Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11998 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18581-2011 proposto da:

COOPERATIVA A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 30, presso lo studio dell’avvocato

SILVIA CRETELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

CRETELLA;

– ricorrente –

contro

M.M., (OMISSIS), E.A.

(OMISSIS), D.M.E. (OMISSIS), C.M.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL GESU’ 62, presso lo studio dell’avvocato LODOVICO VISONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE D’AMICO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CRETELLA Mario, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato MACCHIA Vincenzo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato D’AMICO Giuseppe, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa A.M. con atto di citazione del 19 luglio 2006 proponeva appello avverso la sentenza n. 647 del 2006 con la quale il tribunale di Nocera Inferiore in accoglimento del ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato da C.M.C., M.M., G.G., E.A. e la società Armet di E.D.M. e soci, e per l’effetto condannava la Cooperativa A.M. a provvedere all’immediato abbattimento di tutte le opere eseguite a distanza inferiore a mt 5 dal confine della stradella sita in (OMISSIS), con rinvio ad altro giudizio per il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto sostanzialmente i rilievi del CTU ed in relazione alla sola domanda della società Armet sas., e degli eredi di A.F. ritenendo le ulteriori parti che avevano invocato la tutela possessoria carente di interesse e di diritto ad agire non essendo i loro lotti frontisti della Cooperativa. Il Tribunale specificava che la rinuncia alla prosecuzione del giudizio da parte della società Armet non era valida stata depositata mancava uno dei difensori della parti.

Con l’appello la Cooperativa A.M. chiedeva l’integrale riforma della sentenza impugnata eccependo la regolarità della rinuncia della società Armet dato che all’udienza in cui era stata presentata la rinuncia era presente uno dei difensori di parte attrice; il palese errore in cui era in corso il giudice di primo grado allorquando aveva pronunciato al sentenza nei confronti degli eredi di D’. dato che non si erano mai costituiti in giudizio. Eccepiva altresì che l’erigendo fabbricato della Cooperativa veniva realizzato nel rispetto dell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione e in ragione di questa normativa il fabbricato della Cooperativa era vincolato al rispetto di mt 5 misurati dal lembo estremo del lotto assegnato.

Si costituivano C.M.C., M.M., G. G., E.A. e la società Armet di E.D. M. e soci resistendo al gravame ed eccepivano l’illegittimità della costruzione per essere il manufatto realizzato risultato in violazione delle distanze e delle altezze consentite.

La Corte di appello di Salerno con sentenza n. 233 del 2011 in parziale accoglimento dell’appello principale dichiarava: a) che gli eredi di D’. non avevano legittimazione ad agire doto che non avevano mai assunto la qualità d parte: b) estinto il giudizio in relazione al rapporto tra l’appellante e la Cooperativa A. M. per rinuncia gli atti del giudizio. In accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava: a) che la legittimazione attiva non spettava agli eredi di D’.; b) che l’abbattimento di pere contenuta nella sentenza impugnata doveva intendersi pronunziata in favore di C.M.C., M.M., G. G., E.A.. Confermava nel resto (a sentenza impugnata riformulando il regolamento delle spese giudiziali. Secondo la Corte di Salerno andava respinta la tesi prospettata dalla Cooperativa A.M. circa il riscontrato rispetto delle distanze tra edifici fronteggianti perchè viceversa gli appellanti incidentali rivendicavano il rispetto delle distanze e dal confine individuato nella stradina interpoderale posta tra i fabbricati delle parti in lite. In particolare la violazione delle distanze cui sarebbe incorsa la Cooperativa A.M. veniva individuato nel mancato rispetto della distanza di mt 5 misurati dal pan o seminterrato adibito a garage rimessa e la richiamata stradina interpoderale.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Cooperativa A.M. con ricorso affidato a due motivi. C. M.C., M.M., E.A., e la società Armet hanno resistito con controricorso. La società Armet sas, ha proposto ricorso incidentale per un motivo. G. G. intimato in questa sede non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo del ricorso la Cooperativa A.M. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 873 e 879 c.c. in relazione alla L. n. 2249 del 1865, allegato F, art. 22 nonchè in relazione alla L. n. 122 del 1989, art. 9.

Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe dovuto dispone l’abbattimento del piano garage per tre diverse ragioni: a) considerato che ai sensi dell’art. 873 per costruzioni si devono intendere, come affermato da dottrina e giurisprudenza, le opere realizzate sul suolo al di sopra del piano di campagna, con esclusione, quindi, di quelle interrate, il piano garage di cui è stato disposto l’abbattimento, risultando interrato non avrebbe dovuto essere considerata costruzione. b) tenuto conto che la stradina interpoderale nonostante non compresa nell’elenco delle strade del Comune ai sensi della normativa di cui alla L. n. 2248 del 1865 (allegato F, art. 3, comma 3) ha natura pubblica ovvero demaniale, essendo indubbio l’uso pubblico cui la stessa è destinata, il piano interrato ovvero seminterrato di cui si dice non poteva essere considerato posizionato a distanza illegale dal confine perchè ai sensi dell’art. 879 cc. alle costruzioni che si fanno a confine con le piazze e le vie pubbliche, non si applicano le norme relative alle distanze ma devono essere osservate le leggi e i regolamenti che le riguardano. c) a sua volta la Legge Tognoli, comunque, consente di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliare anche in deroga agli strumenti urbanistici ed a regolamenti edilizi vigenti.

1.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa ricostruzione della fattispecie concreta, non proponibile nel giudizio di cassazione posto che, nel caso in esame, le valutazioni e la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte distrettuale risulta priva di vizi logici e/o giuridici e, comunque, coerente con i dati processuali. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale: a) (….) dalla relazione del CTU risulta che il fabbricato in questione è stato edificato a distanza inferiore a quella consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nella zona interessata. Il fatto che la parte di fabbricato edificata a distanza inferiore a quella consentita dagli strumenti urbanistici sia eventualmente destinata ad essere interrata non esclude in ipotesi la violazione delle distanze prescritte. E’ vero che le norme sulle distanze legali fra costruzioni in quanto rivolte ad impedire la formazione di intercapedine dannose non trovano applicazione con riguardo a costruzioni o, a parte di costruzioni interrate, realizzate interamente al di sotto del piano di campagna ma è altrettanto vero che il riempimento artificiale che crei un dislivello costituisce un’opera soggetta all’osservanza delle distanze prescritte. Nel caso concreto, in particolare, osserva sempre la Corte distrettuale, (….) anche nell’eventualità che venisse riempita la fascia larga di circa cm 75, esistente tra la parete ovest del piano garage ed il muro di recezione, confine con la stradina privata, la parte di garage evidenziata dal CTU risulterebbe, comunque, non rispettosa delle norme di Attuazione del PEEP in quanto realizzato un corpo di fabbrica (muro di contenimento e terrapieno) avente dignità di costruzione in senso tecnico e giuridico. B) Dalle copie degli atti pubblici allegate alla relazione dal CTU e dalla relazione stessa si evince che gli originari ricorrenti o vantano diritti di proprietà sulla stradina o sono coniugi di ricorrenti che vantano tali diritti e queste circostanze rendono verosimile la sussistenza di situazioni di possesso in capo ai ricorrenti in primo grado (…..) Si deve inoltre osservare che non sussistono elementi per ritenere che la stradina in questione sia di proprietà dei sigg. R. B. e Co. come affermato dall’appellante principale (Cooperativa A.M.). 1.1.a) E’ di tutta evidenza, dunque, che la Corte distrettuale, ha escluso che il piano garage di cui si dice fosse sotterraneo e ove fosse reso sotterraneo, sarebbero state egualmente lese le norme sulle distanze perchè il riempimento artificiale che crei un dislivello costituisce un’opera soggetta all’osservanza delle distanze prescritte (in tal senso Cass. n. 13628 del 04/06/2010). A sua volta, è stato accertato che la stradella di cui si dice era una stradella privata e non integrava, invece, gli estremi di una stradella pubblica. Senza considerare che l’eccezione relativa alla circostanza secondo cui quella stradella fosse pubblica, sarebbe inammissibile, perchè viene fatta valere, per la prima volta, in cassazione, tanto è vero che, nel giudizio di appello, la Cooperativa A.M. aveva sostenuto che quella stradella era di proprietà dei sigg. R. B. e Co..

1.1.b) Non è pertinente il richiamo alla norma di cui alla L. n. 122 del 1989, art. 9 posto che, come ritiene, anche, la dottrina più attenta, quella norma nella sua formulazione letterale si riferisce al solo caso della realizzazione di parcheggi a servizio di edifici già esistenti e non anche all’ipotesi in cui detti parcheggi siano realizzati contemporaneamente alla edificazione del fabbricato. La ratio di tale limitazione appare facilmente intuibile sulla base dell’interpretazione sistematica della Legge Tognoli. Ed invero, come è stato esattamente osservato, la citata legge, nell’intento di porre rimedio alla cronica mancanza di spazi per parcheggio nelle aree urbane ha modificato la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-

sexies della nel senso di aumentare la quantità delle aree da destinare a parcheggio delle nuove costruzioni, portando il rapporto tra tali aree e la volumetria del fabbricato ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Tuttavia, e a parte questa considerazione, va qui osservato che, come è orientamento pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, nella realizzazione di autorimesse e parcheggi è possibile derogare le norme degli strumenti urbanistici avvalendosi della norma di cui alla L. n. 122 del 1989, art. 9 qualora vengano realizzati per l’intera altezza al di sotto dell’originario piano di campagna. La deroga opera solo in questi casi perchè le prescrizioni urbanistiche in tema di altezze distanze e volumetria degli edifici sono diretti a tutelare valori specifici:

area, luce, vista.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente considerato il piano garage della Cooperativa assoggettato alla disciplina delle distanze presupponendo che lo stesso fosse stato oggetto di un interevento di riempimento artificiale per compensare un andamento altimetrico. Epperò l’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale è evidente solo se si considera: che il riempimento in questione era teso non a contenere il terrapieno bensì ad assicurare nel rispetto della concessione che il piano garage risultasse interrato; b) tale riempimento risultava necessario per compensare un andamento altimetrico decrescente dal sito di impianto ma non era determinata da un interevento di terrazzamento; c) il riempimento non avrebbe potuto essere assimilato al muro di cinta. D) il terrapieno avrebbe assunto rilievo ai fini del calcolo delle distanze tra costruzioni ma non della strada.

Altrettanto errata sarebbe la motivazione con la quale la Corte distrettuale avrebbe ritenuto irrilevante la circostanza secondo la quale la distanza intercorrente tra l’immobile della Cooperativa e gli immobili dei ricorrenti intercorresse una distanza oltre 10 metri misurata tra le rispettive pareti finestrate.

2.1.= Il motivo è infondato.

Va qui premesso che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-

formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Ora, nel caso in esame, il Tribunale prima e la Corte di appello dopo hanno adeguatamente indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto che il complesso delle risultanze probatorie ed, in particolare, la relazione del CTU, hanno comportato di ritenere che il fabbricato in questione fosse stato realizzato a distanza inferiore a quella consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nella zona interessata. In particolare, la Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che la violazione della distanza consentita, non sarebbe stata esclusa, neppure, nel caso in cui, la parte di fabbricato realizzato a distanza inferiore a quella consentita dagli strumenti urbanistici, sarebbe stata destinata ad essere interrata. Infatti, nel caso in esame, spiega la Corte distrettuale il riempimento artificiale che crei un dislivello costituisce un’opera soggetta all’osservanza delle distanze prescritte dovendosi ritenere che in tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna – originariamente livellato sul confine tra due fondi – sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato “ex novo” dall’opera dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che la sentenza impugnata non presenta il vizio o i vizi di motivazione lamentati. Piuttosto, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale la ricorrente contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e convinzioni.

b.= Ricorso incidentale.

3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società Armet lamenta la mancata legittimazione della società Armet sas, omessa o insufficiente motivazione. Secondo la ricorrente incidentale la Corte distrettuale avrebbe errato nel dichiarare l’estinzione del giudizio in relazione ai rapporti tra la società Armet e la Cooperativa A.M. non avendo tenuto conto che anche all’udienza del 4 febbraio 2005, nella quale (a Cooperativa esibiva l’originale dell’atto di rinuncia (o(tre che all’udienza del 7 marzo 2003) l’avv. Macchia procuratore della società Armet aveva provveduto a disconoscere l’avverso dedotto dichiarando che la ricorrente Armet sas. non aveva mai rinunziato al presente giudizio, e nella stessa udienza chiedeva termine per propone querela di falso.

3.1.= La censura non può trovare ingresso.

Occorre, preliminarmente, rilevare che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata rilevante per il suo valore negoziale, per contestarne l’autenticità della sottoscrizione non è tenuto a propone querela di falso, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., ma può disconoscerne la sottoscrizione, a norma dell’art. 214 c.p.c., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società (Cass. 10 febbraio 1984 n. 1025). In particolare, riguardo alla forma in cui deve avvenire, è stato ripetutamente precisato che il disconoscimento di una scrittura privata prodotta in giudizio deve avvenire mediante una esplicita dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, ovverosia con espressioni chiare ed inequivoche (Cass. nn. 570 del 1985, 5742 del 1995, 7496 del 1995, 5346 del 1997, 3314 del 1999 e 133334 del 1999).

Nella specie, dalla sentenza impugnata, risulta che all’udienza del 4 febbraio 2005, la difesa della Cooperativa A.M. ha esibito l’originale dell’atto in questione e la difesa dei ricorrenti in primo grado non ha “in sostanza” contestato il documento alla medesima udienza affermando soltanto di chiedere termine per propone querela di falso. Ora, il convincimento espresso dal giudice d’appello di non ritenere che la dichiarazione della difesa della società Armet fosse idonea a manifestare con chiarezza ed univocità, la volontà della società di disconoscere la scrittura privata contro di essa prodotta, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente col motivo in esame, posto che il convincimento del giudice di merito circa l’idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento, non può essere sindacabile in sede di legittimità, allorchè di un tale giudizio quel giudice abbia dato, come nella specie, adeguata ragione, nel caso indicata dall’espressione “in sostanza”, trattandosi di un accertamento di fatto.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza, dovendo ritenere che, comunque, la soccombenza prevalente è a carico della ricorrente principale anche rispetto alla società Armet sas.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, condanna il ricorrente principale a rimborsare a C.M.C. le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 200.00 per esborsi oltre spese generale ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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