Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11994 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1181/2019 proposto da:

N.A., difeso dall’avv. Stefano M. Leuzzi, domiciliato

presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 31.10.2018, ha rigettato la domanda proposta da N.A., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato sul rilievo che i fatti narrati non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione politiche, etc. di cui all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951.

E’ stata, inoltre, negata la protezione sussidiaria riconducibile alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non essendo state le sue dichiarazioni ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per il rischio di essere arrestato ed ucciso dalla polizia e/o esercito in quanto appartenente al movimento pacifista pro-Biafra).

Il Tribunale di Lecce ha, inoltre rigettato la domanda di protezione sussidiaria per la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) Legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nello Stato dell’Anambra in Nigeria.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione N.A., affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e segg., nonchè l’omesso e/o insufficiente esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha contraddittoriamente rigettato il suo ricorso nonostante abbia riconosciuto il clima di violenza e l’azione repressiva della polizia/esercito contro gli aderenti al movimento pacifista per l’indipendenza del Biafra.

Il decreto impugnato ha svolto una valutazione contrastante con le fonti dallo stesso riportate, rendendo una motivazione apodittica che non ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto credibile il ricorrente.

1. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”(secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), avendo il giudice di merito evidenziato le evidenti carenze del racconto del richiedente (in ordine alla sua appartenenza al gruppo degli (OMISSIS) e ed alla sua partecipazione a manifestazioni per l’indipendenza del Biafra) e le palesi contraddizioni in cui lo stesso è incorso (perfino sulle modalità della morte del padre e sulla sua attività lavorativa).

Nè il giudice di merito è incorso in contraddizione, in quanto se è pur vero, da un lato, che ha riportato fonti attestanti il clima di repressione della polizia nigeriana contro gli esponenti al movimento del Biafra, dall’altro, ha coerentemente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto non credibile l’appartenenza del ricorrente a tale movimento.

Con tali precisi rilievi il ricorrente non si è minimamente confrontato.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Espone il ricorrente che le fonti internazionali affermano la sussistenza di un clima precario e violento in Nigeria, con la conseguenza che il giudice di merito non ha correttamente valutato il caso concreto.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato – mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione dell’Anambra State della Nigeria ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 (Cass. 2/12/2018 n. 32064), profilo neppure censurato nel caso di specie.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè l’omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi in relazione al mancato rilascio della protezione umanitaria.

Lamenta il ricorrente che non si è tenuto conto del suo percorso integrativo rappresentato dalla frequentazione di tirocini formativi, di corso di lingua italiana e svolgimento di lavori stagionali.

6. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il giudice di merito ha coerentemente argomentato che il richiedente non ha dedotto situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la tutela umanitaria. Peraltro, il percorso di integrazione, che, secondo la ricostruzione del giudice di merito, non è stato caratterizzato dal raggiungimento di una minima stabilità lavorativa, può essere (secondo il costante orientamento di questa Corte), sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Non si liquidano le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Ministero.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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