Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11993 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA DELLA CIOCIARIA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CENEDA 39-D, presso l’avvocato STEGA TIZIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIAPPINI SANDRO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROMOGRAPH S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Liquidatore pro tempore, D.N. (C.F.

(OMISSIS)), B.A. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9,

presso l’avvocato ARIETA GIOVANNI, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3632/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

La Banca della Ciociaria s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 12 settembre 2007, prospettando due motivi di censura: l’uno per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe riformato la pronuncia di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo opposto per ragioni diverse da quelle per le quali era stata proposta opposizione; l’altro, per violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., in quanto la medesima corte avrebbe dato corso ad una consulenza tecnica d’ufficio, su circostanze estranee a quelle prospettate dalle parti, senza preventivamene consentire all’odierna ricorrente di produrre la documentazione utile alla sua difesa;

– i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità delle dedotte censure sotto diversi profili e, tra l’altro, perchè esse non sono corredate dai quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.;

– è stata depositata relazione, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., in cui si prospetta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Considerato, in diritto, che:

– come indicato nella predetta relazione, i due motivi di ricorso non risultano corredati dai quesiti di diritto prescritti dal citato art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa;

– trattasi di motivi di ricorso proposti a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (il secondo motivo, nell’intestazione, fa menzione del citato art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 3 a 5, ma in realtà contiene anch’esso una doglianza di natura processuale, comunque non riferibile alla previsione del n. 5);

siffatta omissione, per espressa disposizione del citato art. 366 bis c.p.c., comporta l’inammissibilità dei dedotti motivi di ricorso, e quindi del ricorso nel suo complesso;

la ricorrente dovrà perciò essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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