Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11993 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8300/2019 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro
Calabrese, giusta procura alle liti allegata al ricorso per
cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto n. 557/2019 del Tribunale di L’Aquila, pubblicato
il 15 febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con decreto del 15 febbraio 2019, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da M.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Il Tribunale ha dapprima rilevato che nel ricorso non erano descritti specificamente i fatti che avevano condotto il ricorrente ad allontanarsi dal proprio paese e che al ricorso non erano allegati nè il provvedimento di rigetto della Commissione, nè il verbale di audizione; e successivamente ha, comunque, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (perchè dal ricorso si evinceva che si trattava di affari privati) e della protezione sussidiaria, tenuto conto della situazione politica del paese, che di recente aveva visto la vittoria di N.A., nuovo Presidente del Ghana che aveva promesso di rendere gratuita l’istruzione secondaria superiore, di ridurre le tasse e di aprire nuove scuole; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di merito hanno precisato che non sussisteva il presupposto oggettivo riguardante la situazione del richiedente nel nostro Paese e che, in ogni caso, non sembravano emergere situazioni meritevoli di protezione per ragioni umanitarie, nè un sistema tollerato di vendette private, ma solo il generico timore del ricorrente legato a fatti accaduti nel suo Paese, peraltro in alcun modo provati; inoltre, apparivano irrilevanti sia il fatto che il ricorrente svolgesse attività di volontariato, sia le altre circostanze dal medesimo dedotte.
3. M.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.
4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, con specifico riferimento alla protezione sussidiaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il vizio di motivazione apparente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg., s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008 e s.m.i. e degli artt. 2 e segg. CEDU; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione del provvedimento di diniego e del verbale di audizione della commissione territoriale, provvedimenti non allegati telematicamente al ricorso, ma indicati nell’indice ed integralmente richiamati nel corpo dell’atto.
1.1 Il motivo è inammissibile, perchè, oltre ad essere estremamente generico sulla censura della mancata valutazione del provvedimento di diniego e del verbale di audizione della commissione territoriale, trascura del tutto di censurare l’iter argomentativo del Tribunale, laddove ha affermato che i fatti dedotti dal ricorrente erano di natura privata e, per quanto concerne specificamente la protezione sussidiaria, che non erano fondati i motivi che avevano determinato la fuga dallo Stato di origine in considerazione dell’evoluzione della situazione politica del Paese che non consentiva di ritenere sussistenti i requisiti richiesti ex lege ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione (pag. 2 del provvedimento impugnato).
1.2 Invero, in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 14 febbraio 2012, n. 2091; Cass., 10 agosto 2017, n. 19989); e nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento alla protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la motivazione apparente, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione aggiornata esistente in Ghana e l’omessa attività istruttoria.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, motivazione apparente, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione aggiornata in Ghana e della situazione esistente in Libia; omessa attività istruttoria.
3.1 I motivi, che vanno esaminati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili, poichè la motivazione dettata dal Tribunale, pur sintetica, è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito dai giudici di merito.
3.2 Il Tribunale, infatti, ha tenuto conto, richiamando a pagine 3 specifiche fonti internazionali aggiornate al 2017, della situazione politica del paese, che di recente aveva visto la vittoria di N.A., nuovo Presidente del Ghana che aveva promesso di rendere gratuita l’istruzione secondaria superiore, di ridurre le tasse e di aprire nuove scuole, sicchè il Ghana era un paese politicamente democratico e stabile, caratterizzato da una crescente qualità della vita e da uno sviluppo economico sostenuto.
3.3 Quanto alla protezione umanitaria, i giudici di merito hanno precisato che non sussistevano i gravi motivi di carattere umanitario, e che non sussisteva nel Ghana, alla luce della attuale situazione e del percorso democratico intrapreso, una situazione che potesse determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani; nè esisteva un sistema tollerato di vendette private, ma solo il generico timore del ricorrente legato a fatti accaduti nel suo Paese, peraltro in alcun modo provati; inoltre, apparivano irrilevanti il fatto che il ricorrente svolgesse attività di volontariato e le altre circostanze dal medesimo dedotte.
In particolare, la motivazione contenuta nel decreto impugnato, sia per quel che riguarda il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione, sia delle ragioni di diritto poste a fondamento della stessa decisione e di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere il percorso logico – argomentativo che ha portato il Tribunale decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.
3.4 E’ utile ribadire, al riguardo, che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021