Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11998 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/06/2020), n.11998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10085-2012 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI;

– ricorrente –

contro

P.F., P.S., in qualità di ex liquidatori della

cessata società COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE BRANCACCIO SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO RAMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Costruzioni Elettromeccaniche Brancaccio S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, per TARSU, notificati dal Comune di Palermo sulla base di un rilevamento planimetrico eseguito dagli agenti della Polizia Municipale, che verificava una difformità con i dati dichiarati dalla società. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva il ricorso della contribuente, in ragione della mancanza di motivazione dell’atto impugnato, non essendo stata allegata la perizia tecnica redatta a seguito degli accertamenti eseguiti dall’ente comunale. La pronuncia veniva appellata dall’Ufficio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, con sentenza n. 31/30/11, rigettava il gravame. Il Comune di Palermo ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. P.F. e P.S., nella qualità di ex liquidatori della cessata società Costruzioni Elettromeccaniche Brancaccio s.r.l., hanno resistito con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente la Corte rileva che P.F. e P.S., nella qualità di ex liquidatori della cessata società Costruzioni Elettromeccaniche Brancaccio s.r.l., hanno presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, allegando documentazione relativa al pagamento delle prime rate.

Con memoria del 7 novembre 2019, i controricorrenti hanno comunicato a questa Corte che il Comune di Palermo, a seguito dell’istanza di definizione agevolata, in data 8 gennaio 2019, ha emesso lo sgravio delle somme in contestazione, ed hanno, pertanto, formulato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. Sulla base dei rilievi espressi, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, posto che i controricorrenti hanno provato la definizione della lite tributaria pendente, allegando anche il provvedimento di sgravio delle somme dovute, nè risulta essere stato notificato da parte dell’Amministrazione finanziaria alcun diniego della definizione agevolata della lite. Nulla va statuito in ordine alle spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 1302 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, come convertito dalla L. n. 96 del 2017.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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