Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11991 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 17/05/2010), n.11991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA EMMECI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Avv. P.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 149, presso l’avvocato FIDENZIO SERGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVIERI GIUSEPPE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DEAR S.A.S. DI D.S.F. (P.I. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso l’avvocato MORSILLO ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BUONO GIANPAOLO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE OLIVIERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIANPAOLO BUONO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 luglio 2001 la De.ar. s.a.s. di D.S.F. introduceva un giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto stipulato con la Emmeci S.r.l. per il risarcimento dei danni subiti a seguito del grave inadempimento compiuto dalla detta società relativamente al contratto del 20 aprile 1993 con cui aveva concesso in locazione alla s.r.l. Ischia Supermercati (trasformatasi in società in accomandita semplice, quindi incorporata per fusione in De.ar. s.a.s. di D.S. F.) l’azienda in Ischia alla via Acquedotto nn. 26/28, limitatamente al ramo riguardante la vendita al dettaglio di prodotti rientranti nella tabella merceologica 8^ in essa compreso il locale supermercato.

Nominato l’arbitro, la controversia veniva decisa con lodo del 5 maggio 2003, con cui l’arbitro unico, anche quale giudice di equità, così decideva: a) rigettava le eccezioni preliminari sollevate da Emmeci S.r.l.; b) dichiarava la legittimità del procedimento di nomina dell’arbitro e la compromettibilità del rapporto dedotto in giudizio; c) pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento della Emmeci S.r.l.; d) condannava la Emmeci S.r.l. al pagamento della somma di euro 10.517,83 oltre interessi legali dalla domanda, eventualmente maggiorata della rivalutazione monetaria, a titolo di danni subiti per costi del personale; e) condannava la Emmeci S.r.l. al pagamento della somma di Euro 151.440,60 oltre interessi legali dal 30.4.2003, eventualmente maggiorata della rivalutazione monetaria, a titolo di lucro cessante per mancati utili sino alla data di scadenza contrattuale, rigettando le ulteriori richieste risarcitorie della parte istante; f) rigettava la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di De.ar. s.a.s. g) condannava De.ar. s.a.s. al pagamento in favore della Emmeci S.r.l.

della somma a titolo di Iva non versata, oltre interessi legali; h) rigettava la domanda risarcitoria e di ripristino formulate dalla Emmeci S.r.l.; i) provvedeva sulle spese.

Proponeva gravame la Emmeci S.r.l. chiedendo: 1) accogliersi l’eccezione di illegittimità della nomina dell’arbitro, già formulata nel giudizio arbitrale, in quanto il Presidente del Tribunale non aveva nominato l’arbitro nella categoria dei magistrati come era stato invece convenuto nel contratto 2) accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso alla procedura arbitrale, già formulata in giudizio, in quanto la clausola compromissoria riguardava esclusivamente l’interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e non già il mancato rispetto del contratto 3) ritenersi l’infondatezza delle domande spiegate nei suoi confronti.

Si costituiva la De.ar. s.a.s. chiedendo dichiararsi l’infondatezza delle eccezioni pregiudiziali formulate dalla Emmeci srl, dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame sotto il profilo del merito.

Nelle more, la Emmeci S.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza n. 444/04 resa dal Tribunale di Napoli. Si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare che faceva proprie le difese della società fallita.

La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il fallimento della Emmeci srl sulla base di tre motivi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la De.ar sas.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento ricorrente contesta la pronuncia di inammissibilità della eccezione di nullità del lodo per irrituale nomina dell’arbitro perchè priva della indicazione delle norme di legge violate.

Con il secondo motivo deduce l’erroneità della interpretazione della clausola compromissoria laddove ha ritenuto che il presidente del tribunale potesse scegliere l’arbitro anche tra soggetti non facenti parte della categoria dei magistrati.

Con il terzo motivo si duole del fatto che la Corte d’appello abbia rigettato gli altri motivi del gravame per mancanza della specificità dei motivi e perchè diretti contro una pronuncia secondo equità.

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente.

Per quanto concerne la contestazione che assume la carente esposizione dei fatti di causa, è sufficiente rilevare che l’esposizione è riportata in modo idoneo nel ricorso con riferimento a quella contenuta nella sentenza impugnata che viene per intero ritrascritta nel ricorso. Circa l’eccezione con cui si deduce la mancanza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., si osserva che i quesiti risultano regolarmente formulati in ordine a ciascun motivo di ricorso.

Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione perchè in suo luogo avrebbe dovuto essere proposto il regolamento di competenza, la stessa è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di arbitrato, sia irrituale che rituale, antecedentemente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, lo stabilire se la controversia debba essere decisa dal giudice o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto esclusivamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria; con la conseguenza che è inammissibile la istanza di regolamento di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito si sia pronunciato (accogliendola o respingendola) sulla eccezione relativa alla esistenza di compromesso o clausola compromissoria.

(Cass. 2524/05 2501/03; Cass 6710/01).

Venendo all’esame del ricorso,i primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente censurando essi due distinte rationes decidendi con cui la Corte d’appello ha ritenuto di disattendere le censure mosse alla interpretazione della clausola arbitrale relativa alla nomina dell’arbitro unico da parte del presidente del tribunale sostenendo, da un lato, che l’interpretazione fornita dagli arbitri della clausola compromissoria è consentita solo sotto il profilo della violazione di legge e non sotto quello della erronea interpretazione e che, nel caso di specie, non risultavano indicate le norme violate e che, comunque, il Presidente del tribunale era stato facoltizzato dalle parti a scegliere l’arbitro anche in categorie diverse da quella dei magistrati,dovendosi aggiungere che, in presenza di un rilevato stato di incompatibilità, poteva in ogni caso nominare un arbitro non appartenente alla categoria indicata dalle parti nella clausola compromissoria.

I motivi sono inammissibili sotto diversi profili.

Anzitutto, il primo motivo risulta privo di autosufficienza perchè, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello che l’impugnazione del lodo sarebbe stata priva delle indicazione delle regole di diritto violate, si limita a contestare tale asserzione deducendo che le norme potevano dedursi dal contenuto del motivo di impugnazione, ma omette in violazione del principio di autosufficienza di riportare nel ricorso il testo integrale di quest’ultimo di cui si limita ad una sintetica sintesi del contenuto, onde a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, non è in alcun modo possibile valutare la fondatezza della doglianza che risulta pertanto non scrutinabile.

Dalla inammissibilità del primo motivo discende anche quella del secondo motivo che riguarda l’interpretazione della clausola compromissoria circa la nomina dell’arbitro poichè la mancata indicazione delle norme violate si estende anche a tale aspetto.

In ogni caso il secondo motivo sarebbe inammissibile sotto ulteriori profili.

La motivazione dianzi rammentata, con cui la Corte d’appello ha ritenuto che la clausola compromissoria avesse comunque conferito al presidente del tribunale di nominare un arbitro anche al di fuori della categoria dei magistrati, appare, infatti, del tutto corretta alla luce del dato testuale della clausola laddove questa, dopo aver specificato che la parte interessata doveva chiedere che l’arbitro fosse scelto nella categoria professionale dei magistrati, specifica tuttavia, che doveva escludersi ” ogni rilievo alla circostanza che il Presidente nell’esercizio del suo potere discrezionale scelga l’arbitro al di fuori di tale categoria”.

Da detta clausola emerge infatti con tutta chiarezza la comune intenzione delle parti di non vincolare rigidamente il presidente del tribunale a scegliere l’arbitro nella categoria dei magistrati (ma di lasciargli il potere discrezionale di selezionarlo anche da una differente categoria.

Le censure che il fallimento ricorrente muove a tale motivazione, ancorchè dedotte sotto il profilo della violazione dell’art. 1362 c.c., tendono in realtà a fornire una diversa interpretazione rispetto a quella fornita dalla Corte d’appello circa l’effettivo contenuto della clausola arbitrale, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Alle citate cause di inammissibilità dei due motivi se ne aggiunge una ulteriore.

Va premesso che la Corte d’appello ha rilevato che la clausola compromissoria aveva conferito il potere all’arbitro unico di pronunciare secondo equità.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di è ripetutamente espressa affermando che gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro giudizio, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità, che appaiano i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, con la necessaria conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, u.p., l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o in generale per “errores in iudicando” che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti nè suscettibili di formare oggetto di compromesso. (Cass 1183/06; Cass 8231/00 Cass. 1994 n. 4330; Cass S.U. 1993 n. 10827;Cass 1993 n. 8563; Cass 1984 n. 5637).

In tal senso, quindi, la censura mossa dal fallimento alla interpretazione della clausola arbitrale sulla nomina dell’arbitro fornita nel lodo, investendo un presunto error in judicando non era proponibile nè innanzi alla Corte d’appello nè tanto meno innanzi a questa Corte di legittimità.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

Lo stesso contiene, come sintetizzato nel quesito, due distinte censure. La prima consiste nell’affermare che la clausola attributiva della competenza al presidente del tribunale di nominare un arbitro scelto tra gli appartenenti alla categoria dei giudici doveva essere dichiarata nulla per impossibilità d’attuazione pratica o per impossibilità dell’oggetto.

Tale censura appare del tutto nuova, non risultando la questione esposta nella sentenza impugnata nè avendo il fallimento ricorrente, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso, dedotto in quale degli scritti difensivi della fase di merito aveva prospettato la questione in esame.

La seconda censura si incentra nella affermazione che, dichiarata la nullità del lodo, il giudice di merito doveva procedere al giudizio rescissorio.

E’ evidente la totale irrilevanza di detta censura dal momento che la Corte d’appello ha escluso che il lodo fosse affetto da vizio alcuno per nullità della clausola compromissoria o comunque della nomina dell’arbitro, e, pertanto, non era tenuta a procedere alla fase rescissoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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