Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11992 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 19/06/2020), n.11992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12176/2013 R.G. proposto da:

R.N., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Paoli e

M.V., elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Apricale n. 31, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 138/8/2012, depositata il 26 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Letto il ricorso per cassazione presentato da R.N. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado n. 120/11/2010 pronunziata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento effettuato con metodo induttivo di maggiori ricavi (Euro 68.866,75) per l’anno di imposta 2005.

2. – Considerato che il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ha proposto due motivi di ricorso, con cui denunzia i seguenti vizi della sentenza impugnata:

2.1- Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la sentenza impugnata non indica le ragioni della decisione.

2.2- Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nullità della sentenza impugnata perchè omette di valutare sia i motivi di appello che le stesse ragioni dell’Ufficio.

3.- Visto che l’Agenzia delle entrate ha depositato fuori termine un “atto di costituzione” al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa, senza formulare alcuna conclusione.

4.- Ritenuto che il ricorso sia fondato sotto entrambi i profili proposti per i seguenti motivi.

4.1- In base alla giurisprudenza di questa Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

4.2- Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, come a ragione denunziato dal ricorrente, perchè omette qualunque valutazione critica delle emergenze processuali, indicando come motivi della decisione adottata delle mere affermazioni apodittiche, quali: “il metodo applicato dall’Ufficio appare corretto”, “neppure in appello il contribuente fornisce elementi idonei a diversamente valutare dette circostanze” e infine, sorprendentemente, che “in relazione al principio di strumentalità della forma non può dichiararsene la nullità – della sentenza di primo grado – avendo in ogni caso raggiunto lo scopo”.

4.3- Tali generiche affermazioni non danno conto del ragionamento attraverso cui si giunge alla decisione adottata. Non vengono chiariti infatti i motivi di fatto e di diritto che sorreggono le conclusioni, e rimane oscuro quale sia lo scopo della sentenza che il giudice di appello sostiene essere stato raggiunto.

4.4- In particolare non vengono esaminati i motivi dell’appello: nessuna delle questioni in fatto ed in diritto prospettate dalle parti costituisce oggetto di specifica valutazione da parte della sentenza impugnata, per cui non è possibile cogliere quali siano le fonti di prova ed i motivi di diritto ritenuti prevalenti ai fini della decisione e quali recessivi.

5.- Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio al giudice di appello per un nuovo giudizio, anche sul regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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