Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11991 del 10/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 10/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 10/06/2016), n.11991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1324/2015 proposto da:

SADIL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso l’avvocato LUCIO GHIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA SACCONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, per incorporazione della

BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato MARIO CONTALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CRISCOLI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2316/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SACCONE NICOLA che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CRISCOLI FRANCESCO che

si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione per omessa pronuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sadil s.r.l. aveva proposto ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011., ex artt. 5 e 10, per chiedere che fosse accertata l’illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia effettuata dal Banco Popolare soc. coop. a r.l. in ordine ad un asserito sconfinamento in data 31/12/12 per oltre 130.000 Euro e in data 31/3/13 per oltre 250.000 Euro. Veniva richiesto anche il risarcimento dei danni conseguiti alle illegittime segnalazioni.

In fatto la società ricorrente aveva evidenziato l’insussistenza della situazione di sofferenza alle date indicate sulla base delle risultanze dei conti correnti, essendo lo scoperto fondato su pagamenti non autorizzati ed aveva precisato che le predette segnalazioni avevano determinato un declassamento del suo rating da ottimo a scarso con conseguente riduzione delle linee di credito della Banca Popolare di Sondrio.

Esaurita la fase cautelare svolta davanti al Tribunale di Napoli veniva instaurato il giudizio a cognizione piena davanti al Tribunale di Verona.

L’istituto bancario replicava che i pagamenti erano stati debitamente autorizzati; che il disconoscimento delle sottoscrizioni era avvenuto nella fase cautelare e che, da un lato, comunque era stata proposta istanza di verificazione e, dall’altro, il legale rappresentante Sadil aveva riconosciuto l’autenticità della sottoscrizione con riferimento ad un pagamento del 19/7/2012; che non era stata segnalata alcuna posizione a sofferenza cosicchè le altre segnalazioni, volte alla tutela del sistema creditizio nel suo complesso, non erano connotate da alcun margine di discrezionalità;

che le segnalazioni del 31/12 e del 31/3 erano corrette; che la presegnalazione a sofferenza del 29/7/2013 era stata cancellata con effetto ex tunc senza alcun pregiudizio per il ritardo.

Il tribunale di Verona ha respinto la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:

in ordine al rito il Tribunale, dopo ampia disamina delle diverse soluzioni elaborate nel proprio ufficio e dopo aver riportato integralmente il provvedimento emesso ante causam e nel quale veniva affermato che la Sadil aveva proposto una domanda a cognizione piena soggetta al rito del lavoro, ha rilevato che le parti hanno raggiunto una sorta di accordo sul rito e che non è ammissibile la conversione del ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 10, in giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c..

Nel merito il Tribunale ha rilevato:

Non fa parte del giudizio a cognizione piena la segnalazione illegittima del 29/7/2013, cancellata con effetto ex tunc in data 16/8/2013, come può rilevarsi dalle conclusioni nelle quali la parte ricorrente non si lamenta di questa segnalazione ma della veridicità di alcuni dati trasmessi dall’istituto bancario e individuati nelle voci “crediti per cassa” e “rischi e revoca”.

La domanda non viene accolta dal momento che la banca ha documentato l’esattezza dei saldi negativi del conto corrente e del conto anticipi su fatture con conseguente legittimità delle segnalazioni per “crediti in scadenza” e “a rischio revoca”. In tali ipotesi la segnalazione è doverosa e non soggetta ad alcun margine di discrezionalità, diversamente che nell’ipotesi della “sofferenza”.

I dedotti disconoscimenti delle sottoscrizioni di alcuni ordini di pagamento sono intervenuti nella fase cautelare ante causam. Il legale rappresentante della Sadil ha, peraltro, riconosciuto l’autenticità della sottoscrizione di uno di essi. Nella fase cautelare è stata proposta istanza di verificazione. In ogni caso la tematica sarebbe estranea al merito della causa perchè quando le segnalazioni vennero eseguite esse rispondevano alle emergenze documentali bancarie.

In questa sede non è infatti, in discussione l’accertamento del credito effettivo della banca e le responsabilità dei suoi funzionari ma solo la legittimità e veridicità della segnalazione.

Segue il rigetto anche della domanda risarcitoria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Sadil con quattro motivi di ricorso. Ha resistito con controricorso la Banca. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che non fosse stata denunciata l’illegittima segnalazione del credito a sofferenza cancellato medio tempore. Nelle conclusioni dimesse in ricorso era infatti espressamente contenuta tale segnalazione ed anche ad essa era riferita la censura d’illegittimità e le conseguenze risarcitorie.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 15, dell’art. 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., in ordine alla erroneità della decisione impugnata relativamente alla indicata doverosità delle segnalazioni relative al conto corrente n. (OMISSIS) e al conto anticipi fatture 8956. Alla luce della documentazione in atti risulta, al contrario, che il saldo passivo di conto corrente era esiguo al momento della segnalazione e che era stato incrementato con voci relative al conto anticipi fatture. In ordine all’altro conto la segnalazione dei “rischi autoliquidanti” era del tutto erronea dal momento che l’ammontare delle anticipazioni eseguite era molto inferiore all’apertura di credito accordata. A tale riguardo la motivazione della sentenza impugnata era sostanzialmente apparente in quanto fondata sulla apodittica affermazione che le indicazioni numeriche della banca fossero corrette pur in presenza delle discrasie evidenziate.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 15, dell’art. 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., con riferimento all’omesso esame dell’illegittima segnalazione del credito della Banca a sofferenza eseguita il 29/7 e cancellata autonomamente dalla Banca in data 16/8. La sentenza impugnata, nonostante l’espressa domanda, non ha preso in considerazione le violazioni delle norme sopra indicate ed in particolare dell’obbligo di buona fede nell’aver proceduto a tale incontestata illegittima segnalazione limitandosi ad escluderne il rilievo e la valutazione, nonostante la discrezionalità e la non automaticità di tale segnalazione.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e degli artt. 1226 e 2043 c.c., nonchè il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per l’esclusione del diritto al risarcimento dei danni in favore della società ricorrente, sia in ordine alle segnalazioni relative al c/c e al conto anticipi fatture, sia in ordine a quella in sofferenza per il periodo in cui è stata attiva.

Il giudice di primo grado ha ritenuto di non dover accertare nè il credito effettivo della banca nè se vi fossero responsabilità ascrivibili ai funzionari ma solo la legittimità e veridicità delle segnalazioni. Sulla base di tale accertamento ha escluso il diritto al risarcimento dei danni.

La società ha invece subito gravi danni da tali illegittime segnalazioni in quanto le sono state ridimensionate le linee di credito a causa delle predette segnalazioni.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, per essere stata condannata al pagamento delle spese processuali nonostante la fornita prova delle illegittime segnalazioni ed in particolare di quella relativa al credito in sofferenza. In ordine a tale ultima segnalazione il Banco Popolare aveva inizialmente negato e soltanto dopo la prova documentale del contrario ha dedotto di aver proceduto ad una pre-segnalazione, istituto inesistente.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente in ordine all’erronea applicazione del rito stabilito nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, dalla quale è conseguito la diretta impugnazione davanti questa Corte invece che la proposizione dell’appello, dovendosi seguire nella specie il rito ordinario.

L’eccezione è infondata. La sentenza impugnata può apparire ad una lettura non approfondita ambigua in ordine al rito adottato. Nella parte narrativa viene riprodotto il provvedimento di reiezione della domanda cautelare. Nel corpus della motivazione di questo provvedimento viene indicato il rito del lavoro come rito applicabile (pag. 79).

Le ragioni della decisione si aprono con un’ampia disamina del rito applicabile (pag. 13, 14, 15) e sembrano propendere in generale per l’applicazione del rito ordinario (parte finale pag. 15). Deve, tuttavia, osservarsi che a pag. 16 nella pronuncia si prende puntuale posizione sul giudizio in atto e si afferma l’applicabilità nella fattispecie del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, sul rilievo dell’impossibilità giuridica di convertire il ricorso così proposto in una domanda soggetta ad un giudizio ordinario a cognizione piena.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (tra le ultime Cass. 15897 del 2014) l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice. Tale principio trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente compete esclusivamente al giudice.

Quest’ultimo peraltro è il principio cui si è ispirato il Tribunale di Verona nel ritenere definitivamente fissato nella specie il rito stabilito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10 e di non poterlo mutare in giudizio ordinario a cognizione piena ancorchè in astratto maggiormente aderente alle domande proposte. (cfr. anche Cass. n. 682 del 2005).

Il primo e il terzo motivo possono essere congiuntamente in quanto rivolti a contestare l’omesso esame della denunciata illegittima segnalazione del debito in sofferenza (segnalazione del 27/9) cancellata il 13/8). Al riguardo la parte ricorrente in ossequio al principio dell’autosufficienza ha riprodotto le conclusioni formulate con il ricorso proposto che contengono al punto 1 la declaratoria d’illegittimità delle segnalazioni con espressa menzione di quella in sofferenza; al punto la cancellazione delle predette segnalazioni;

al punto 4 la richiesta di risarcimento del danno. Il tribunale ha, pertanto, errato nel ritenere che il ricorrente non si fosse lamentato dell’esistenza di siffatta segnalazione (pag. 10 capoverso centrale) così omettendone anche qualsiasi indagine in ordine al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Il secondo motivo, avendo ad oggetto esclusivamente le altre segnalazioni non dovute a sofferenza, deve ritenersi inammissibile in quanto volto, nella sostanza, a richiedere un inammissibile riesame dei fatti accertati incensurabilmente dal giudice del merito. La pronuncia impugnata al riguardo ha ritenuto, sulla base della documentazione bancaria che evidenziava un saldo negativo, la corrispondenza delle segnalazioni alla situazione contabile esaminata (pag. 11 sentenza impugnata) con accertamento di fatto insindacabile e di conseguenza ha ritenuto giustificata una segnalazione come “crediti in scadenza” o “a rischio revoca”.

Il quarto motivo, avendo ad oggetto il regime delle spese processuali è assorbito.

In conclusione devono essere accolti il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e dichiarato inammissibile il secondo.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Verona in composizione monocratica ed in diversa persona.

PQM

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo, assorbito il quarto. Cassala sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona in composizione monocratica ed in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA