Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11999 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16774/2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Davide Verlato, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 31/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/2/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale di Venezia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 31 gennaio 2020, rigettava il ricorso proposto da M.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.A., prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il D.L. n. 13 del 2017, nell’introdurre – all’art. 6, comma 1, lett. g) – il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, regolante le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ha previsto – al suo art. 21, comma 1 – che il nuovo procedimento trovi applicazione alle cause sorte dopo il centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore, mentre ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza di tale termine “si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Dunque, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato Decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017 (Cass. 18295/2018).

L’odierno ricorrente ha assunto di aver presentato il proprio ricorso al Tribunale di Venezia in data 21 luglio 2017.

Una simile domanda giudiziale rimaneva quindi regolata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e dal rito sommario di cognizione ivi richiamato ed è stata correttamente decisa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., provvedimento che era impugnabile avanti alla Corte d’appello nel senso previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9.

3.1 Parte ricorrente assume che l’ordinanza impugnata sia stata depositata e pubblicata soltanto in data 31 gennaio 2020 e che la stessa sia passata in giudicato a causa dell’impossibilità per il difensore di contattare il proprio patrocinato, che nel frattempo si era trasferito altrove.

La mancata impugnazione sarebbe quindi dovuta ad una causa di forza maggiore, costituita dall’impossibilità di reperire il migrante in breve tempo per informarlo della necessità di munirsi di un nuovo legale per la difesa in grado di appello.

Simili allegazioni paiono concretare una richiesta di remissione in termini, ex art. 153 c.p.c., comma 2, ai fini della proposizione dell’impugnazione.

Questa istanza tuttavia, involgendo il potere di impugnazione, doveva essere proposta al giudice avanti al quale l’impugnazione medesima andava presentata secondo la disciplina applicabile ratione temporis, che non è questa Corte bensì la Corte d’appello.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame, perchè il mezzo di gravame prescelto non coincide con quello previsto dalla legge per impugnare la statuizione resa sulla domanda di protezione.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di impugnazione presentati.

4. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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