Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11998 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16069/2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Davide Verlato, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 4/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/2/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale di Venezia, con decreto del 4 marzo 2020, rigettava il ricorso proposto da C.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezionale internazionale.

In particolare, il collegio di merito reputava il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essere di religione musulmana, di aver avuto due figli con una donna cristiana e di essersi allontanato dal proprio paese di origine a causa delle minacce ricevute dai genitori della compagna) non credibile ed escludeva, di conseguenza, che potesse essere riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Osservava, inoltre, che il ricorrente era nato e vissuto a (OMISSIS), nella regione di Diourbel, la quale non era stata interessata in alcun modo dal conflitto svoltosi in Casamance, dovendosi di conseguenza escludere che nell’area di provenienza fosse ravvisabile una minaccia individualizzata a suo danno.

Negava, infine, che potesse essere riconosciuta al C. la protezione umanitaria, poichè anche questa forma di protezione deve poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto e comunque perchè il migrante non aveva rappresentato di aver raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso C.S., prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè il tribunale ha giudicato non attendibili le dichiarazioni del migrante, certamente generiche ma del tutto verosimili, in violazione dei criteri di legge e in contrasto con la prassi applicativa in materia.

Il collegio di merito, inoltre, non ha acquisito alcuna corretta e aggiornata informazione sulla situazione politica e sociale esistente in Senegal, al di là di notizie concernenti l’esistenza di un conflitto armato nella parte meridionale dello Stato, nè si è preoccupato di verificare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il malfunzionamento del sistema giudiziario e carcerario e la possibile lesione di diritti umani fondamentali, anche per la mancanza di tutela effettiva da parte delle forze di polizia, sovente responsabili di abusi a danno della popolazione civile.

Nessuna indagine approfondita è stata compiuta sulla situazione politica e sociale esistente in Senegal, oltre che sulle forme di limitazione e compromissione delle libertà fondamentali esistenti a danno dei civili.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1 Il giudice di merito ha spiegato, facendo applicazione dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c, che il racconto offerto dal richiedente asilo in sede giudiziale era incoerente con le dichiarazioni già rese in sede amministrativa, generico e contraddittorio.

Questa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

4.2 Il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori anche del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni in fatto dell’attore.

Non assume quindi alcun rilievo il mancato svolgimento di indagini su condizioni del paese di origine di nessuna rilevanza ai fini del giudizio, perchè corrispondenti ad allegazioni non fatte del richiedente asilo.

5. Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria o umanitaria, nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il tribunale – a dire del ricorrente – ha escluso il riconoscimento di queste forme di protezione in ragione della non credibilità delle dichiarazioni rese ed è così giunto a negare in via automatica o apodittica il ricorrere dei presupposti per il loro riconoscimento, senza considerare la mancanza di sicurezza comunque presente in diverse zone.

Il tribunale, inoltre, non ha considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione complessiva del Senegal, con possibile compromissione dei diritti fondamentali della persona e limitazione delle scelte nella vita quotidiana, nè ha effettuato un’adeguata valutazione comparativa con la situazione di integrazione raggiunta in Italia.

Il decreto impugnato, inoltre, non ha tenuto conto della permanenza in Libia e delle sofferenze ivi affrontate.

6. Il motivo è, nel suo complesso, inammissibile.

6.1 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente in generale in Senegal e in particolare nella regione del Diourbel.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

6.2 Se è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sè la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. 10922/2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.

In vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

6.3 I giudici di merito non hanno affatto trascurato una prospettiva comparativa delle condizioni di vita in patria e nel paese ospitante, dato che invece hanno espressamente escluso che fosse stata dimostrata un’integrazione sociale in Italia.

Valutazione, questa, che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non può essere riletta in sede di legittimità sulla base di un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

6.4 Il ricorrente assume di aver trascorso un periodo di tempo in Libia e aver lì patito sofferenze tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il decreto impugnato non fa però il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dal richiedente asilo.

Nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che questi, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato simili circostanze.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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