Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11997 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12159/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Davide Verlato, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 28/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/2/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale di Venezia, con decreto del 28 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il tribunale reputava il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese dopo aver partecipato, quale attivista del partito (OMISSIS), ad alcune manifestazioni, nel timore di essere in pericolo di vita, anche per aver raccolto e inviato all’estero immagini e filmati a dimostrazione delle caratteristiche del regime totalitario del presidente J.) non credibile ed escludeva di conseguenza che potesse essere riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il collegio di merito, inoltre, negava che potesse essere riconosciuta al S. la protezione umanitaria, dato che la stessa deve poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto.

In ogni caso il migrante non aveva allegato di essersi allontanato da una situazione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo della violazione o dell’impedimento dell’esercizio dei diritti umani inalienabili, nè aveva rappresentato elementi di rilievo quanto all’integrazione sociale e lavorativa.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.M., prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto il tribunale ha omesso di motivare il giudizio di non credibilità che ha espresso, limitandosi a richiamare quello compiuto dalla commissione territoriale in via apodittica o automatica.

Il collegio di merito, inoltre, non ha acquisito alcuna corretta e aggiornata informazione sulla situazione politica e sociale esistente in Gambia, nè si è preoccupato di verificare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, le persecuzioni che il migrante avrebbe potuto subire da parte degli aderenti al partito del presidente J., il malfunzionamento del sistema sanitario e giudiziario, la grave situazione carceraria e le forme di violenza e persecuzione militare attuate dalle forze governative e di polizia a danno dei civili sin dall’inizio dell’anno 2017.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1 Il giudice di merito non si è affatto limitato a fare richiamo al giudizio di credibilità già espresso dalla commissione territoriale, ma ha spiegato, facendo applicazione dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c, che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico e per nulla circostanziato, presentava contraddizioni, risultava non plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata e non trovava conferma neppure nella documentazione medica prodotta.

Il tribunale ha poi preso in esame una serie di informazioni internazionali al fine di indagare le condizioni del Gambia, sulla base delle quali è arrivato a ritenere che la situazione ivi esistente non sia di violenza generalizzata, pur essendo ancora in fase di consolidamento e non completamente stabile.

La critica in esame quindi, oltre ad avere un tenore del tutto generico, è priva di specifica riferibilità alla decisione impugnata, giacchè lamenta l’omissione di un compiuto giudizio di credibilità e la mancata acquisizione di informazioni sull’attuale situazione del paese senza tenere in alcun conto il tenore degli argomenti illustrati dal giudice di merito.

Non assume poi alcun rilievo il mancato svolgimento di indagini su condizioni del paese di origine di nessuna rilevanza ai fini del giudizio, perchè corrispondenti ad allegazioni non credibili ovvero neppure fatte del richiedente asilo.

5. Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria o umanitaria, nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha escluso il riconoscimento di queste forme di protezione in ragione della non credibilità del ricorrente ed è così giunto a negare in via automatica o apodittica il ricorrere dei presupposti per il loro riconoscimento, ponendo arbitrariamente a carico del richiedente asilo un onere di allegazione di carattere prevalente sul dovere di cooperazione che incombeva sullo stesso organo giudicante.

In questo modo la situazione generale dello Stato di origine non è stata considerata sotto molteplici aspetti, con riferimento al sistema carcerario o giudiziario o all’esercizio di diritti fondamentali della libertà della persona, come la libertà di riunione o espressione.

Del pari il tribunale non ha considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione complessiva del Gambia, con possibile compromissione dei diritti fondamentali della persona e limitazione delle scelte nella vita quotidiana, nè ha effettuato un’adeguata valutazione comparativa con la situazione di integrazione raggiunta in Italia.

Il decreto impugnato inoltre non ha tenuto conto – in tesi di parte ricorrente – della permanenza in Libia e delle sofferenze ivi affrontate. 6. Il motivo è, nel suo complesso, inammissibile.

6.1 Il racconto del migrante, una volta esclusa la sua credibilità, non assumeva alcun valore ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Allo stesso modo risultavano del tutto irrilevanti il sistema carcerario e giudiziario presente nel paese di origine, così come l’esercizio dei diritti fondamentali della persona, in assenza di alcun concreto elemento da cui poter evincere la dimostrazione che il migrante, in caso di rimpatrio, avrebbe potuto essere sottoposto a tortura o a un trattamento inumano o degradante.

6.2 Il collegio di merito non si è limitato a ritenere che la non credibilità del migrante compromettesse l’accertamento di specifiche e plausibili ragioni di fatto che fondassero la concessione della protezione umanitaria, ma ha pure constatato la mancata allegazione di una violazione o un impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.

Il tribunale si è così correttamente arrestato alla constatazione che nessuna allegazione di condizioni di vulnerabilità riferite al ricorrente era stata fatta, non potendo introdurre d’ufficio i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018).

6.3 Non è neppur vero che i giudici di merito hanno del tutto trascurato una prospettiva comparativa delle condizioni di vita in patria e nel paese ospitante, dato che invece hanno espressamente escluso che fosse stata dimostrata un’integrazione sociale e lavorativa in Italia.

6.4 Il ricorrente assume di aver trascorso un periodo di tempo in Libia e aver lì patito sofferenze tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il decreto impugnato non fa però il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dal richiedente asilo.

Nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che questi, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato simili circostanze.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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