pregresse fasi di merito. Esse comunque non appaiono decisive a fronte degli argomenti spesi dal giudice, basati sulla negoziazione individuale della polizza, mediante proposta contrattuale specificamente indirizzata al Dott. A. per il tramite di una promotrice finanziaria di sua fiducia (come riconosciuto dallo stesso ricorrente).

1.3. Le ragioni di inammissibilità del motivo lasciano impregiudicata la questione – non affrontata nella sentenza d’appello – dell’applicabilità del D.M. n. 228 del 1999, art. 16, dettato per gli investimenti diretti in fondi speculativi, in generale alle polizze vita unit linked ed, in particolare, a quelle distribuite da un’impresa assicurativa, come la Skandia Leben FL AG, avente sede nel (OMISSIS), operante in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

2.- Per comodità espositiva conviene trattare a questo punto del terzo motivo di ricorso, col quale si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 13 condizioni generali di polizza e dell’art. 1334 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente sottopone a censura l’interpretazione che il giudice d’appello ha dato alle succitate condizioni generali di polizza nei termini che seguono. La Corte – premesso che, ai sensi dell’art. 1334 c.c., la dichiarazione unilaterale ha efficacia quando giunge a conoscenza della parte cui è destinata e che tale effetto aveva avuto anche la dichiarazione di recesso inviata dall’ A. alla Skandia Leben e da questa ricevuta il 21 ottobre 2008 (data, su cui non vi è contrasto) – ha ritenuto che, per il calcolo del dovuto al contraente assicurato in conseguenza dell’operazione di disinvestimento, le previsioni contrattuali individuavano come giorno di riferimento quello coincidente con la “prima data utile successiva alla ricezione della dichiarazione” (cfr. pag. 9 sentenza); ha quindi interpretato la polizza nel senso che, poichè alla data “utile” i fondi “erano sospesi”, il disinvestimento non avrebbe potuto essere effettuato (facendo riferimento alla diversa data del 21 ottobre 2008), come preteso dall’assicurato-investitore, ma questi avrebbe dovuto sopportare il rischio dell’impossibilità di disinvestire, connaturato al contratto.

2.1. Il ricorrente assume che, invece, il giudice non avrebbe potuto attribuire rilevanza, così come l’ha attribuita, alla “sospensione” dei fondi, in quanto questa era stata disposta dopo il suo recesso e precisamente, per l’uno ((OMISSIS)), soltanto in data 12 dicembre 2008, e, per l’altro ((OMISSIS)), addirittura il 3 marzo 2009. A queste date, secondo il ricorrente, gli effetti giuridici del contratto erano oramai cessati, così come il rischio dell’investimento; quindi egli non avrebbe dovuto subire le conseguenze di dette sospensioni; tanto più che il contratto stabiliva un termine di 90 giorni entro il quale la compagnia di assicurazione, e non i singoli fondi, avrebbe dovuto corrispondere il valore di riscatto. In sostanza, conclude il ricorrente, la Corte avrebbe finito per confondere l’effetto del riscatto totale con le modalità di calcolo della prestazione dovuta al contraente a seguito del riscatto.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, pur denunciando violazioni di legge, non attribuisce al giudice alcun errore di diritto, essendo controversi, non l’applicazione dell’art. 1334 c.c., ma gli effetti prodotti dalla dichiarazione di recesso secondo le previsioni contrattuali.

Questi effetti sono costituiti, per un verso, dallo scioglimento del contratto e dall’estinzione del rapporto assicurativo – che fanno seguito al ricevimento della comunicazione di “riscatto totale” (secondo la terminologia contrattuale)- e, per altro verso, dall’insorgenza del diritto alla liquidazione del “valore totale di riscatto” – cioè alla prestazione (assicurata), spettante al contraente in caso di recesso anticipato. Questa prestazione ha ad oggetto un credito quantificato secondo i parametri ed i criteri di calcolo di cui alle condizioni generali di contratto dedotte in ricorso. Pretendendo di far coincidere i due effetti, il ricorrente finisce per sostenere un’interpretazione di dette condizioni generali diversa da quella data in sentenza.

Per smentire questa interpretazione il ricorrente, che non deduce alcuna violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ma soltanto il vizio di motivazione, avrebbe dovuto – in ragione di quanto già detto a proposito del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – dedurre un fatto controverso e decisivo, del quale il giudice avrebbe omesso l’esame nella delibazione della normativa contrattuale.

Il vero punto decisivo e controverso tra le parti concerne l’interpretazione dei criteri contrattuali di determinazione del “valore totale di riscatto”, tra i quali è compreso tra l’altro – per quanto qui rileva – il “(…) valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di valutazione indicato dai Fondi”. Questo presuppone che sia individuato dalle parti il c.d. NAV – Net Asset Value (vale a dire il valore complessivo netto del patrimonio di un fondo di investimento), cui fare riferimento nel caso concreto per determinare il valore unitario della quota al momento del disinvestimento.

Il ricorrente sostiene che si tratterebbe del NAV di ciascuno dei due fondi in contestazione già pubblicato alla data del suo recesso (sicchè non sarebbero rilevanti le vicende successive che, a causa del default dei fondi, portarono alla sospensione della pubblicazione dei NAV); la società Skandia Leben sostiene che il giorno di riferimento coinciderebbe con la prima data disponibile per le operazioni di disinvestimento di ciascun fondo, immediatamente successiva alla richiesta di disinvestimento, secondo quanto previsto nella tabella riepilogativa allegata alla nota informativa consegnata al contraente.

Il giudice di merito ha condiviso questa lettura della clausola contrattuale, interpretando in tal senso il riferimento che essa fa al “giorno di valutazione indicato dai Fondi”.

Il ricorrente non indica in ricorso, nè precisa nella memoria (in riferimento ai dati contrattuali riportati invece nel controricorso di Skandia Leben), alcun fatto o atto o clausola o previsione del contratto o dei suoi allegati idonei a smentire l’interpretazione del giudice circa la data di riferimento utile ai fini del calcolo del valore totale di riscatto.

Non avendo fornito siffatta indicazione – che sarebbe stata l’unica idonea alla censura della motivazione per mancato esame di un fatto decisivo – il motivo, che si limita a contrapporre all’interpretazione del giudice quella del ricorrente, non può che essere dichiarato inammissibile.

3. Col secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonchè errata interpretazione ed applicazione dell’art. 342 c.p.c., in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità, per genericità, del terzo motivo di appello.

Il ricorrente deduce che la critica mossa con questo motivo alla sentenza di primo grado – nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità al contratto de quo delle norme del T.U.F. e del relativo regolamento di attuazione invocate dall’attore – era ben motivata. Sostiene che, poichè il primo giudice aveva escluso la qualificazione del contratto come strumento finanziario assimilabile alla gestione di portafogli di investimento, egli nell’appello aveva perciò insistito nella dimostrazione che invece di questo servizio finanziario si sarebbe trattato nel caso specifico (in ragione della previsione dell’art. 9 della proposta contrattuale).

Precisa che, come evidenziato nell’atto di appello, soltanto a seguito della qualificazione da lui ritenuta, si sarebbero rese applicabili le norme degli artt. 21, 23 e 24 del T.U.F. e le norme del regolamento approvato con la Delib. CONSOB n. 11522 del 1998 (specificamente gli artt. 27, 28 e da 37 a 47), delle quali aveva invocato l’applicazione già da parte del Tribunale e, poi, da parte del giudice d’appello.

Conclude osservando che il motivo si sarebbe dovuto considerare specifico perchè correlato con il provvedimento impugnato e strutturato in modo tale da individuare la materia del contendere del giudizio di impugnazione, come risultante dal testo riprodotto alle pagine da 16 a 18 del ricorso.

4. Giova premettere che la norma di riferimento è l’art. 342 c.p.c., come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile – ai sensi dell’art. 54, comma 2, dello stesso decreto – ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Quindi, applicabile all’atto di appello notificato ad istanza del Dott. A.P. in data 16 ottobre 2012.

Sebbene la norma attuale si riferisca alla “motivazione dell’appello”, essa – coerentemente con la sua rubrica e con la locuzione “indicazione” ripetuta nei numeri 1) e 2) – va intesa come riguardante l’onere di contenuto – forma che attiene ad un atto di parte, escludendosi qualsivoglia riferimento alla motivazione come disciplinata, quale requisito della sentenza, dell’art. 132 c.p.c., n. 4. In particolare – malgrado sia stato affermato in qualche precedente giurisprudenziale di merito, e malgrado l’assunto sia stato ripreso anche nel controricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – va escluso che l’atto di appello debba essere strutturato come una sentenza, ovvero contenere un “progetto alternativo di decisione”.

Piuttosto, la novella si pone in linea di continuità con la più rigorosa giurisprudenza di questa Corte, il cui approdo è segnato dalla massima per la quale “Nel giudizio di appello – che non è un “novum iudicium” – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (così Cass. 18 aprile 2007, n. 9244, cui adde, tra le altre, Cass. 13 aprile 2010, n. 8771, Cass. S.U. 9 novembre 2011, n. 23299, Cass. 27 gennaio 2014, n. 1651 e, da ultimo, Cass. ord. 20 gennaio 2017, n. 1461).

4.1. Ed invero, il primo onere imposto all’appellante (“indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”) serve ad individuare l’oggetto del secondo giudizio, non solo quanto ai capi di sentenza impugnati, ma anche quanto alle argomentazioni in fatto ed in diritto che li sorreggono.

All’indicazione delle une e delle altre corrispondono gli ulteriori oneri dell’appellante, e precisamente:

a) l’indicazione delle modifiche che vengono richieste dalla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Questa presuppone che l’appellante critichi la valutazione del materiale istruttorio, acquisito od acquisibile al processo, fatta dal primo giudice e, se necessario, prospetti una diversa ricostruzione dei fatti, attraverso la propria lettura dello stesso materiale;

b) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza. Questo – come riscontrabile anche sul piano lessicale e terminologico – è onere non coincidente con l’indicazione delle norme di legge violate o falsamente applicate e dei motivi per i quali si chiede la riforma della sentenza, risultante dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 4 (ma cfr., in senso parzialmente diverso, Cass. sez. lav. 7 settembre 2016, n. 17712, in motivazione). D’altronde, non va dimenticato che opera nel sistema il principio per il quale spetta al giudice individuare le norme applicabili al caso concreto e che, nel giudizio di appello, questo principio non incontra il limite di applicabilità che ha nel giudizio di cassazione, in quanto in sede di gravame sono consentiti nuovi accertamenti di fatto, sia pure nei limiti del materiale istruttorio acquisito od acquisibile in appello: l’indicazione delle circostanze di cui dell’art. 342 c.p.c., n. 2, sta a significare la necessità che, appunto, siano indicati i fatti rilevanti ai fini dell’individuazione delle norme applicabili, secondo la prospettazione dell’appellante (ma il risultato di riconduzione del fatto al diritto continua a spettare al giudice in base al principio “iura novit curia”).

E’ innegabile che la puntualizzazione normativa dei contenuti dell’atto segni una decisa presa di posizione del legislatore per una tecnica redazionale che razionalizzi le ragioni dell’impugnazione e consenta di prescindere da sforzi ricostruttivi affidati al giudice, di modo che è oggi inammissibile un appello che indichi solo sommariamente gli elementi che consentano di individuare i termini di fatto della controversia e le ragioni per le quali è richiesta la riforma della sentenza (cfr., per l’ammissibilità, ancora di recente, Cass. 12 settembre 2011, n. 18674).

Detto ciò, resta comunque fermo: a) che l’appello non è un’impugnazione a critica vincolata, pur essendo un gravame con effetto devolutivo definito dalle censure dell’appellante; b) che queste possono riguardare sia l’ingiustizia della decisione che la violazione di legge, per come è fatto palese dalla distinzione operata tra i numeri 1) e 2) della disposizione; c) che è sufficiente che l’atto di gravame contenga un percorso argomentativo che tenga conto di quello seguito nella sentenza impugnata, ed a questa si parametri e si contrapponga, mentre non è necessario che sia strutturato come richiesto dall’art. 366 c.p.c., per il ricorso per cassazione (ben potendo – ed anzi dovendo – il giudice d’appello attingere agli atti del (rado precedente, in quanto giudice del fatto, processuale e sostanziale, a differenza, appunto, della Corte Suprema, che lo è solo in relazione ai vizi di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4).

Pertanto, va ribadito, con riferimento al testo novellato dell’art. 342 c.p.c., il principio di diritto riferito da questa Corte all’art. 434 c.p.c., comma 1 (nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, coincidente con quello dell’art. 342). La norma “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (così Cass. sez. lav. 5 febbraio 2015, n. 2143, cui ha fatto seguito la già citata Cass. sez. lav. 7 settembre 2016, n. 17712, espressione di un orientamento più rigoroso).

4.2. Parimenti va ribadito che la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è, perciò soltanto, indice di inammissibilità dell’appello, purchè sia correlata alle argomentazioni (o – quando queste manchino – anche soltanto alle asserzioni) della sentenza impugnata e sia articolata in modo da supportare le censure volte ad evidenziare errori nella ricostruzione del fatto ovvero nell’individuazione o nell’applicazione delle norme di legge rilevanti ai fini della decisione impugnata e di quella d’appello auspicata. Va aggiunto che la riproposizione degli argomenti difensivi svolti negli atti di parte del primo grado a maggior ragione si giustifica, e non è inammissibile, quando di essi il primo giudice non si sia affatto occupato perchè la relativa questione è stata assorbita, in senso proprio od improprio, dalla pronuncia adottata.

5. Tutto ciò premesso, si ritiene che il secondo motivo di ricorso sia ammissibile e fondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c..

Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle resistenti. Il motivo è autosufficiente, in quanto riproduce il contenuto del terzo motivo d’appello, nella parte in cui richiama anche la sentenza di primo grado. Sebbene l’illustrazione – come nota la controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – non sia fatta con specifico riferimento al testo vigente dell’art. 342 c.p.c., essa tuttavia indica con chiarezza il fatto processuale del quale chiede il riesame (dichiarazione di inammissibilità del proprio terzo motivo di appello) e, con sufficienti argomentazioni, le ragioni della richiesta del controllo di legittimità sull’operato del giudice d’appello, viziato da error in procedendo. Risultano perciò rispettati i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, perchè il motivo sia ritenuto ammissibile e consenta a questa Corte l’esame diretto degli atti (cfr. Cass. S.U., 22 maggio 2012, n. 8077 ed altre conformi successive, tra cui Cass. 17 gennaio 2014 n. 896 e Cass. 28 novembre 2014, n. 25308), specificamente l’esame diretto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello.

5.1. Quest’ultimo va esaminato seguendo i tre punti segnati dell’art. 342 c.p.c., nn. 1) e 2), come sopra interpretati.

1) L’oggetto dell’impugnazione è delimitato mediante rinvio alle pagine della decisione impugnata (pagine 26-27 della sentenza del Tribunale di Aosta) e riproduzione di una parte del testo e mediante precisazione della questione controversa (la qualificazione del contratto concluso dal Dottor A. come strumento finanziario ed, in particolare, anche contratto di gestione di portafogli di investimento);

2) la ricostruzione fattuale è criticata mediante richiamo del punto n. 9 della proposta di assicurazione, addebitando l’appellante al Tribunale la mancata considerazione di questa clausola e quindi l’omessa corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti (che sarebbe dovuta seguire se fosse stata considerata ed interpretata nel senso preteso dall’assicurato investitore). Non è vero – come osserva Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel controricorso – che l’appellante non abbia indicato, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., le modifiche richieste rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice: l’appellante ha contrapposto all’affermazione del Tribunale secondo cui “è evidente che a tale contratto nominato così connotato (id est, il contratto di gestione di portafogli di investimento) non possa essere equiparata la gestione degli attivi sottostanti la polizza”, le modalità peculiari con le quali – secondo la ricostruzione alternativa offerta appunto dall’appellante – nel caso di specie si sarebbe atteggiata la gestione degli attivi ai sensi del citato punto n. 9 della proposta;

3) così facendo, l’appellante ha indicato (anche) “le circostanze da cui deriva la violazione (…)” delle norme del T.U.F. e del regolamento adottato con la Delib. Consob n. 11522 del 1998 (c.d. regolamento “intermediari”), delle quali ha invocato l’applicazione in primo grado e poi in appello.

Di queste circostanze il ricorrente torna a dire col motivo di ricorso in esame, laddove evidenzia come l’atto di citazione in appello avesse – come in effetti ha (cfr. pagg. 10-11) – indicato le ragioni di fatto per le quali l’assicurato-investitore riteneva il contratto con la Axa Sim assimilabile al servizio di gestione di portafogli (“investimento del premio in un portafoglio di fondi predeterminato dall’intermediario collocatore Axa Sim, impossibilità per il contraente di modificare tale portafoglio, diritto unilaterale, ai sensi dell’art. 9 della proposta di polizza, dell’intermediario Axa Sim di intervenire in modo insindacabile, durante la vita del contratto, sul portafoglio di fondi modificandone la composizione”).

5.2. La Corte d’appello non ha adeguatamente valorizzato la pretesa dell’appellante di qualificazione del contratto, sia in termini di strumento finanziario (quanto alla polizza assicurativa) sia, più specificamente, in termini di servizio di gestione di portafogli (quanto alla gestione del portafoglio di fondi di investimento).

Non si può escludere che il giudice d’appello sia stato tratto in equivoco dall’argomentare non sempre lineare della difesa dell’appellante, che tuttavia corrisponde ad una non chiara presa di posizione del Tribunale in merito alla disciplina applicabile alla polizza unit linked nel caso di specie. Infatti, pur avendo citato il precedente di questa Corte del 18 aprile 2012 n. 6061, il primo giudice ha sottolineato come non fossero applicabili al contratto de quo alcune norme sopravvenute del T.U.F., per poi escludere – per quanto qui rileva – che, nel caso concreto, fosse stato violato proprio l’art. 21 del T.U.F., quanto agli obblighi di informativa e di adeguatezza (pagg. 21-23) e che non fosse predicabile l’assimilazione con il contratto di gestione di portafogli (pagg. 26-27).

In effetti, la distinzione tra assicurazione sulla vita e polizza unit linked pura, sulla quale l’appellante si dilunga (pagg. 12-14), appare funzionale a superare le ripetute asserzioni del Tribunale circa la non applicabilità delle norme del T.U.F.. Non a caso il motivo di appello si conclude invocando l’applicazione del principio di diritto di cui all’anzidetta sentenza n. 6061/12 (su cui infra), che appunto prescinde dalla normativa specifica. Quest’ultima è formata, tra l’altro, dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha abrogato l’art. 100, lett. f, ed introdotto l’art. 25 bis del T.U.F.) e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (che ha introdotto l’art. 1, lett. w-bis, del T.U.F.), nonchè dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni, che ha specificamente previsto il contratto di assicurazione sulla vita di cui al ramo 3^ dell’art. 2 – al quale viene ricondotta la polizza di assicurazione sulla vita unit linked – nonchè specifici obblighi di informazione e di comportamento di imprese assicurative ed intermediari). Pur non essendo tutte queste nuove norme immediatamente applicabili al contratto de quo (stipulato il 27 marzo 2006, quindi a cavallo tra l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni e l’applicazione delle disposizioni novellate del T.U.F., in concreto prorogata al 17 maggio 2006, ai sensi del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 34 quater, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 9 marzo 2006, n. 80), esse avrebbero consentito di superare i dubbi in merito alla tutela del sottoscrittore della polizza unit linked. L’assimilazione dei contratti di questo tipo agli strumenti finanziari costituisce, infatti, un esito normativo ormai acquisito, ma predicabile anche con riferimento al periodo precedente l’emanazione delle norme anzidette (cfr. Cass. 18 aprile 2012 n. 6061, secondo cui “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d’investimento interni o esterni all’assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato”; nel solco tracciato da questa decisione si pone, come nota il ricorrente nella memoria, la più recente Cass. 24 aprile 2015, n. 8412).

Il Tribunale di Aosta, pur non avendo negato, nella specie, la preminenza dell’aspetto finanziario su quello previdenziale assicurativo, tuttavia, come detto, non ha espresso una chiara presa di posizione in merito alla disciplina applicabile al contratto de quo e, nella parte di decisione oggetto di impugnazione, ha escluso l’assimilazione della gestione degli attivi sottostanti la polizza alla gestione di portafogli (di investimento).

A prescindere o meno dalla correttezza nel merito di siffatta conclusione, la censura, per come formulata col terzo motivo di gravame, ha posto la stessa questione al giudice d’appello.

5.3. Dato ciò, risultano errate in diritto le due ragioni di inammissibilità esplicitate dalla Corte d’appello. Questa ha affermato che “anche se si dovesse concludere nel senso auspicato dall’appellante” in merito alla qualificazione del contratto, l’appello sarebbe rimasto generico. Quindi, ha ben compreso che il punto sul quale era stata chiamata a giudicare era, come detto, quello della qualificazione del contratto come strumento finanziario e come gestione di portafogli.

Tuttavia ha ritenuto di non doversi occupare di detta qualificazione perchè “le violazioni di emittente e collocatore delle polizze in questione non sono in alcun modo specificate”. Secondo il giudice del gravame:

a) l’indicazione sarebbe stata vaga perchè effettuata mediante rinvio a norme del T.U.F. indicate soltanto con i numeri degli articoli ed a norme del regolamento di cui alla Delib. Consob n. 11522 del 1998, nemmeno specificate nell’atto di appello;

b) il richiamo era fatto ad argomenti che si trovano soltanto nell’atto di citazione in primo grado “per definizione del tutto inidonei alla critica di una decisione che, cronologicamente, è loro successiva”.

Per evidenziare l’erroneità di questa seconda affermazione è sufficiente richiamare quanto detto sopra a proposito del necessario collegamento dell’atto di appello, non solo con la sentenza, ma anche con gli atti difensivi del primo grado di giudizio. Così, se il Tribunale di Aosta ha escluso la qualificazione del contratto con Axa Sim in termini di gestione di portafogli di fondi di investimento, è consequenziale che non si sia occupato della disciplina che invece si sarebbe dovuta applicare ove avesse così qualificato il contratto. Pertanto, rispetto a questa disciplina ben poteva l’appellante riproporre gli argomenti così come svolti in primo grado, in quanto non esaminati dal giudice.

5.4. Quanto all’affermazione della Corte di merito sopra riassunta sub a), va premesso che occorre tenere distinti gli oneri di allegazione e di prova, che gravano sulla parte attrice, dall’onere di specificità dei motivi di appello che gravano su quest’ultima quando sia anche appellante, perchè soccombente in primo grado. Si tratta di questione non nuova nella casistica affrontata in sede di legittimità, essendo accaduto, anche nel vigore del testo anteriore dell’art. 342 c.p.c., che il giudice d’appello abbia finito per confondere o sovrapporre i due piani (dichiarando inammissibili appelli, invece, infondati); rischio, quest’ultimo, più elevato a fronte del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. (pur se mitigato dalla possibilità di accedere al “filtro” di cui all’art. 348 bis c.p.c.).

Ed invero, la sentenza del Tribunale è incompleta laddove valuta, in astratto, la differenza tra il contratto nominato di gestione di portafogli ed il contratto di assicurazione sulla vita unit linked, senza occuparsi della questione concretamente posta dall’attore in riferimento ad una specifica clausola della proposta contrattuale.

In considerazione di questa peculiarità, l’appellante ha sostenuto l’applicabilità delle norme degli artt. 21, 23 e 24 T.U.F. e degli articoli del regolamento “intermediari” riferibili alla gestione di portafogli (art. 37, in particolare), oltre che degli artt. 27 (conflitto di interessi) e 28 (informazioni tra intermediari e investitori). Si tratta di norme che attengono ad oneri di forma e di contenuto contrattuale definiti dalle stesse disposizioni (artt. 23 e 24 T.U.F. e 37 regolamento), il cui mancato rispetto comporta la nullità del contratto; nonchè ad obblighi di informazione precontrattuale e contrattuale e di comportamento dell’intermediario nella fase genetica ed esecutiva del contratto (artt. 27 e 28, nonchè 37, del regolamento), il cui mancato rispetto può comportare, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale (con conseguenze di risoluzione o di risarcimento dei danni). Le norme citate attengono perciò anche alle conseguenze, rispetto alle quali sono state formulate le domande in primo grado e le conclusioni nell’atto di appello.

Gli articoli di legge la cui applicazione è invocata dall’appellante hanno contenuto tale che, anche mediante il loro richiamo numerico, risultano chiare le violazioni di legge che l’appellante ascrive alle controparti, soprattutto se si considera il contenuto della sentenza e dell’atto di citazione di primo grado, cui la prima avrebbe dovuto rispondere. Parimenti, mediante il collegamento tra motivi e conclusioni, contenute nelle pagine 22 e 23 dell’atto di appello (nelle quali dette norme sono state una per una richiamate), risultano chiare le conseguenze che l’appellante intende trarne. Tanto più che, nel caso di specie, non viene in discussione alcun comportamento ascrivibile al promotore finanziario – non evocato in giudizio – sicchè i comportamenti imposti ad emittente e collocatore della polizza sono tipizzati dal legislatore, in riferimento per lo più ad adempimenti riscontrabili per via documentale – non senza trascurare che sia l’art. 23 del T.U.F. che l’art. 178 codice delle assicurazioni dettano regole di inversione dell’onere della prova.

La Corte d’appello, nel configurare un onere di ulteriore specificazione, sposando così quasi testualmente le tesi sostenute negli scritti difensivi delle appellate, ha violato l’art. 342 c.p.c., nel testo attualmente in vigore.

Detto ciò, ogni altra questione – circa l’individuazione in concreto (ed, a maggior ragione, circa la prova) delle condotte ascrivibili alle appellate, riconducibili all’asserita violazione da parte di queste ultime (e di Axa Sim, in particolare) delle norme come sopra invocate dall’appellante – attiene al merito della controversia, non all’ammissibilità dell’appello.

In conclusione, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo, va accolto il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va cassata nei limiti di questo accoglimento e le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni poste con il terzo motivo dell’atto di appello, erroneamente ritenuto inammissibile per genericità.

Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento; rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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