Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11995 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/05/2010), n.11995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.T. (c.f. (OMISSIS)), L.B.G.,

L.B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, V. GIULIA

DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

rappresentati e difesi dall’avvocato BULLARO NINO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

31/05/2007, n. 985/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.N.T., L.B. G. e S. impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Palermo del 15 marzo 2007, che aveva rigettato la loro domanda volta alla riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di un procedimento (svoltosi davanti alla Corte dei Conti, per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, per infermità contratta, durante il servizio militare, dal loro congiunto, ora defunto, L.B.A., e conclusosi con il rigetto della domanda, per decadenza del diritto).

Resisteva con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, là dove il giudice a quo ha ritenuto insussistente il danno da irragionevole durata, con riferimento alla “posta in gioco” nel procedimento presupposto, stante la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa fatta valere in quella sede.

Non si ravvisa inadeguatezza dei quesiti, formulati ex art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, come sostiene controparte.

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. 7139/06), la piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda deve costituire oggetto di eccezione di controparte, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nella specie, l’Amministrazione non aveva sollevato specifiche eccezioni.

Secondo giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. 1339/04) il Giudice non deve considerare, in conformità del resto alla previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per cui il diritto all’equa riparazione spetta indipendentemente dal fatto che la parte sia risultata vittoriosa o soccombente. Il giudice a quo si limita a parlare di consapevolezza degli odierni ricorrenti e di lite temeraria, fondandosi sulla conclusione sfavorevole del giudizio presupposto.

Va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del giudizio di merito e di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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