Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11994 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/05/2010), n.11994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.O. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di uniche socie della cessata EPOCA BOUTIQUE S.N.C., D.

P.A., in proprio, elettivamente domiciliate in ROMA,

P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo STUDIO AVV.TI AGOSTINELLI

ANDREA e ALESSANDRO, rappresentate e difese dall’avvocato MORGANTI

UGO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di titolare della ditta G.B. SPORT di B.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso

l’avvocato LUPONIO ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DELLA COSTANZA MAURIZIO, giusta procura in calce al

controricorso;

G.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso l’avvocato MARZANO

ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENGUCCI

MAURO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 639/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la controricorrente G.F., l’Avvocato MARCO STEFANO

MARZANO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso del sig. B.G., il presidente del Tribunale di Pesaro autorizzava, con decreto inaudita altera parte emesso il 15 maggio 1992, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della EPOCA BOUTIQUE di BRUSCOLI Ornella e DEL PRETE Alessandra s.n.c., fino alla concorrenza di L. 55 milioni, a garanzia del residuo credito di L. 45 milioni del corrispettivo, concordato tra le predette parti in L. 50 milioni, sia della rinunzia da parte del B. al rapporto locativo del negozio sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), cui era poi subentrata la società Epoca Boutique, previa stipulazione di un nuovo contratto con la proprietaria, sia dell’alienazione del relativo arredamento.

Con successivo atto di citazione notificato l’1^ giugno 1992 il B. chiedeva la condanna al pagamento della predetta somma e la convalida del sequestro conservativo.

Costituitasi ritualmente l’Epoca Boutique s.n.c. resisteva alla domanda.

Interveniva contestualmente la socia B., con adesione alla posizione della convenuta.

Entrambe esponevano che mai era stato stipulato il preteso contratto verbale, assumendo:

– che la società, costituita con atto pubblico 6 giugno 1991, tra la B. e G.F., con capitale sociale di L. 40 milioni e sede in (OMISSIS), via (OMISSIS), aveva ad oggetto la vendita al minuto e all’ingrosso di articoli di abbigliamento;

– che dopo circa due mesi la G. aveva ceduto la sua quota di L. 20 milioni a D.P.A.;

– che in data 10 agosto 1991 la società aveva stipulato il contratto di locazione relativo ad un negozio commerciale sito in via (OMISSIS) con la proprietaria R.M. e solo in data 20 novembre 1991 aveva cominciato ad operare, come da certificato camerale prodotto.

In via riconvenzionale, chiedevano la condanna del B. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nella misura di L. 100 milioni.

Interveniva nel giudizio anche la D.P. e veniva chiamata in causa, previa autorizzazione del giudice istruttore, G. F., verso la quale l’Epoca Boutique s.n.c. e le socie intervenute svolgevano domanda di manleva.

Costituendosi in giudizio, la G. confermava la stipulazione del contratto tra la società ed il B. e chiedeva il rigetto della domanda di garanzia svolta nei propri confronti.

Nel corso dell’istruttoria veniva assunto l’interrogatorio formale della G., nonchè prova testimoniale disposta consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del valore dei beni all’epoca della cessione.

Con sentenza 7 luglio 2003 il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda principale, rigettava le domande riconvenzionali e quella di manleva e condannava la società e le socie in proprio alla rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame delle signore B. e D.P., in proprio e quali socie della s.n.c. Epoca Boutique;era respinto dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 8 novembre 2004.

La corte territoriale motivava;

– che il contratto verbale che si assumeva intercorso fra il B. e la società Epoca Boutique aveva trovato conferma nella dichiarazione sottoscritta dalla G., asseverata in sede di interrogatorio formale, e dalle deposizioni dei testi escussi, tra cui particolarmente rilevante quella della proprietaria del negozio locato;

– che l’anteriorità temporale della costituzione della s.n.c. Epoca Boutique rispetto alla stipulazione del contratto in oggetto, oltre ad essere affermata dai testi, trovava un significativo riscontro nell’atto di cessione di quota sociale stipulato il 2 agosto 1991 tra la G. e la D.P., in cui si dava atto della sede sociale sita in via (OMISSIS); e non più al n. (OMISSIS), come in origine indicato nell’atto costitutivo: il che valeva a confermare che in tale data era già stato concluso l’accordo verbale allegato, con il subingresso della società nei locali prima occupati dal B. e adibiti a nuova sede sociale;

– che il contratto in questione, di natura atipica, non era nullo per indeterminabilità o impossibilità dell’oggetto, che consisteva nella rinuncia del B. ad utilizzare il locale posto al numero civico (OMISSIS) di via (OMISSIS) verso un corrispettivo liberamente pattuito; nè era rilevante la mancata previsione del trasferimento anche della licenza commerciale, visto che quest’ultima costituiva oggetto di un provvedimento amministrativo e non era disponibile dalle parti;

– che non era neppure ravvisabile un errore-vizio essenziale e riconoscibile in ordine alla convenienza del contratto, rimessa all’apprezzamento insindacabile dei contraenti, nè vi era la prova di un errore sui beni costituenti l’arredamento del negozio, restando irrilevante l’errore sui motivi;

– che era del pari infondata la domanda di risoluzione per inadempimento per mancata cessione dell’avviamento, dato che quest’ultimo non rientrava nell’oggetto del contratto;

– che infine erano inammissibili le domande svolte tardivamente dalla D.P. con la comparsa integrativa di costituzione.

Avverso la sentenza, notificata rii febbraio 2005 proponevano ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, le signore B. e D.P. con atto notificato il 25 marzo 2005.

Deducevano:

1) la violazione degli artt. 2697, 2721, 2723 e 2724 cod. civ. perchè la corte aveva ritenuto provata l’esistenza del contratto verbale sulla base dell’interrogatorio formale della G., parte interessata al processo in contrasto con la posizione delle ricorrenti, e di deposizioni testimoniali assunte in violazione dell’art. 2721 cod. civ. e inattendibili perchè rese dai coniugi delle controparti o su circostanze apprese de relato; laddove l’unica testimonianza attendibile della locatrice dell’immobile confermava esclusivamente la rinunzia al contratto da parte del B., ma non certo l’obbligo del pagamento del corrispettivo di L. 50 milioni;

2) la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta anteriorità della costituzione della società Epoca Boutique rispetto al preteso contratto verbale stipulato con il B..

3) la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto nonchè degli artt. 1346 e 1418 cod. civ.;

4) la violazione di legge nella ritenuta preclusione del gravame autonomo proposto dalla D.P. con comparsa integrativa.

Resistevano con distinti controricorsi il B. e la G..

All’udienza del 27 gennaio 2010 il Procuratore generale ed il difensore della G. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2697, 2721, 2723 e 2724 cod. civ..

Il motivo è infondato.

Anche se è esatto che nessuna efficacia probatoria poteva ascriversi alla versione fornita dalla G. in sede di interrogatorio formale, perchè incapace a confessare, non disponendo del relativo diritto (art. 2731 c.c.) – che riguardava invece la s.n.c. Epoca Boutique, da cui ella era in precedenza receduta – resta idoneo fondamento della decisione l’apprezzamento, insindacabile nel merito in questa sede, delle deposizioni testimoniali, ritenute concordi e attendibili dalla corte territoriale con motivazione immune da vizi logici. Al riguardo, si palesa preclusa l’eccezione di inammissibilità della prova per omessa indicazione, da parte del giudice, delle circostanze che consentivano il superamento del limite di valore di cui all’art. 2721 cod. civ.: trattandosi di nullità relativa, di cui non è stata allegata, in questa sede, la tempestiva r denunzia nei termini di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, e la successiva riproposizione con motivo di gravame.

Ne consegue che il fondamento della decisione resta saldo, poggiando in via autonoma e sufficiente sulla predetta prova testimoniale.

Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta anteriorità della costituzione della società Epoca Boutique rispetto ai preteso contratto verbale stipulato con il B..

Il motivo è fondato.

In via preliminare, si osserva come l’accertamento della data del contratto non possa trovare autonomo fondamento nel ricordo dei testi, menzionato nella parte motiva solo come elemento accessorio, con funzione genericamente confermativa, di cui peraltro si rimarca il carattere approssimativo.

Per il resto, l’iter argomentativo è inficiato da un’indubbia contraddizione. Da un lato, infatti, si attribuisce rilievo all’atto di cessione della quota sociale stipulato il 2 agosto 1991 tra la G. e la D.P., richiamandone uno stralcio testuale in cui si da atto che “fra le signore B.O. e G. F. è corrente in (OMISSIS), via (OMISSIS) una società in nome collettivo sotto la ragione sociale Epoca Boutique di Bruscoli Ornella e Golino Francesco s.n.c.”. Ma dall’altro, si svaluta la diversa indicazione della sede societaria – stavolta in via (OMISSIS) (e cioè, quella originaria, fissata nell’atto costitutivo) – attribuita, anch’essa, al medesimo rogito notarile datato 2 agosto 1991, spiegandola con l’ancora inattuata denunzia del trasferimento presso il Registro delle imprese.

E’ evidente che lo stesso atto pubblico non può portare due precisazioni contraddittorie, e cioè la sede sociale al (OMISSIS) ed al n. (OMISSIS): onde, l’inferenza trattane dalla Corte per sostenere che l’Epoca Boutique s.n.c. era già stata costituita ed era quindi parte dell’accordo verbale col B. appare viziata da illogicità.

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto.

Il motivo è inammissibile, investendo profili di merito, mediante la prospettazione di una interpretazione difforme del contenuto negoziale che non può trovare ingresso in questa sede.

La corte territoriale ha congruamente motivato, sul punto, il proprio accertamento di un contratto atipico diverso dalla cessione di azienda, derivandone il rigetto delle eccezioni di nullità, annullabilità e risoluzione, variamente modulate in relazione al diverso oggetto prospettato.

Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione di legge nella ritenuta preclusione del gravame autonomo proposto dalla D.P. con comparsa integrativa.

La censura è infondata.

Deve essere confermata, in linea di principio, l’ammissibilità della riproposizione del gravame, anche con motivi diversi ed aggiuntivi, qualora non sia già stata emessa una sentenza dichiarativa dell’inammissibilità o improcedibilità del primo mezzo, produttiva della cd. consumazione del potere di impugnazione (artt. 358 e 387 cod. proc. civ.), come da giurisprudenza consolidata (Cass., sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13062; Cass., sez. 3^, 7 luglio 2009, n. 15895;

Cass., sez. lavoro, 11 maggio 2001 n. 6560; Cass., sez. 3, 19 settembre 2001, n. 11802). L’apparente dissenso di un isolato precedente (Cass., sez. 3^, 22 maggio 2007 n. 11.870) deriva solo da un obiter dictum in una fattispecie in cui il secondo mezzo di impugnazione era comunque tardivo.

Fermo il diniego dell’effetto preclusivo sull’impugnazione rinnovata riconducibile alla pendenza di quella proposta in precedenza, anche se di contenuto diverso, resta altresì valido il principio, pure costantemente affermato in subiecta materia, che la reiterazione del gravame deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine breve specificamente dettato: e cioè, nei caso dell’appello, entro quello di cui all’art. 325 cod. proc. civ. per l’appellante principale e quello endoprocessuale di cui all’articolo 343 cod. proc. civ. per l’appellante incidentale: data l’equipollenza, ai fini in esame, della notificazione dell’impugnazione e della notificazione della sentenza (Cass., sez. 1, 11 dicembre 2006, n. 26319), dovendosi escludere l’infungibilità di quest’ultima a valere quale dies a quo del termine d’impugnazione, pure sostenuta da una parte della dottrina.

Ne consegue, nella specie, che la D.P. era decaduta dal potere di proporre il secondo appello, di contenuto integrativo, dal momento che alla data della notificazione (11 febbraio 2004) era scaduto il termine breve decorrente dalla data di notifica del primo gravame (6 ottobre 2003), da lei proposto congiuntamente all’Epoca Boutique s.n.c..

La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti sopra indicati, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

PQM

Rigetta il primo, terzo e quarto motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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