Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11992 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7402/2019 proposto da:

A.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Berardo Cerulli, come

da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, e

domiciliato presso l’Avvocato SALVINI SIMON;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto n. 561/2019 del Tribunale di L’Aquila, pubblicato

il 15 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 15 febbraio 2019, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da A.B., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese per un conflitto con il padre in merito allo smarrimento di tutte le sue pecore; che era andato, quindi, a vivere con la sua fidanzata, poi deceduta, e che i familiari della ragazza lo avevano ritenuto responsabile del decesso e avevano fatto richiesto alle forze dell’ordine di arrestarlo.

3. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti esposti non integravano una persecuzione personale dovuti a motivi di discriminazione perchè fatti attinenti a questioni personali e familiari e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto dei motivi che avevano determinato la fuga del ricorrente dal Ghana e dell’evoluzione della situazione politica del paese, che di recente aveva visto la vittoria di N.A., nuovo Presidente del Ghana che aveva promesso di rendere gratuita l’istruzione secondaria superiore, di ridurre le tasse e di aprire nuove scuole; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di merito hanno precisato che mancava il presupposto oggettivo relativo alle condizioni esistenti nel Paese di origine e che, in ogni caso, non sembravano emergere situazioni meritevoli di protezione per ragioni umanitarie, nè un sistema tollerato di vendette private.

4. A.B. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, con specifico riferimento alla protezione sussidiaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale recepito informazioni attuali sul trattamento sanzionatorio dell’omicidio e sulla situazione carceraria in Ghana caratterizzata da trattamenti inumani e degradanti.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 La valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione.

Il successivo comma 5 della citata norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lettera c).

In modo corrispondente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede l’obbligo di valutare le condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, con la conseguenza che il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

Queste norme dunque, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente asilo consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pongono a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass., 10 giugno 2020, n. 11175; Cass., 20 maggio 2020, n. 9230, citata).

1.3 Con specifico riferimento alla protezione sussidiaria, questa Corte ha, inoltre, affermato che, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all’art. 14, lett. a), (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte) e lett. b), (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del D.Lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto del medesimo art. 14, lett. c), che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano “effettivi” (come richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso Decreto) e, cioè, “individuali” o almeno “individualizzati” e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione (Cass., 19 giugno 2020, n. 11936).

1.4 Più in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, stabilisce che la protezione sussidiaria possa essere accordata in tre casi: a) quando il richiedente sia esposto al rischio di condanna a morte o dell’esecuzione della pena di morte; b) quando il richiedente sia esposto al rischio di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) quando il richiedente sia esposto ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Questi rischi devono essere effettivi, individuali o almeno individualizzati e debbono derivare dalla condotta dello Stato; oppure di partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; od infine di soggetti non statuali, se lo Stato o le organizzazioni internazionali presenti sul suo territorio non possano o non vogliano fornire protezione.

1.5 Ciò posto, la pronuncia impugnata si è attenuta ai principi richiamati avendo affermato, proprio con riferimento al pericolo di essere sottoposto ad un regime carcerario inumano, con una ratio decidendi che, comunque, non è stata specificamente censurata dal ricorrente, che non vi era alcuna prova che il ricorrente nel suo Paese fosse ricercato dalle Autorità e che nemmeno fosse sottoposto al pericolo di essere soggetto a processo penale (pag. 4 del provvedimento impugnato), con ciò affermando la natura non effettiva e individualizzata del rischio dedotto.

1.6 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dal Ghana non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento alla protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, avendo il Tribunale omesso la valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva che avrebbe consentito di accertare che il Ghana era assai lontano da una transizione democratica tenuto conto delle condizioni deprecabili degli istituti di pena.

2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi espressa dal Tribunale per negare il riconoscimento del richiesto permesso di soggiorno per motivi umanitari, che ha specificamente affermato che il richiedente non aveva allegato la sussistenza di situazioni meritevoli di protezione per ragioni umanitarie, nè un sistema tollerato di vendette private, ma solo il generico timore legato a fatti accaduti nel suo paese di origine, non

ritenuti provati.

2.2 Il ricorrente, peraltro, si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione del provvedimento impugnato, senza nulla aggiungere, nemmeno in questa sede, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche situazione di vulnerabilità in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno.

2.3 Sul punto va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 9 luglio 2020, n. 14548; Cass. n. 15794 del 12/06/2019).

Ed invero, l’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza non può prescindere, per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza, dall’aspetto individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti nè rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente.

2.4 Ciò posto, va evidenziato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno, con la conseguenza che il fattore dell’integrazione sociale in Italia è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

La condizione di vulnerabilità, quindi, pur non essendo suscettibile di tipizzazione, non è identificabile con il mero stato d’insicurezza derivante dalla situazione d’instabilità politica e sociale del Paese di origine, ove la stessa, come nella specie, non comporti, in caso di rimpatrio del richiedente, il rischio d’immissione dello stesso in un contesto ambientale idoneo a determinare una significativa ed effettiva compressione dei suoi diritti fondamentali. Diversamente, infatti, si prenderebbe in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass.,3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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