Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11992 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C.U. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso l’avvocato DEL BUFALO

MARIA LUISA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimata –

sul ricorso 20006-2007 proposto da:

C.I. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 110, presso l’avvocato MERLA

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.C.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5565/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M.L. DEL BUFALO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

G. MERLA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del ricorso principale;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. BERNABAI: il

ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, prima facie, la

fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 18 febbraio 2005 il Tribunale di Roma determinava a carico di B.C.U. l’assegno di divorzio di Euro 2400,00 mensili in favore dell’ex-coniuge C.I., con decorrenza dalla data della sentenza e con adeguamenti annuali Istat e lo condannava, inoltre, alla rifusione delle spese di giudizio.

Con ricorso depositato il 3 giugno 2005 il B.C. proponeva gravame, deducendo l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’altrui diritto all’assegno di divorzio e in subordine lamentandone l’eccessivo ammontare.

Costituitasi ritualmente, la C. eccepiva, in via pregiudiziale, l’improcedibilità dall’appello per mancato rispetto del termine assegnato all’appellante per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione della prima udienza di trattazione: termine, di cui egli aveva chiesto la proroga solo dopo l’inutile decorso, incorrendo quindi nella preclusione del gravame. Proponeva altresì impugnazione incidentale, subordinata alla predetta eccezione, al fine di ottenere la maggiorazione dell’assegno divorzile”.

Con sentenza 13 dicembre 2006 la Corte d’appello di Roma dichiarava l’improcedibilità del gravame e la conseguente inefficacia dell’appello incidentale, con integrale compensazione delle spese processuali del grado.

Motivava che, nel contrasto tra più precedenti giurisprudenziali di legittimità, appariva preferibile l’indirizzo secondo cui la tempestività dell’appello è contrassegnata dal deposito del ricorso entro il termine, breve o lungo, di legge; laddove il termine concesso dal presidente della Corte d’appello per la notificazione del ricorso introduttivo dell’impugnazione, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di trattazione, ha natura ordinatoria e può quindi essere prorogato: ma solo a condizione che non sia ancora scaduto alla data della richiesta di parte (art. 154 cod. proc. civ.). Una volta decorso, senza previa istanza di proroga, anche il termine ordinatorio produce la decadenza, così come il termine ab origine perentorio: non trovando applicazione il rimedio della rinnovazione della notifica prevista dall’art. 350 c.p.c., comma 2, corrispondente, nel grado d’appello, all’art. 291 cod. proc. civ.).

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il B. C. deducendo:

1) la violazione degli artt. 154, 348 cod. proc. civ. e L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nonchè il vizio di motivazione, perchè la proposizione dell’appello, con il rito camerale, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, e nessuna sanzione di improcedibilità è disposta dalla legge per l’omessa notifica, stante la specialità dell’art 291 rispetto all’art. 154 cod. proc. civ. e la tassatività delle ipotesi di improcedibilità dell’appello;

2) la violazione degli artt. 176 e 359 cod. proc. civ., per omessa valutazione della mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, dell’ordinanza istruttoria pronunziata dal giudice fuori dell’udienza, con cui si era rigettata l’istanza di anticipazione dell’udienza di trattazione: omissione, all’origine del mancato rispetto del termine concesso per la notifica del ricorso.

Resisteva con controricorso la signora C., che svolgeva altresì ricorso incidentale condizionato per la revoca della dichiarazione d’inefficacia del proprio appello incidentale, una volta caduta l’ipotesi di cui all’art. 334 cod. proc. civ., comma 2.

Dopo la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., le parti depositavano memorie illustrative.

All’udienza del 9 Febbraio 2010 il P.G. e i difensori precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 154, 348 cod. proc. civ. e L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nonchè il vizio di motivazione, perchè la proposizione dell’appello, con il rito camerale, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria.

Il motivo è infondato.

Appare corretta la statuizione della Corte d’appello di Roma secondo cui il termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., determina, anch’esso, la decadenza dall’attività processuale cui è correlato, se non prorogato prima della sua scadenza. In quest’ultima ipotesi, i suoi effetti sono in tutto identici a quelli del termine ab origine perentorio (Cass., sez. 2, 19 gennaio 2005, termine ab origine perentorio (Cass., sez. 2, 19 gennaio 2005, Cass., sez. 2^, 14 ottobre 1998, n. 10174).

Non pertinente, in contrario, appare il riferimento alla possibilità di rinnovare la notifica omessa, ai sensi dell’art. 350 cod. proc. civ. (reiterativo, in grado d’appello, della sanatoria prevista dall’art. 291 cod. proc. civ.), trattandosi, nella specie, non già di nullità, bensì di radicale inesistenza della notifica, dei tutto omessa dall’appellante entro il termine concessogli.

D’altro lato, il recente insegnamento nell’arresto di Cass., sez. unite, 30 luglio 2008, n. 20.604 ha altresì superato la possibilità stessa di rinnovare la notificazione invalida del ricorso in grado d’appello, prima ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, con salvezza del ricorso per gravame tempestivamente depositato:

giurisprudenza permissiva, legata alla qualificazione della notifica come fase esterna all’impugnazione, volta solo ad instaurare il contraddittorio (Cass., sez. 1, 18 giugno 2007, n. 14.057; Cass., sez. 1, 29 marzo 2007 n. 7790; Cass., sez. 1^, 22 febbraio 2006, n. 3837). Secondo tale recente indirizzo, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, si rende improcedibile ove la notificazione del ricorso, col pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, non sia avvenuta entro il termine all’uopo assegnato:

non essendo consentito al giudice di concedere all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. Il suddetto principio, formalmente enunciato dalle sezioni unite nell’ambito del rito del lavoro, si deve ritenere dotato di vis espansiva anche per il rito camerale, pure contrassegnato dalla vocatio in ius tramite deposito del ricorso e dalla sua successiva notifica insieme col decreto di fissazione dell’udienza; e trova, nel corpo della motivazione, la sua ratio in una lettura costituzionalmente orientata della normativa in subiecta materia, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, consacrato nell’art. 111 Cost., comma 2, novellato.

Non convincenti appaiono, sul punto le osservazioni difensive contenute nella memoria illustrativa, volte a negare l’assimilabilità della fattispecie in esame con quella sottostante alla decisione delle sezioni unite in materia di lavoro, posto che il principio di diritto quivi affermato involge l’intero spettro dei gravami introdotti con ricorso depositato in cancelleria, anzichè con atto di citazione ad udienza fissa. Inoltre, resta insuperabile l’ulteriore ratio decidendi legata, come detto, all’intempestiva richiesta di proroga del termine, pur ritenuto di natura ordinatorio, prima della sua scadenza (art. 154 cod. proc. civ.).

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 176 e 359 cod. proc. civ., per omessa valutazione della mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, dell’ordinanza di rigetto dell’istanza anticipatoria d’udienza.

Il motivo è infondato.

Nessun obbligo di comunicazione incombe sulla cancelleria, ex art. 136 cod. proc. civ., in ordine ad un decreto (e non ordinanza, come erroneamente qualificato il provvedimento de quo) emesso su istanza presentata fuori udienza – e quindi al di fuori delle cadenze normali dell’iter procedimentale in corso – volta ad ottenere la modificazione di un precedente provvedimento ordinatorio.

In tale ipotesi, è’ invece onere della parte accertare l’esito del proprio ricorso, così da conformarsi tempestivamente alle esigenze istruttorie, nuove o immutate, conseguenti.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

PQM

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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