Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11992 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 30/09/2016, dep.16/05/2017),  n. 11992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Magherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6456-2012 proposto da:

ENEL SPA (OMISSIS), in persona dell’avv. SALVATORE CARDILLO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso

lo studio dell’avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., P.D., F.G., P.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI

1, presso lo studio dell’avvocato DANTE GROSSI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO POLLINI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SOGIN GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANDREA PIETROPAOLI per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO POLLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

F.G., P.O. e P.D. convennero dinanzi al Tribunale di Vercelli le s.p.a. Enel e So.G.In., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto P.R., deceduto il (OMISSIS) a seguito di mesotelioma pleurico maligno. Il giudice di primo grado, disposta la chiamata in giudizio di C.R. (riconosciuto responsabile, in sede penale di omicidio colposo) respinse la domanda.

La corte di appello di Torino, in totale riforma della pronuncia del Tribunale, accolse la domanda, condannando l’Enel al risarcimento dei danni così come quantificati in dispositivo di sentenza.

Avverso la sentenza della Corte piemontese l’Enel ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 6 motivi di censura.

Resistono con controricorso F.G. con P.M., P.D. e P.N..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa insufficiente e contraddittoria pronunzia sull’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 (art. 360, n. 5).

Il motivo – in disparte i profili di inammissibilità conseguenti alla denuncia di un violazione di norma processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e non del n. 4 della stessa norma – è, nel merito, privo di pregio, per patente mancanza di decisività della censura quanto al suo contenuto storico-illustrativo, non avendo la Corte territoriale sostanzialmente fondato la propria decisione sugli elementi probatori (valutazioni medico-legali del dott. A.P., deduzioni degli appellanti circa le mansioni svolte dal congiunto deceduto, argomentazioni relative all’infanzia di quest’ultimo) oggi ancora rappresentati in questa sede come novum in appello.

La motivazione della sentenza, che trova il suo compiuto svolgimento dal foglio 39 in avanti (con particolare riferimento alla circostanza del luogo di nascita e di quello di residenza toto vitae del P., come documentato sin dal primo grado di giudizio dagli attori), e che questa Corte interamente condivide, attesane la logicità e coerenza, si sottrae tout court alla censura, atteso che non è interdetto alla parte, nei propri scritti difensivi, citare dottrina e letteratura medico-legale che contengano (come nella specie) considerazioni e valutazioni di carattere generale (in particolare, il periodo di latenza di specifiche malattie tumorali), onde motivare il proprio dissenso dalle conclusioni dell’eventuale CTU contenuta negli atti di causa.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 342 c.p.c..

Il motivo – prima ancora che infondato nel merito, avendo la Corte di appello condivisibilmente escluso ogni carattere di genericità dei motivi di gravame (ff. 29-30 della sentenza oggi impugnata) – è inammissibile in rito, non avendo parte ricorrente ottemperato all’onere di specifica e precisa indicazione degli elementi di fatto che consentano alla Corte di legittimità il controllo sulla decisività dei vizi dedotti.

In ossequio a (ciò che resta del) principio di autosufficienza del ricorso, sarebbe stato onere di parte ricorrente indicare, sia pur soltanto in parte qua, il contenuto dell’atto di appello per evidenziarne i profili di inammissibile genericità: in difetto di ogni utile specificazione al riguardo, questa Corte non viene, pertanto, messa in condizione di apprezzare la rilevanza e fondatezza della censura (Cass. 2007 del 2006, tra le molte conformi).

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 444 c.p.p., art. 2697 c.c., (art. 360 n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La Corte territoriale, difatti, ha, da un canto, operato un corretto e condivisibile riferimento anche (ma di certo non solo) alla sentenza di patteggiamento C.R.; e, dall’altro, altrettanto correttamente applicato alla fattispecie concreta gli ormai consolidati criteri in tema di causalità civilistica, onde “la logica penalistica” da cui essa “risulterebbe permeata” non risulta nè viziata nè viziante con riferimento alla completa, esaustiva e convincente motivazione adottata dal giudice territoriale, che evoca, in concreto, il principio della probabilità relativa (Cass. 21619/2007; Cass. ss.uu. 576/2008), senza omettere gli opportuni richiami alla giurisprudenza di questa Corte in tema di utilizzazione dell’amianto in epoca ante 1992 (ex multis, Cass. 2491 del 2008) Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

La doglianza è manifestamente infondata, avendo la Corte torinese fatto buongoverno dei consolidati principi, a più riprese affermati da questo giudice di legittimità, in ordine alla utilizzabilità, salva motivazione (nella specie, ampia esauriente e convincente) delle cd. “prove atipiche”, quali quelle raccolte in altri giudizi (Cass. 24164/2011; Cass. 15714/2010; in particolare, quanto alla facoltà del giudice civile di attribuire valenza ed efficacia probatoria anche esclusiva ad una perizia disposta in sede penale in relazione a fatti comuni ad entrambi i processi Cass. 11426/2006). Con il quinto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo: il criterio della possibilità scientifica e la probabilità qualificata (art. 360 c.p.c., n. 5).

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

Il motivo di censura appare, pertanto, irrimediabilmente destina” ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè, nel suo complesso, pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito, n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1226 c.c., art. 429 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il riconoscimento della rivalutazione monetaria (art. 360 c.p.c., n. 5).

La censura è infondata, essendosi limitata la Corte territoriale ad applicare i consolidati criteri di liquidazione affermati fin da Cass. 1712/1995, calcolando poi gli interessi compensativi sulla somma dovuta previa devalutazione della somma stessa, anno per anno, dalla data del fatto.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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