Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11991 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 14/09/2016, dep.16/05/2017),  n. 11991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1122/2014 proposto da:

M.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO 22, presso lo studio dell’avvocato ROSA PALMACCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei

suoi legali rappresentanti p.t. Dott. P.V. e Dott.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato QUIRINO MARIANO PALAGANO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12666/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il giudice di pace di Marano di Napoli respinse la domanda di risarcimento proposta nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali (in qualità di Impresa designata per la regione Campania alla gestione dei danni devoluti al F.G.V.S.) da M.V..

La corte di appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò, ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (l’appellante aveva sostenuto che, alla guida del suo ciclomotore, era stato investito da una Fiat Panda proveniente dall’opposta direzione di marcia che, nell’effettuare un sorpasso, aveva invaso la carreggiata di sua pertinenza), poichè:

– L’incidente non era mai stato denunciato alle autorità di P.S.;

– I testi escussi avevano fornito diacroniche e contraddittorie versioni dei fatti.

Avverso la sentenza della Corte partenopea il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di censura.

Resiste Generali s.p.a. con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. A.

Il motivo è del tutto privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, che questo collegio interamente condivide, volta che La Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

Il motivo di censura è, pertanto, irrimediabilmente destinato alla scure del rigetto (del tutto inammissibile si appalesa, in particolare, la doglianza in ordine “ad un mero errore di trascrizione quanto alla difformità circa il colore dell’autovettura”), pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un preteso deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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