Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11993 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.16/05/2017),  n. 11993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Magherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA G. Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6187-2014 proposto da:

N.N., (OMISSIS), N.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ARMANDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GUGLIELMO

SAPORITO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE FORMIA in persona del Sindaco p.t. B.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. VENETO, 7, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA MIGNACCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DI RUSSO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato SERGIO TROSA per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO DE RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

I FATTI

N.U. propose domanda risarcitoria nei confronti del comune di Formia e del sindaco pro tempore, P.T., a suo dire responsabili di reiterate quanto illegittime sospensioni dei lavori e dei ritardi frapposti all’esercizio dei propri diritti edificatori.

Il Tribunale di Latina accolse la domanda.

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione, principale e incidentale, hinc et inde proposta etc, in riforma della sentenza di prime cure rigettò la domanda risarcitoria ritenendo carente il necessario elemento psicologico nella condotta dei convenuti.

Avverso la sentenza della Corte capitolina gli eredi N. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di censura.

Resiste con controricorso il comune di Formia.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione della L. n. 1150 del 1942, artt. 27, 30 e 33, (legge urbanistica) e L. n. 1902 del 1952 (misure di salvaguardia), ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1227, 2043, 2056 e 1123 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Le censure possono essere congiuntamente esaminate, attesane la intrinseca connessione logico-giuridica.

Esse risultano in parte inammissibili, in parte infondate.

Risulta, difatti, inammissibile, la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., e quella dell’errata lettura del comportamento del privato in relazione alle norme della legge cd. urbanistica e delle norme civilistiche evocate, volta che la relativa illustrazione è volta, nella sostanza, a lamentare carenze/insufficienze/contraddittorietà motivazionali della sentenza impugnata – vizi non più denunciabili in sede di legittimità all’esito delle modificazioni apportate all’art. 360 codice di rito, dalla L. n. 134 del 2012, se non nella forma e nella sostanza dell’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, del tutto impredicabile nel caso di specie.

Infondate appaiono poi le restanti censure perchè destinate ad infrangersi sull’ampio, corretto, esauriente impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello (che si dipana dal f. 2 al f. 14 della sentenza impugnata) nella parte in cui ha ritenuto, con argomentazioni del tutto scevre da vizi logico-giuridici – ripercorrendo funditus tutte le tappe della complessa vicenda per la quale è ancor oggi processo anche nei suoi aspetti amministrativo/giurisdizionali – che in tutti i passaggi diacronici della complessa vicenda edificatoria non fosse in alcun modo predicabile una condotta (non solo illegittima, ma anche) colposa della P.A..

Ciò che si chiede a questa Corte è, nella sostanza, una rivisitazione in fatto della condotta del pubblico funzionario (e per essa della P.A.), richiesta che, pur articolata in una censura avente ad oggetto l’elemento soggettivo dell’illecito sub specie della sua (ine)scusabilità (elemento cd. “normativo” della fattispecie aquiliana, suscettibile di esame in sede di legittimità), non coglie nel segno, volta che la sentenza impugnata, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettabili ipotesi fattuali alternative.

Tutte le ragioni di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto argomentativo adottato dal giudice d’appello, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti, circostanze e conseguenti valutazioni come definitivamente operati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso del precedente grado del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 di cui 200,00 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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