Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11995 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17465/2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodoro 26,

presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto del 29.04.2019, ha rigettato la domanda proposta da B.R., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato, nonchè la protezione sussidiaria riconducibile alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non essendo state le sue dichiarazioni ritenute credibili (il ricorrente, portiere nella squadra di calcio del suo villaggio, aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per le minacce ricevute dai tifosi della squadra avversaria che lo accusavano di aver utilizzato i suoi poteri spirituali per causare la morte del calciatore avversario che durante una partita aveva calciato un rigore contro di lui).

Il Tribunale di Napoli ha, inoltre rigettato la domanda di protezione sussidiaria per la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) Legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Togo.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione B.R. affidandolo ad unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1, art. 24, commi 1 e 2 e art. 111, commi 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni 30 a decorrere dalla

comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria.

Espone il ricorrente, in ordine alla rilevanza della questione, che il decreto impugnato le è stato comunicato in data 29.4.2019 e di averlo tempestivamente impugnato entro la data di scadenza del 29.5.2019.

In ordine alla non manifesta infondatezza, rileva il ricorrente che la deroga al termine ordinariamente previsto per la presentazione del ricorso per cassazione (60 giorni) non si giustifica con la ratio legis di sollecita definizione dei processi in materia di protezione internazionale.

2. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il ricorrente ha depositato tempestivamente il ricorso per cassazione, secondo il termine del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

Ne consegue che nessuna utilità concreta ricaverebbe dall’eventuale accoglimento della questione, che ha quindi un puro rilievo accademico.

In ogni caso, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (vedi Cass. n. 17717 del 05/07/2018, in senso conforme Cass. n. 28119/2019) – cui non intende discostarsi – che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento.

3. Sempre, in via preliminare, il ricorrente ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1, art. 24, commi 1 e 2 e art. 111, commi 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Sulla rilevanza, evidenzia, che, nel caso di specie, la procura speciale alle liti è stata conferita al difensore in data 15.5.2019, quindi successivamente alla comunicazione da parte della cancelleria del decreto impugnato.

In ordine alla non manifesta infondatezza, evidenzia la violazione del principio della parità delle parti nel procedimento atteso che il Ministero dell’Interno non deve rilasciare all’Avvocatura dello stato alcuna procura alle liti per stare in giudizio innanzi a questa Corte.

4. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

In tal senso la procura speciale alle liti è stata rilasciata dal ricorrente in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, con la conseguenza che il ricorrente non ha alcuna utilità a sollevare la illustrata questione di legittimità costituzionale.

In ogni caso, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (Cass. n. 17717 del 05/07/2018 – cui non intende discostarsi – secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.

5. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I. nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha utilizzato fonti informative non attuali, risalenti nel tempo, in ordine alle condizioni socio-economiche del suo paese d’origine, ed effettuando quindi un accertamento non aggiornato al momento della decisione.

Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante lo stesso abbia documentato la propria integrazione in Italia.

Evidenzia comunque la propria condizione di vulnerabilità in relazione alle oggettive e gravi condizioni economiche del Togo attestate dalle fonti più accreditate.

6. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, va osservato che il giudice di merito, nel ritenere insussistenti i requisiti per concedere la protezione sussidiaria, ha consultato fonti internazionali aggiornate al 13 marzo 2019, appena un mese abbondante prima della decisione intervenuta in data 29.4.2019.

In ordine al rischio di danno grave a norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il Tribunale di Napoli ha evidenziato che le gravi violazioni di diritti umani presenti in Togo (detenzioni carcerarie plurime, violenze sulle donne, abusi di potere della polizia, criminalizzazione delle unioni omosessuali) non riguardano il richiedente, per quanto dallo stesso dichiarato. Tale punto non è stato censurato nel ricorso.

Quanto alla protezione umanitaria, il giudice di merito ha evidenziato il difetto di allegazione, da parte dello stesso ricorrente, di elementi individualizzati concernenti la dedotta condizione di vulnerabilità anche in relazione alla inattendibilità del suo racconto.

Il ricorrente non si è confrontato con tale preciso rilievo, invocando le gravi condizioni economiche del Togo, sulla base di asserite fonti accreditate che non sono state neppure indicate, nonchè la sua integrazione in italia, elemento che, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Non si liquidano le spese di lite, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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