Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11996 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/05/2010), n.11996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BULLARO NINO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

11/03/2008, n. 288/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Palermo del 28 gennaio 2008, che aveva rigettato la sua domanda volta alla riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di un procedimento (svoltosi davanti alla Corte dei Conti, per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, per infermità da lui contratta, durante il servizio militare, e conclusosi con il rigetto della domanda, perchè l’infermità non risultava ascrivibile ad alcuna categoria pensionistica).

Resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, là dove il giudice a quo ha ritenuto insussistente il danno da irragionevole durata, con riferimento alla “posta in gioco” nel procedimento presupposto, stante la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa fatta valere in quella sede.

Non si ravvisano ragioni di inammissibilità del ricorso, del resto indicate solo genericamente dalla controparte.

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. 7139/06) la piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda deve costituire oggetto di eccezione di controparte, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nella specie, l’Amministrazione non aveva sollevato specifiche eccezioni.

Secondo giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. S.U. n. 1339/04) il Giudice non deve considerare l’esito della lite in conformità del resto alla previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per cui il diritto all’equa riparazione spetta indipendentemente dal fatto che la parte sia risultata vittoriosa o soccombente. Il giudice a quo si limita a parlare di consapevolezza dell’odierno ricorrente e di lite temeraria, fondandosi sulla conclusione a lui sfavorevole del giudizio presupposto.

Va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del giudizio di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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