Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11990 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 17/05/2010), n.11990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/02/2006, n. 51496/05 R.G.A.D.;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LIBERTINO ALBERTO RUSSO che chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio accolga per quanto di ragione il ricorso per

manifesta fondatezza.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

Quanto segue:

P.L. ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. in data 23.2.06 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannata ex Lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al giudice del lavoro di Nola in unico grado.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo presupposto di tre anni sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni due e mesi sei.

Con il primo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Il motivo è inammissibile. Lo stesso è basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo stante la sua natura previdenziale – avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura previdenziale di una causa non comporta di per sè l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto ,dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessità della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata nonchè l’insufficiente liquidazione in relazione ai parametri Cedu censurandosi a tale proposito la ritenuta mancanza di particolare valore della controversia.

In relazione alla prima censura i motivi sono manifestamente infondati avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

Sono invece fondate le censure relativi alla insufficiente liquidazione del danno (1 500,00 Euro per tre anni di ritardo) essendosi la Corte d’appello discostata in modo eccessivo dai parametri minimi della Cedu, ancorchè abbia motivato tale discostamento in ragione della modesto valore della controversia e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo. Tali circostanze possono invero consentire una liquidazione inferiore rispetto ai parametri Cedu in ragione della presumibile sussistenza di una minore patimento psicologico della parte, ma non possono in ogni caso giustificare una liquidazione che si discosti in modo eccessivo dai predetti parametri e che divenga sostanzialmente simbolica.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare inammissibile, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il settimo motivo si lamenta l’insufficiente liquidazione delle spese.

Il motivo è assorbito dovendosi riliquidare le spese dell’intero giudizio a seguito dell’accoglimento dei motivi dianzi riportati.

Con l’ottavo motivo, si deduce sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio motivazionale il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Il motivo è infondato.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

In conclusione il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 2250,00, sulla base di una liquidazione di Euro 750,00 per anno di ritardo, in corrispondenza ai parametri minimi stabiliti dalla CEDU e tenuto conto della modesta rilevanza della controversia, con gli interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo da compensarsi nella misura della metà in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso della parte nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie la domanda e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2250,00 in favore del ricorrente con interessi dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della metà, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 840,00 di cui Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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