Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11993 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7685-2014 proposto da:

O.P., M.M., R.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso l’avvocato FRANCO

CHIAPPARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO SALA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO AXIL S.R.L., in persona del Curatore rag. G.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

13, presso l’avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANIA BRAMATI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, W.B.A. – INSURANCE & WHOLESALE

BROKERS S.R.L., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3664/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FRANCO CHIAPPARELLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente FALL. AXIL, l’Avvocato AGOSTINO

GESSINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in

subordine, per l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Curatore del fallimento Axil s.r.l., dichiarato il (OMISSIS), accertava che con atto del 1/10/98, la Axil aveva venduto appezzamento di terreno alla Meriba s.r.l. (di cui era amministratrice la nonna ultraottantenne dell’amministratore unico della Axil, C.P.) per Lire 1.100.000.000; che il bene era stato rivenuto alla s.r.l. ARCA 2000 (amministratore R. F., membro del collegio sindacale Axil, e di cui era socio O.P., presidente del collegio sindacale della detta società) per Lire 1.855.000.000 e lo stesso giorno, rivenduto a Pentasia s.r.l. (amministratore il Siano, collaboratore dello studio O. e di cui era socia la Cubu s.r.l., i cui soci erano O.P. e altri famigliari), per Lire 1.900.000.000.

Il curatore chiedeva ed otteneva sequestro conservativo nei confronti di C., O. e R., e quindi proponeva il giudizio di merito nei confronti di C.P. ed A., O.P., R.F. e M.M., addebitando loro la svendita del bene di ingente valore e chiedeva che, accertato l’inadempimento agli obblighi ex artt. 2392, 2393, 2394 e 2407 c.c., L. Fall., art. 146, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad un miliardo di Lire.

I sindaci O., R. e M. chiamavano in giudizio la compagnia di assicurazione LLoyds di Londra e successivamente la WBA s.r.l.

Separata la causa nei confronti di C.A., disposta e rinnovata C.T.U., il Tribunale, con sentenza del 18/18/2/2007, rigettava la domanda di simulazione della vendita stipulata dalla Axel con la Meriba, accertava la responsabilità dell’amministratore C.P. e dei sindaci O., R. e M. e li condannava in solido al pagamento di Euro 1.273.781,76, oltre interessi legali e rivalutazione dal 1/10/98, rigettava la domanda di manleva nei confronti dei Lloyds e di WBA; condannava i convenuti alle spese a favore del Fallimento e dei terzi chiamati.

La Corte d’appello, con sentenza del 1/10-8/10/2013, ha rigettato l’appello di O., R. e M. e condannato gli appellanti in solido col C. alle spese a favore del Fallimento, Lloyd’s e WBA. Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha respinto il quinto motivo, inteso a riproporre l’eccezione di nullità dell’ordinanza dispositiva del rinnovo della C.T.U., rilevando che le ragioni a base del rinnovo erano state palesate sia pure succintamente dal giudice,sulla base dell’implicito ma evidente presupposto della inidoneità della prima C.T.U. a fornire le specifiche cognizioni tecniche, e tali ragioni erano state ampiamente esplicitate in sentenza; le ragioni del rinnovo emergevano peraltro dalla stessa relazione dell’ing. Ca..

Ha respinto il sesto motivo, inteso a far valere la nullità della C.T.U. per la violazione degli artt. 194 e 201 c.p.c., rilevando che in massima parte le operazioni si erano svolte in contraddittorio, che il Collegio peritale aveva tenuto sì conto di documentazione e dati non acquisiti nè esaminati in contraddittorio, ma esplicitando gli stessi nella relazione finale, sulla quale avevano interloquito i C.T. di parte, e le fonti risalivano inoltre già ad atti di causa oppure del procedimento amministrativo; nel resto, si trattava di cognizioni tecniche che rientravano nelle conoscenze professionali dei C.T.P. Nel merito, ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla seconda C.T.U., nè si poteva considerare la memoria del prof. B., allegata in modo improprio ed irregolare dagli appellanti, atteso che giustamente era stata riferita la valutazione alla data in cui formalmente era stato venduto il terreno (1/10/98) non rilevando che l’accordo per la cessione risalisse al marzo dello stesso anno, non essendo stato ciò provato (e in ogni caso, era prevedibile anche a marzo 1998 il tenore del provvedimento regionale di approvazione del nuovo piano regolatore generale, atteso che sin dal 4/2/98 la conferenza dei servizi aveva già assunto le relative determinazioni, poi integralmente recepite dalla giunta regionale).

Nè infine sul valore potevano incidere fatti che solo successivamente avevano condizionato lo sfruttamento commerciale del terreno.

La Corte ha infine condannato gli appellanti ed il C. alle spese a favore del Fallimento, dei LLoyds e di WBA. Ricorrono avverso detta pronuncia O., R. e M., con ricorso strutturato su quattro motivi, illustrato con memoria.

Si difende con controricorso il solo Fallimento Axil.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese a favore dei Lloyds e di WBA, deducendo di non avere avanzato alcuna domanda verso dette parti in appello, di avere evocato dette parti solo ai fini dell’ integrità del contraddittorio, e che WBA non si era neppure costituita.

2.1.- Il primo motivo è solo parzialmente fondato.

E’ infondata la censura rivolta nei confronti della condanna alle spese a favore dei Lloyd’s, statuita dalla Corte d’appello nella pronuncia impugnata.

Ed infatti, il Giudice del merito ha applicato il criterio della causalità della lite, per avere evocato nel giudizio di secondo grado i Lloyd’s, pur non proponendo alcuna domanda nei confronti di detto assicuratore, che pertanto, non era parte neanche processualmente necessaria nel giudizio di secondo grado.

E’ invece fondato il motivo inteso a denunciare l’erroneità della condanna alle spese nei confronti di WBA, parte contumace, come tale indicato e risultante dalla sentenza impugnata.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost., per la mancanza di motivazione sul rinnovo della C.T.U. Evidenziano che il potere di rinnovare la C.t.u. deve essere adeguatamente motivato, e che nel caso, dopo i chiarimenti dell’ing. Ca., la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, sottraendo al contraddittorio l’esame di eventuali perplessità, nè a tale mancanza può supplirsi con la sentenza;

inoltre, la contestazione del Fallimento alla prima perizia era generica, e detta parte aveva formulato osservazioni critiche nella conclusionale.

2.2.- Il motivo (anche a tacere dal rilievo di inammissibilità, ex art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che la parte non ha riportato in ricorso il contenuto dell’ordinanza nei cui confronti si duole e nella memoria ex art. 378 c.p.c., che dovrebbe solo avere contenuto illustrativo dei motivi, ha riportato uno stralcio del provvedimento del Tribunale), è sostanzialmente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte non è univoca in tema di rinnovazione della C.T.U., anche se per giurisprudenza prevalente si ritiene che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (così, tra le altre, le pronunce 2151/2004, 10043/06, 20227/2010, 17693/2010); diversamente, per la pronunce 14775/2004 e 9379/2011, se la parte chiede la rinnovazione delle indagini tecniche, specificando le ragioni della richiesta, il giudice è libero di disporla o meno, ma nel caso in cui non la disponga, a differenza del caso contrario, è tenuto a motivare sul punto e, per la più recente sentenza 18410/2013, il giudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente – in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza – le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del C.T.U. già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si tiene conto anche dei tempi necessari per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, che non possono risultare sprecati.

In ogni caso, nella fattispecie, la sentenza impugnata ha rilevato che l’ordinanza dispositiva del rinnovo della consulenza aveva “succintamente” dato conto della esigenza dell’ulteriore incombente, sulla base dell’implicito ma del tutto evidente presupposto della inidoneità della precedente consulenza a fornire le cognizioni tecniche necessarie ai fini della decisione, e tali ragioni erano state ampiamente sviluppate nella sentenza, che in detta parte aveva confermato quindi l’ordinanza.

1.3.- Col terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 194, 201 e 101 c.p.c., per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di nullità della seconda C.T.U. Deducono a riguardo di avere prontamente eccepito che nel corso delle operazioni peritali erano stati acquisiti agli atti solo il certificato di destinazione urbanistica con NTA e la copia dello stralcio del P.R.G.; che successivamente, erano stati inseriti nella C.T.U. i dati e la documentazione delle Tabelle E), F), G), H), I), erano state condotte indagini sulla cd. (OMISSIS) e gli stessi C.T.U. avevano fatto riferimento ad una verifica con i progettisti dell’intervento.

Secondo i ricorrenti, in tal modo sarebbe stato violato il principio del contraddittorio e non v’è stata l’autorizzazione ex art. 194 c.p.c..

2.3.- Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rilevato che dei documenti e dati non acquisiti nell’ambito delle riunioni con i C.T.U., questi avevano dato ampiamente conto nella relazione finale, sulla quale le parti avevano potuto interloquire, così esercitando ampiamente e concretamente il diritto al contraddittorio, sulla base di tutti i dati e le fonti utilizzate dai Consulenti d’ufficio.

Inoltre, la Corte del merito ha rilevato che le fonti documentate utilizzate dai Consulenti d’ufficio riguardavano atti già in causa o del procedimento amministrativo, mentre le fonti tecniche rientravano nella sfera delle cognizioni tecniche proprie dei consulenti.

Ciò posto, avuto riguardo alle censure dei ricorrenti, si rende applicabile il principio espresso nelle pronunce 1020/2006, 3191/2006, 12695/2007, secondo cui la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, ed il consulente d’ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice può, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 1, assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, mentre non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai limiti intrinseci al mandato conferitogli tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, pertanto, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario.

Ed è di palese evidenza come nella specie i Consulenti si siano limitati ad assumere informazioni e dati di carattere prettamente tecnico, per compiutamente rispondere ai quesiti.

1.3.- Col quarto motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione operata nella C.T.U.;

evidenziano che i vari consulenti si sono espressi per valutazioni molto diverse, che avrebbero dovuto indurre i Giudici “a valutare con maggior cautela le risultanze delle perizie soprattutto alla luce di fatti ed avvenimenti oggettivi”, ovvero l’esito della procedura esecutiva immobiliare di terreno facente parte della stessa lottizzazione di cui fa parte il terreno di cui si tratta, rimasto invenduto, fatto non valutato dalla Corte del merito, così come il fatto documentato nel certificato del 14/10/2010, prodotto in sede di precisazione delle conclusioni, attestante la minore volumetria realizzabile sul terreno.

2.3.- Il motivo è inammissibile.

Al presente giudizio si applica catione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata l’8 ottobre 204 l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012; come ritenuto nella pronuncia delle Sezioni unite, 19881/2014, “il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne…

l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

E nel caso, i ricorrenti hanno inteso contestare la valutazione della Corte del merito, condotta alla stregua delle risultanze della C.T.U. che, come tale, inoltre costituisce tipico accertamento di fatto.

3.1.- Conclusivamente, va accolto parzialmente il solo primo motivo del ricorso, rigettati gli altri; va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con la declaratoria che nulla è dovuto dai ricorrenti alla WBA Insurance & Wholesale Brokers s.r.l. a titolo di spese per il secondo grado di giudizio.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il primo motivo, respinge gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti alla WBA Insurance &

Wholesale Brokers s.r.l. a titolo di spese per il secondo grado di giudizio; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in favore del Fallimento Axil in Euro 9200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi;

oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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