Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11997 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. II, 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29919/2011 proposto da:
G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI SS. PIETRO E PAOLO 7, presso lo studio dell’avvocato
ANGELO TUZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO
DALMAZIO;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 397/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 25/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/03/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità per
sopravvenuta carenza di interesse.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 397/11 della Corte di appello di Messina nei confronti di C.C.. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Con atto del 1-3-2016 il difensore del ricorrente, avv. Antonino Dalmazio, ha chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse del ricorrente, essendo venuta a cessare la materia del contendere in virtù dell’ atto di transazione prodotto in atti.
Va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire del ricorrente in considerazione di quanto dichiarato e prodotto dal suo difensore, il quale ha depositato atto di transazione del 17-2-2016 intercorso fra gli altri tra Ga.So., quale procuratore speciale di G.G. e gli eredi del l’intimato. Non va adottata alcuna statuizione sulle spese della presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016