Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11995 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23486/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

POLONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 84/14/05, depositata il 30.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla società Poloni s.p.a., avverso la decisione dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti della cartella esattoriale, emessa per mancato versamento annuale dell’IVA, sanzioni ed interessi, in relazione all’anno di imposta 1994.

2. Il giudice di appello riteneva, invero, che la Poloni s.p.a.

avesse dimostrato, mediante la produzione della dichiarazione dei redditi, di essere titolare di un credito IVA pari all’ammontare dell’imposta dovuta, sicchè – stante la compensazione, tra il credito vantato e il debito di imposta – il versamento annuale dell’IVA sarebbe stato, ad avviso della CTR, legittimamente non effettuato dalla contribuente.

3. Per la cassazione della sentenza n. 84/14/05, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 21 del 1995, art. 1, convertito in L. n. 84 del 1995, art. 1, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. Sostiene, invero, l’Ufficio che la società contribuente – contrariamente all’assunto della CTR della Lombardia – non avrebbe prodotto alcuna prova documentale idonea a suffragare l’invocato utilizzo del credito di imposta, concesso agli autotrasportatori dal D.Lgs. n. 21 del 1995. Ed, in particolare, la Poloni s.p.a. non avrebbe mai prodotto la dichiarazione dei redditi, modello 760, quadro R, posta, invece, dal giudice di appello a fondamento della propria decisione, nella specie favorevole alla società contribuente.

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che riveste carattere pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, il rilievo della mancanza in atti dell’avviso di ricevimento, relativo alla notifica del ricorso per cassazione all’intimata.

2.1. Deve, invero, rilevarsi, al riguardo, che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento – prescritto dall’art. 149 c.p.c. – è il solo documento idoneo a provare sia l’avvenuta consegna, sia la data di esso, sia l’identità della persona a mani della quale la notifica è stata eseguita.

Ne discende che, costituendo l’avviso in parola un elemento costitutivo indefettibile del procedimento notificatorio (cfr. da ultimo, in tal senso, C. Cost. n. 3/10), la sua mancata produzione determina, non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può disporsi la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Con l’ulteriore conseguenza che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, qualora il documento in parola non venga prodotto neppure all’udienza pubblica di discussione, prima dell’inizio della relazione prevista dall’art. 379 c.p.c. (ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio, di cui all’art. 380 bis c.p.c.) (cfr. Cass. S.U. 627/08, Cass. 16292/09, 13639/10).

2.2. Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento, non solo non è stato allegato al ricorso, ma non è stato neppure prodotto all’udienza pubblica del 13.4.11. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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