Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11995 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17943-2011 proposto da:

AGRICOLA LIETA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO 3, presso l’avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FORTUNATO VITALE, DIMITRI

GOGGIAMANI, giusta procura a margine del ricorso;

IMMOBILIARE CO.ME.TA. S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MORIN 1,

presso l’avvocato NAPOLI SALVATORE A., che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STURA LORENZO, giusta procura a margine del

ricorso successivo;

– ricorrente + ricorrente successivo –

contro

A.T.A.C. S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), già A.T.A.C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, Via DEI ROGAZIONISTI 16, presso l’avvocato FRANCESCA

CANGIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

SOCIETA’ INDUSTRIA PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CLIMATICO

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (già INGEFIN S.P.A., STELVIO Compagnia

Finanziaria Partecipazioni S.p.a., SPIC Società Partecipazioni

Industriali e Commerciali S.p.a., INDUSTRIE OLIVIERI S.P.A.,

INDUSTRIE OLIVIERI S.R.L.), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso

l’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI BEATRICE, giusta procura a margine del controricorso e al

controricorso successivo;

FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE S.P.A., in persona del Curatore dott.

STEFANO GORGONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 31, presso l’avvocato FLAUTI ALESSANDRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOZZI ITALO, RADAELLI

FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso successivo;

– controricorrenti + controricorrenti successivi –

contro

COMUNE DI ROMA, IMMOBILIARE COMETA S.R.L., FALLIMENTO FACTOR

INDUSTRIALE S.P.A., SEFIN S.P.A., PARTECIPAZIONI ITALIANE

S.P.A., COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI S.R.L., CALFIN

PARTECIPAZIONI E GESTIONI S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

ROMA CAPITALE, già COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa dagli

avvocati AMERICO CECCARELLI, DOMENICO ROSSI, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGRICOLA LIETA S.P.A., IMMOBILIARE COMETA S.R.L., ATAC S.P.A.,

FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE S.P.A., SEFIN S.P.A.,

PARTECIPAZIONI ITALIANE S.P.A., INDUSTRIE OLIVIERI S.P.A.,

COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI S.R.L., CALFIN

PARTECIPAZIONI GESTIONI S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

ROMA CAPITALE, già COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa dagli

avvocati AMERICO CECCARELLI, DOMENICO ROSSI, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato

successivo;

– controricorrente e ricorrente incidentale successivo –

contro

AGRICOLA LIETA S.P.A., IMMOBILIARE COMETA S.R.L., ATAC S.P.A.,

FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE S.P.A., SEFIN S.P.A.,

PARTECIPAZIONI ITALIANE S.P.A., INDUSTRIE OLIVIERI S.P.A.,

COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI S.R.L., CALFIN

PARTECIPAZIONI GESTIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4422/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati D. GOGGIAMANI e F. VITALE

che si riportano;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE DI

ROMA, l’Avvocato D. ROSSI che si riporta;

udito, per il controricorrente successivo FALL. FACTOR IND.,

l’Avvocato A. FLAUTI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi,

assorbiti incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25.3.1988, la curatela del Fallimento della Immobiliare Cometa s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Comune della Città, l’Atac e la Soc. Coop. a r.l. Muratori e Braccianti di Carpi, esponendo che terreni di sua proprietà, siti in quella località (OMISSIS) ed estesi mq. 113.680, erano stati assoggettati a procedura espropriativa, occupati per la costruzione di rimessa per gli automezzi pubblici, e, poi, irreversibilmente trasformati, senza che fosse stato emesso rituale decreto di esproprio. Chiese, quindi, l’indennità per il periodo di occupazione legittima, ed il risarcimento del danno per l’occupazione appropriativa dei fondi.

Con autonoma di citazione notificata il 26.9.1988, la S.r.l.

Agricola Lieta svolse analoghe domande al Tribunale di Roma in riferimento a terreni di sua proprietà, estesi circa mq. 16.255, contigui a quelli per cui agiva la Società Immobiliare Cometa, interessati alla medesima procedura espropriativa ed anch’essi irreversibilmente trasformati, senza emissione del decreto ablativo.

Il Comune e l’Atac, costituitisi in entrambi i giudizi, chiesero il rigetto delle avverse domande.

Il Tribunale adito, riunite le cause, rigettò le domanda nei confronti dell’Atac, e condannò il Comune a risarcire il danno, liquidandolo in Lire 12.050.080.000 in favore di Immobiliare Cometa, tornata in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ed in Lire 1.721.970.000 a favore di Agricola Lieta; dichiarò inammissibili le domande di determinazione dell’indennità per l’occupazione legittima.

Adita su impugnazione principale del Comune di Roma, ed in via incidentale delle Società Immobiliare Cometa e Agricola Lieta, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva, rigettò gli appelli incidentali, ed escluse ogni responsabilità dell’Atac, e con sentenza definitiva, affermò la natura edificatoria dei terreni, ricadenti in zona M/1 come da variante a carattere conformativo, e limitò la taxatio, effettuata ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, nei limiti delle somme liquidate dal Tribunale, non avendo le società appellate mosso specifiche doglianze incidentali al riguardo. La Corte determinò, infine, l’indennità per l’occupazione della proprietà Immobiliare Cometa, come da domanda dalla stessa riproposta in appello.

Le decisioni furono cassate con sentenza n. 11322 del 2005 di questa Corte, che, per quanto ancora interessa, confermò la natura conformativa del vincolo, ma escluse il requisito dell’edificabilità legale dei suoli irreversibilmente trasformati per la realizzazione dell’opera pubblica e rinviò per l’accertamento della data di perfezionamento dell’occupazione appropriativa, e per il risarcimento dovuto, in relazione al valore commerciale agricolo.

Costitutosi il contraddittorio in sede di rinvio, intervennero in giudizio il Fallimento Factor Industriale S.p.A.; Sefin S.p.A.;

Partecipazioni Italiane S.p.A. (già Necchi S.p.A.) ed Industrie Olivieri S.r.l., le prime tre quali cessionarie del credito di Immobiliare Cometa, e la quarta per sostenerne le ragioni. La Corte d’Appello di Roma, la sentenza indicata in epigrafe, individuò nell’8.9.1987 la data dell’illecito, e, sulla scorta dell’acquisita CTU, condannò il Comune di Roma al risarcimento del danno, liquidato in favore di Immobiliare Cometa in Euro 5.301.205,05, ed in favore di Agricola Lieta in Euro 539.544,52 oltre accessori, determinò in Euro 2.558.666,00 l’indennità di occupazione dovuta in favore di Immobiliare Cometa e condannò Agricola Lieta alla restituzione delle somme ricevute in eccesso in base alla sentenza cassata.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto separati ricorsi le due Società, affidati, ciascuno, ad un articolato motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Roma, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, con un mezzo.

Hanno depositato controricorso l’ATAC, il Fallimento Factor Industriale S.p.A. e la Società Industria per il miglioramento ambientale e climatico S.r.l., succeduta a Partecipazioni Italiane S.p.A. ed Industrie Olivieri S.r.l. Gli altri intimati non hanno svolto difese. La Società Agricola Lieta ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso della Società Immobiliare Cometa, depositato dopo quello di Agricola Lieta, va qualificato come ricorso incidentale.

2. Col proposto ricorso, la ricorrente principale lamenta la violazione del giudicato nascente dalla precedente sentenza resa da questa Corte e vizio di motivazione. In base al principio di diritto stabilito nella sentenza n. 11322 del 2005, i suoli irreversibilmente trasformati difettano del requisito dell’edificabilità legale, e la relativa perdita deve essere risarcita sulla scorta dei valori agricoli di mercato, nella cui determinazione avrebbe dovuto tenersi conto della possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria e non solo di quella, in realtà considerata, ad utilizzo a parcheggio, sicchè la sentenza, che aveva acriticamente recepito le conclusioni del CTU, aveva errato a non tenerne conto e ad ancorare il dovuto ai valori agricoli di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 neppure incrementati del coefficiente massimo, dato che i fondi erano inseriti in area altamente urbanizzata.

3. Col ricorso incidentale, Immobiliare Cometa deduce: a) la violazione dei principi della giurisprudenza della CEDU in materia di occupazione acquisitiva; b) l’insussistenza dell’irreversibile trasformazione dell’intera area, che andava restituita in parte; c) la violazione del limite interno posto dalla sentenza n. 11322 del 2005, pure viziata da un errore di fatto circa la natura non edificatoria del fondo, e, comunque, la necessità di valutare utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria; d) il riferimento ai VAM collideva con la sentenza n. 181 del 2011 della Corte Cost..

4. Col ricorso incidentale condizionato, il Comune deduce, da opposta prospettiva, la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello determinato il danno in modo esorbitante, come da accertamento del proprio CTU. 5. Le eccezioni d’inammissibilità dei ricorsi sollevate dalla controricorrente Società Industrie sono infondate, tenuto conto che:

a) i ricorsi espongono i fatti causa in modo idoneo a consentirne alla Corte la comprensione; b) lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, impone una declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza e non d’inammissibilità, atteso che, anche in mancanza di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, vi è la possibilità di accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo mutata (Cass. SU 19051 del 2010); c) la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, dovendo escludersi che il ricorso possa essere dichiarato in toto inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (Cass. n. 16887 del 2013); d) il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. SU n. 9100 del 2015); e) l’indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. n. 25044 del 2013; n. 4233 del 2012); in tal senso orientando l’interpretazione il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità.

6. Le prime due sub. censure del ricorso di Immobiliare Cometa, da cui occorre muovere per comodità espositive, sono infondate. La domanda restitutoria che la ricorrente afferma di aver proposto, tornata in bonis nel corso del giudizio di primo grado, non è stata accolta dal Tribunale, che ha, invece, accolto quella risarcitoria per equivalente (sull’area indicata), nel presupposto, univoco, che si fosse perfezionata l’irreversibile trasformazione (sulla medesima area) e siffatta statuizione risarcitoria è stata confermata in sede d’appello, che, con la sentenza non definitiva ha rigettato l’appello incidentale dell’odierna ricorrente, affermando che non risultava che “parte del terreno occupato non fosse stata utilizzata per l’opera pubblica” ed in parte qua la Società non ha proposto di ricorso per cassazione (che ha riguardato: l’entità del risarcimento che non era stato liquidato per il maggiore importo accertato con la consulenza disposta in secondo grado, e l’assoluzione dalla domanda dell’Atac), e, del resto, il giudizio di rinvio, disposto dalla sentenza rescindente, ha avuto ad oggetto, solo, la data di consumazione dell’illecito ed il quantum debeatur. Da tanto consegue, che, in disparte il deficit di autosufficienza sul contenuto delle domande proposte in primo grado ed in appello, la questione della perdita della proprietà da parte della ricorrente dell’estensione individuata all’esito del giudizio di primo grado è passata in giudicato; circostanza che esclude la rilevanza nel presente procedimento dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 735 del 2015, secondo cui l’occupazione e la trasformazione di immobili privati, ancorchè per causa di pubblica utilità, costituisce un illecito a carattere permanente pur potendo il proprietario (proprio come, in precedenza, ritenuto per il caso della c.d. occupazione usurpativa), tra l’altro, rinunziare al suo diritto, anche implicitamente, richiedendo il risarcimento dei danni per equivalente; richiesta che, come si è detto, è stata avanzata dal ricorrente principale, sin dalla citazione introduttiva del giudizio.

7. In relazione ai restanti motivi dei ricorsi principale ed incidentali, che vanno congiuntamente esaminati, perchè relativi alla medesime questioni, occorre rilevare che, dopo il deposito della sentenza impugnata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2011, emessa a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4, della L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, (e dell’art. 40, commi 2 e 3 TU sulle espropriazioni). Il sistema indennitario e risarcitorio è, ormai, svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 e 349 del 2007) e dei parametri tabellari e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri ha fatto rivivere il criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

8. Deve aggiungersi che: a) la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili non è venuta meno; essa è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37;

b) a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola non solo il giudice di rinvio, che ad esso deve uniformarsi, ma anche la Corte di cassazione, che sia stata investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

9. Valutando, a tale stregua, le censure dei ricorrenti, va anzitutto rilevato che la natura non edificatoria dei suoli, affermata con la precedente sentenza di cassazione n. 11322 del 2005, non può esser più posta in discussione, restando perciò esclusa la fondatezza del primo profilo del terzo motivo del ricorso di Immobiliare Cometa, dovendo, poi, aggiungersi che, in relazione ai criteri di determinazione del risarcimento, questa Corte con la medesima sentenza, pur enunciando il criterio, tuttora corretto, del valore sul mercato dei terreni, e della possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, purchè senza considerazione delle potenzialità edificatorie, ha aggiunto che, nel determinarlo il giudice del rinvio avrebbe potuto “tener conto, indicativamente, dei criteri di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 16 tuttavia con la possibilità di valorizzare l’area, rispetto al minimum dei valori tabellari agricoli”. In concreto, l’impugnata sentenza, dopo aver dato atto dell’inidoneità dei terreni ad utilizzazioni intermedie, ha applicato il criterio del VAM, in riferimento alla coltura dell’orto irriguo (scelta quale coltivazione frequente nella città di Roma) incrementato del coefficiente pari ad 8 tra quelli previsti dalla L. n. 865 del 1971, art. 16. In altri termini, il risarcimento (e l’indennità di occupazione in favore di Immobiliare Cometa da riferire anch’essa al valore venale) è stato determinato in base a detto criterio astratto, dichiarato illegittimo con la menzionata sentenza n. 181 del 2011.

10. La sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio per la determinazione del valore agricolo di mercato dei suoli occupati, alla data nell’8.9.1987 (accertata dalla Corte territoriale, senza che sia stata sollevata alcuna censura), nell’ambito del quale rivestono valore possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative, ed esclusa la possibilità di applicazione dei VAM. Il ricorso incidentale del Comune resta assorbito.

11. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, ed il ricorso incidentale di Cometa nei sensi di cui in motivazione, assorbito il ricorso incidentale del Comune, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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