Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11991 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 31/05/2011), n.11991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/03/2 005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio delle imposte dirette di Caserta rettificò le dichiarazioni Irpef ed Iva presentate da D.B.A. per l’anno 1995 sul rilievo che si discostavano dai parametri presuntivi stabiliti dal D.P.M.C. 29 gennaio 1996 in relazione all’attività economica esercitata (commercio di prodotti di tabacco).

L’impugnazione della contribuente è stata accolta in primo ed in secondo grado. L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza della CTR con due motivi. L’intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha richiamato la considerazione del primo giudice secondo la quale dalla contabilità d’impresa prodotta in sede di istruttoria amministrativa non erano emerse “discrasie” che facessero presumere l’esistenza di un reddito diverso da quello dichiarato. Ha quindi rigettato l’appello dell’Ufficio osservando che “i parametri determinati dai legislatore sono un utile strumento di accertamento, ma da soli non bastano a sostenere la legittimità dell’accertamento, considerato che essi vanno sempre confrontati con la capacità produttiva dell’esercizio… nel caso in esame, tali presunzioni non sono correlate a fatti obiettivi … Del resto, la normativa introdotta con i parametri è integrativa e non abrogativa di quella concernente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, in cui testualmente si dice:”…l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione … possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti”. Tanto non risulta essere fatto …”.

Coi motivi di ricorso si deduce violazione di legge (L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) e vizio di motivazione insufficiente su punto decisivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Si osserva che le norme richiamate stabiliscono in favore dell’Ufficio una presunzione legale idonea a motivare l’accertamento a prescindere dal rilievo di irregolarità contabili, e ribaltano sul contribuente l’onere della prova delle circostanze che possano aver reso inaffidabili i dati presuntivi in relazione alle particolarità del caso concreto.

I motivi sono fondati.

Questa Corte ha chiarito che l’ufficio il quale procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), avvalendosi, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996; non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perchè gli elementi considerati nell’elaborazione dei parametri stessi hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal primo comma dell’art. 2728 cod. civ., e sono di per sè idonei a fondare un corrispondente accertamento, a prescindere dalla regolarità formale delle scritture contabili. Lo scostamento dai parametri giustifica per legge la presunzione di inattendibilità sostanziale della contabilità d’impresa, sicchè è escluso che la prova contraria a carico del contribuente possa fondarsi esclusivamente sulle scritture contabili, pur restando consentito al contribuente di provare altrimenti (anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice) l’inapplicabilità dei coefficienti presuntivi alla sua posizione reddituale (Cass. 5977/2007, 3288/2009). La motivazione dell’atto di accertamento non può tuttavia esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione della applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (Cass. 26635/2009).

Nella specie risulta che la contribuente non ha indicato specifiche condizioni negative di esercizio dell’impresa, ma ha insistito sulla attendibilità dei relativi dati contabili sostenendo che la natura del prodotto commercializzato (in quanto sottoposto ad incisivo controllo da parte dello Stato) ne escludeva un approvvigionamento irregolare. La tesi si risolve in una mera critica alla attendibilità dei coefficienti presuntivi stabiliti per legge, ritualmente applicati a seguito di “contraddittorio preventivo”. La sentenza impugnata, che ha accolto tale tesi, si è discostata da principi affermati da questa corte, e va cassata.

Non risulta siano state rappresentate dal contribuente circostanze di fatto particolari, la cui considerazione da parte dei giudici di merito sia mancata o debba essere ripetuta. La causa può dunque essere definita in questa sede, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo della lite.

E’ giustificata la compensazione delle spese dei primi due gradi, e va condannata la parte privata a rimborsare quelle de giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa fra le parti le spese processuali dei primi due gradi e condanna il contribuente al rimborso di quelle di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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