Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11994 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23180/2006 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 24 presso lo studio dell’avvocato SCAVUZZO Giuseppe, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 99/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott-

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 99/14/05, depositata il 19.7.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma (OMISSIS), avverso la decisione dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.D. nei confronti della cartella esattoriale, emessa a titolo di imposta principale, contributi accessori ed interessi in materia di IRPEF ed IVA, per l’anno di imposta 1996.

2. Il giudice di appello riteneva, invero, che – contrariamente a quanto asserito dal contribuente nel ricorso proposto in prime cure – la cartella di pagamento impugnata dal G. fosse stata emessa a seguito di avviso di accertamento, regolarmente notificato al medesimo, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

3. Per la cassazione della sentenza n. 99/14/0

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il G. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 69, in relazione all’art. 75 c.p.c..

1.1.Assume, invero, il ricorrente che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – ed accolto dall’impugnata sentenza – sarebbe inammissibile, essendo stato l’atto di gravame sottoscritto da un soggetto carente del potere di rappresentanza dell’Ufficio – Roma (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate.

L’unico organo titolare della rappresentanza dell’ente, infatti, a parere del G., sarebbe il direttore dell’Agenzia periferica, laddove il ricorso in appello non sarebbe stato sottoscritto da quest’ultimo, bensì da un funzionario, non investito neppure da una procura generale o speciale, rilasciata dal soggetto legittimato alla rappresentanza dell’Ufficio.

1.2. Il motivo è infondato e va disatteso.

Osserva, invero, la Corte che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, la qualità di parte processuale nel giudizio tributario, e la relativa capacità di stare in giudizio per l’amministrazione finanziaria, è da riconoscersi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti è proposto il ricorso.

Tale Ufficio è organicamente rappresentato, o dal direttore, o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata, in via generale, a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – di speciale procura.

Ne discende che perfino nelle ipotesi in cui l’atto rechi in calce la firma illeggibile di un funzionario che lo sottoscriva in luogo del direttore titolare, l’appello deve considerarsi ammissibile, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio appellante, o l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado. In mancanza, deve presumersi che l’atto provenga dall’Ufficio, e ne esprima la volontà di gravare la sentenza emessa in prime cure (cfr. Cass. 874/09).

1.3. Orbene, poichè – nel caso di specie – è incontroverso tra le parti che l’atto di appello è stato sottoscritto dal capo area competente, in quanto tale da presumersi delegato a sostituire il direttore nelle specifiche competenze del settore, e non avendo il G. allegato elemento alcuno dal quale possa inferirsi l’estraneità del sottoscrittore all’Ufficio appellante, la censura in esame non può che essere rigettata.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 15 e 17, della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

2.1. La CTR avrebbe, invero, omesso di pronunciarsi, ad avviso del G., sull’illegittimità della cartella di pagamento, avendo il giudice di appello mancato di accertare la mancanza dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento); sicchè l’impugnata sentenza sarebbe fondata su presupposti totalmente errati.

Inoltre – sempre ad avviso del ricorrente – la CTR avrebbe “omesso qualsivoglia valutazione in merito” all’assoluta carenza di motivazione dell’impugnata cartella esattoriale, del tutto carente di elementi in ordine all’an ed al quantum della pretesa fiscale azionata.

2.2. I motivi di ricorso suesposti, a giudizio della Corte, si palesano del tutto inammissibili.

2.2.1. Va rilevato, infatti, che il vizio fatto valere dal G. si sostanzia, inequivocabilmente, in un’omissione di pronuncia nella quale sarebbe incorso il giudice di appello nell’impugnata sentenza. Ebbene, osserva la Corte che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo (art. 360, n. 4) e della violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Tali ultime censure presuppongono, invero, che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretta, ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione resa al riguardo (cfr., tra le tante, Cass. 11260/00, 27387/05, 24856/06).

2.2.2. Ne deriva che, nel caso concreto, avendo il G. dedotto il vizio di omessa motivazione mediante la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, e non con deduzione del relativo error in procedendo, con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., i motivi di ricorso in esame devono essere considerati inammissibili.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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